Editoriale

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA SEMPRE PIU’ PRECARI. “PROSCIOGLIMENTO PER IL MANCATO SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO”

I bandi di concorso pubblici contengono la norma che esclude la partecipazione a coloro che siano stati prosciolti da un precedente rapporto con l’Amministrazione.  In particolare la formula utilizzata è spesso la seguente: “non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;

Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e’ adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio. L’art.957 del Codice dell’Ordinamento Militare elenca le cause di proscioglimento:

a) domanda presentata dall’interessato;

b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

e) motivi disciplinari, ai sensi dell’articolo 1357, comma 1, lettera c);

f) perdita permanente dell’idoneita’ fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall’articolo 955;

g) scarso rendimento di cui all’articolo 960.

Il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, all’articolo 8 statuisce una fondamentale modifica del summenzionato articolo 957. In particolare dopo la lettera e), e’ inserita la seguente: «e-bis) mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno, salvo i casi di infermita’ dipendente da causa di servizio;»;

 

Tale novella è di particolare importanza per i volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate. Infatti Il corso di addestramento basico per i VFP1 ha la durata di 10 settimane ed è suddiviso in due moduli di 5 settimane ciascuno con attività addestrative che si svolgono dal lunedì al sabato a mezzogiorno. Se in tale periodo il militare non dovesse superare il corso basico formativo, anche se per infermità non dipendente da causa di servizio, sarà prosciolto d’autorità con tutte le conseguenze che tale provvedimento comporterà sui futuri concorsi pubblici cui il militare prosciolto intenderà partecipare. Un ulteriore penalizzazione, quindi, a discapito dei “precari delle Forze Armate”, che possono vedere infrangere il sogno di appartenere al Comparto Sicurezza e Difesa per aver mancato di superare il corso anche per casi di infermità non dipendenti da causa di servizio.

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