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ALLIEVO MARESCIALLO ESCLUSO DAL CORSO PER PERDITA DEI REQUISITI, L’AMMINISTRAZIONE DEVE “CONTESTUALIZZARE” I FATTI

Esaminiamo una recente sentenza, la nr. 9953/2016 del TAR Lazio emessa in data 28 settembre 2016, che riguarda l’esclusione dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito – Reggimento Allievi Marescialli di Viterbo;

Il ricorrente premette di aver partecipato al Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso Allievi Marescialli dell’Esercito e di aver iniziato a frequentare i corsi presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo dal settembre 2012; di aver comunicato ai superiori di essere stato coinvolto in una lite di vicinato; di aver subito l’irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo per tali fatti che, tuttavia, non aveva impedito la prosecuzione del corso, regolarmente frequentato fino alla vigilia degli esami finali.

Con il ricorso in esame egli impugna il provvedimento del 15.12.2014 con cui, alla vigilia degli esami di fine corso, viene disposta la sua esclusione dal corso ai sensi dell’art. 599, comma 1, lett. e) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 per la “perdita dei requisiti morali e di condotta” previsti dall’art. 635 co. 1 lett. g del d.lvo n. 66/2010 e riprodotto dall’art 2 co.1 lett. b) del bando di concorso perché imputato in procedimenti penali.

Il TAR ha ritenuto legittimo ed ha accolto il ricorso. Ecco i motivi.

È da ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione del ricorrente dal corso – disposto peraltro quando questo ormai era terminato – e dall’esame finale del corso per Allievi Marescialli dell’Esercito presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo – repentinamente disposto dall’Amministrazione, adducendo ragioni ostative di cui questa era già a conoscenza durante tutto il periodo di svolgimento del corso biennale in questione, alla vigilia degli esami stessi, e senza effettuare quella valutazione discrezionale che è richiesta, dalla giurisprudenza in materia, per poter considerare “ragionevole” il provvedimento espulsivo di un militare imputato e, successivamente, assolto.

Va infatti rilevata la contraddittorietà dell’intero operato dell’Amministrazione che, nonostante fosse stata avvertita dei procedimenti penali a carico del ricorrente, ha prima consentito allo stesso di frequentare il corso formativo, per tutta la sua durata biennale, e poi lo ha improvvisamente espulso dal corso, impedendogli di sostenere gli esami finali, con una comunicazione avvenuta la vigilia stessa degli esami; con una tempistica che, peraltro, ha impedito all’interessato di poter fruire di qualunque tutela giurisdizionale.

Il provvedimento impugnato risulta illegittimo perché fondato sull’erroneo convincimento dell’operatività di un meccanismo espulsivo automatico e, pertanto, l’atto impugnato risulta essere stato adottato senza effettuare quella valutazione “discrezionale” richiesta dalla giurisprudenza sopra richiamata, che imponeva all’autorità procedente di “contestualizzare” l’elemento ostativo in contestazione, valorizzando sia le circostanze che avevano condotto all’imputazione del ricorrente – scaturite da una querela per ingiuria e minacce presumibilmente presentati “per ritorsione” dai vicini per una questione di costruzione edilizia sui confini e da denunce presentate dallo stesso ricorrente – sia le sentenze di assoluzione nel frattempo intervenute (di cui una proprio nel termine concesso al ricorrente per la presentazione delle osservazioni a difesa da parte dei superiori gerarchici); sia, infine, il peso dei contrapposti interessi, in particolare quello dell’Amministrazione a non veder vanificata l’attività formativa già svolta a favore del ricorrente nonostante l’avvenuta conoscenza del coinvolgimento dello stesso nelle vicende giudiziarie sopra ricordate.

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