Difesa

ADDIO EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA, DOMANI AUDIZIONE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Domani 31 ottobre 2017 alle ore 08.30 è calendarizzata l’Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, gen. Claudio Graziano, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge 3925 Scanu, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale delle Forze armate e del comparto sicurezza.

In particolare la proposta di legge C. 3925 (Scanu ed altri) introduce alcune modifiche alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni e le malattie professionali con specifico riferimento alle Forze armate. Nell’indicare le ragioni dell’intervento legislativo, la Relazione illustrativa evidenzia come questo sia volto a porre rimedio alle criticità emerse nella applicazione concreta alle Forze armate della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e già individuate in passato da tre Commissioni parlamentari di inchiesta che hanno operato tra la XIV e XVI legislatura, nonché da una quarta Commissione di inchiesta istituita nella corrente legislatura, il 30 giugno 2015, che ha rilevato come tali criticità, sotto alcuni profili, si siano ulteriormente aggravate.

E’ di interesse per il Comparto Difesa sottolineare che l’articolo 14 del suddetto disegno di legge, stabilisce la non applicabilità dell’istituto dell’equo indennizzo anche al personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei carabinieri) a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Tale istituto è già stato abrogato dal 6 dicembre 2011 (dell’articolo 6 del D.L. 201/2011) per le altre categorie di pubblici dipendenti (tranne che per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, al Corpo dei vigili del fuoco e al soccorso pubblico), i quali, pertanto, al pari dei lavoratori del settore privato, restano soggetti esclusivamente all’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’I.N.A.I.L., con conseguente applicabilità della relativa normativa (D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000).

In relazione a ciò, il richiamato istituto resterebbe vigente per il restante personale del comparto sicurezza (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria), del corpo dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico. Allo stesso tempo, il successivo articolo 17 dispone la non applicabilità delle disposizioni del provvedimento in esame (per le quali quindi, trovano ancora applicazione le disposizioni del codice dell’ordinamento militare nonché quelle sull’equo indennizzo) alle patologie per le quali (alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso), sia già stato riconosciuto, in via definitiva, il diritto all’equo indennizzo o alla pensione per causa di servizio.

L’equo indennizzo è un beneficio economico che spetta al dipendente civile e militare che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio. Possono beneficiare di tale istituto i soggetti che abbiano perduto l’integrità fisica per una causa di servizio ascrivibile ad una delle categorie delle Tabelle A e B annesse al D.P.R. 915/1978. Esso fu introdotto, a favore degli impiegati dello Stato, dall’articolo 68 del D.P.R. 3/1957, ed esteso successivamente esteso ad altre categorie di pubblici dipendenti quali il personale militare di carriera (L. 1094/1970), i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate e nei Corpi di polizia (L. 308/1981), il personale del parastato (D.P.R. 411/1976), il personale degli Enti locali (D.P.R. 191/1979) e quello delle Unità sanitarie locali (D.P.R. 761/1979).

E’ importante, dunque, capire quale sarà l’orientamento del Capo di Stato Maggiore della Difesa nell’audizione prevista per domani.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto