PENSIONI DEI MILITARI 81/83, IL GOVERNO SE NE LAVA LE MANI ED ATTENDE L’ESITO DEI RICORSI. “UNA DECISIONE OFFENSIVA”
La ben nota questione del ricalcolo pensionistico dei militari arruolati 81/83 sollevata in anteprima da Infodifesa nel dicembre 2016, dopo varie sentenze oggi segna una svolta, negativa, nel lungo iter di 2 anni caratterizzato da diffide, ricorsi ed interrogazioni.
“Una decisione pilatesca ed offensiva. Il governo ha deciso di non intervenire per chiarire la posizione dell’INPS che sta danneggiando economicamente migliaia di militari prossimi o già in pensione. Questa è la triste risposta del ministro Di Maio stamattina alla mia interrogazione sul trattamento delle pensioni militari”. E’ quanto ha sottolineato il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo in merito alla risposta ricevuta dal governo ad un’interrogazione al vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio sul ricalcolo pensionistico dei militari arruolati 81/83.
“Come è noto – prosegue D’Arienzo – l’INPS in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico ritiene che la quota di pensione retributiva vada calcolata come per il personale civile e cioè con l’aliquota inferiore del 35% (prevista dall’art 44 dello stesso DPR del 1973). Questo nonostante l’art. 54 del Dpr n.1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), preveda l’applicabilità dell’aliquota del 44% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile e, quindi, per chi al 31.12.1995 aveva maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile. Eppure la vicenda è stata chiarita dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti della Sardegna e della Puglia a favore dei militari ricorrenti.
Ora il governo ha risposto che attenderà l’esito del ricorso contro quel pronunciamento, una posizione pilastesca e sbagliata. Di Maio avrebbe dovuto chiedere all’Inps di ritirare i ricorsi, senza scaricare l’onere della vicenda sui singoli e senza correre il rischio che nelle diverse regioni la Corte dei Conti prenda decisioni contrastanti”.
Il testo della risposta
“Il DPR 1092/1973 non prevede una tabella specifica relativa alle aliquote di rendimento da applicare alle anzianità contributive per la determinazione della quota di pensione con il sistema retributivo, a differenza di quanto previsto per gli altri ordinamenti pensionistici della gestione esclusiva, osserva che esso, agli articoli 44 (per il personale civile) e 52 (per il personale militare), prevede, quale requisito minimo per il conseguimento di un trattamento pensionistico, un’anzianità contributiva minima pari a 15 anni. In particolare, l’articolo 54 attribuisce, per il solo personale militare, un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello disciplinato per il personale civile all’articolo 44, prevedendo che la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 sia pari al 44 per cento della base pensionabile. Dopo il ventesimo anno l’aliquota annua continua ad essere pari all’1,8 per cento, fino al conseguimento dell’80 per cento al quarantesimo anno. Tale criterio di calcolo è stato adottato da parte delle amministrazioni competenti, Ministeri della difesa e degli interni, che fino al 31 dicembre 2009 sono state competenti all’emissione dei decreti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici. Tali provvedimenti sono stati sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e a quello di legittimità della Corte dei conti, che non hanno fatto rilievi. Successivamente al 1° gennaio 2010, l’INPDAP, e dal 1° gennaio 2012, l’INPS hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa.”