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POLIZIA E MILITARI NON SCHIVANO L’IMU

Militari, dipendenti delle Forze di polizia e del comparto sicurezza sono tenuti a pagare la mini-Imu calcolata sul secondo semestre, sempre che il comune in cui è ubicato l’immobile abbia previsto un aumento dell’aliquota di base (4 per mille) fissata dalla legge. In questo caso va calcolata l’imposta da versare per i sei mesi del 2013 ed è dovuta nella misura del 40% dell’importo derivante dalla differenza di aliquote.
Per il 2013, infatti, i benefici Imu sono limitati per i dipendenti delle Forze armate, di polizia, per i vigili del fuoco e del personale del comparto sicurezza più in generale. Gli immobili di cui sono titolari questi soggetti hanno diritto a fruire del trattamento agevolato Imu come prima casa solo a partire dal 1° luglio 2013, così come disposto espressamente dall’articolo 2, comma 5 del dl 102/2013, in sede di conversione in legge (124/2013), che li ha assimilati all’abitazione principale a prescindere dal luogo in cui i titolari risiedono o dimorano.
Va posto in rilievo che il beneficio fi scale spetta però solo dal secondo semestre 2013. Pertanto, nel caso in cui abbiano pagato a giugno la prima rata dell’imposta non hanno diritto al rimborso. Inoltre, sono tenuti a pagare la mini Imu calcolata sul secondo semestre, sempre che il comune in cui è ubicato l’immobile abbia previsto un aumento dell’aliquota di base (4 per mille) stabilita dalla legge (articolo 13 del dl 201/2011). Deve essere versata una somma pari al 40% calcolata sulla differenza di aliquote.
L’articolo 2, comma 5, del dl sulla finanza locale (102/2013) ha disposto che per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia a ordinamento militare e per quello delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non sono richieste, in deroga alla regola generale, né dimora abituale né residenza anagrafica nell’immobile adibito a abitazione principale, al fine di fruire del trattamento agevolato. La norma precisa, poi, che il beneficio si applica a un solo immobile, e alle relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, a condizione che non sia locato. Quindi, questi soggetti non devono più provare di avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile destinato a abitazione principale per ottenere i vantaggi fiscali.
Si tratta di un’assimilazione operata ex lege, anche in assenza dei presupposti ordinariamente richiesti per fruire del trattamento agevolato «prima casa», che si va ad aggiungere alle altre fattispecie per le quali la norma del dl 102 ha abolito in via defi nitiva il pagamento per gli immobili per i quali a giugno 2013 era stato sospeso l’acconto. Nello specifico, oltre ai fabbricati adibiti a abitazione principale e relative pertinenze, tranne quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli), sono stati esonerati anche gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti a abitazione principale dei soci assegnatari, nonché quelli assegnati da Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. L’esenzione dal pagamento si estende anche ai titolari di fabbricati rurali e terreni agricoli. Ad eccezione dei titolari di fabbricati rurali, per i quali i comuni non avevano il potere di aumentare l’aliquota del 2 per mille, su tutti gli altri incombe l’obbligo di pagare la mini Imu entro venerdì prossimo se i comuni hanno aumentato le aliquote. (di Sergio Trovato – Italia Oggi)

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