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UNA TANTUM 2014, PUBBLICATO IL DECRETO CON LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME TRA I COMPARTI: COSTO 100 MILIONI DI EURO

Visto l’art. 8, comma 11-bis,
primo periodo, del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla 
legge  30 luglio 2010, n. 122, che
ha istituito, nello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con  una 
dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno  degli 
anni  2011  e  2012,
destinato a finanziare le misure perequative in favore del  personale di Forze armate, Forze di polizia e
Corpo nazionale  dei  vigili 
del fuoco,  interessato  dal 
blocco  dei   meccanismi  
di   adeguamento retributivo  definito  
dall’art.   9,   comma  
21,   del   medesimo decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto  l’art.  8, 
comma  11-bis,  secondo 
periodo,  del  medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, che
prevede che l’individuazione delle misure perequative e la ripartizione delle
risorse del predetto fondo tra i Ministeri dell’interno, della giustizia,
dell’economia e  delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa 
e  delle politiche  agricole, 
alimentari  e  forestali, 
siano  definite  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta 
dei Ministri competenti;

Visto l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26  marzo 
2011,  n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che ha incrementato la
dotazione del predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011 e 2012 e  ha  previsto 
un’identica dotazione di 115 milioni di euro anche per l’anno 2013,
estendendo la destinazione delle risorse al finanziamento di assegni una
tantum  in favore del personale
interessato alla corresponsione delle indennita’  ivi previste, nonche’ all’applicazione
dell’art. 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il decreto del 
Presidente  del  Consiglio 
dei  ministri  27 ottobre 
2011,  con  il  
quale   sono   state  
ripartite   tra   le amministrazioni interessate le risorse
disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2013, n. 122, recante il regolamento in
materia di proroga del blocco della contrattazione  e 
degli  automatismi  stipendiali 
per  i   pubblici dipendenti, con il quale sono state
prorogate  fino  al 
31  dicembre 2014, tra le altre,
le disposizioni di cui all’art. 9, commi 1 e 
21, del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto l’art. 1, comma 466, della legge 27 
dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita’ 2014), che ha incrementato 
di  100  milioni 
di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo di cui all’art. 8,  comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78
del 2010;  Considerata  la 
necessita’  di  ripartire 
le  menzionate  risorse stanziate a  valere 
sul  richiamato  fondo 
per  l’anno  2014 
e  di individuare conseguentemente
l’entita’  dell’assegno  una 
tantum  da corrispondere al
personale interessato per l’anno 2014;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili per  l’anno 2014 
nel  fondo  di 
cui  all’art.  8,  comma  11-bis, 
del   citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ammontano a 100 milioni di
euro, e che, ai sensi dell’art. 34, 
comma 2, della  legge  31 
dicembre  2009,  n. 
196,  il  presente 
decreto costituisce atto  presupposto  per 
l’assunzione  di  obbligazioni 
a valere sulle predette risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 23 aprile 2015,  con 
il  quale  al 
Sottosegretario  di  Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De
Vincenti,  e’ stata  delegata 
la  firma  di 
decreti,  atti e provvedimenti  di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri; Sulla  proposta  del 
Ministro  dell’interno,  del 
Ministro  della giustizia, del
Ministro dell’economia e delle finanze, 
del  Ministro della difesa, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;

 

                             
Decreta:

 

                               Art.
1

 

                    Oggetto e
ambito applicativo

 

  1. Il  presente 
decreto  determina,  per 
l’anno  2014,  ai 
sensi dell’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: la
ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle  risorse disponibili del relativo Fondo ivi
previsto; la misura  degli  assegni 
una  tantum,  determinati 
in  relazione all’entita’ degli
emolumenti oggetto degli effetti di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del predetto
decreto-legge n. 78 del  2010  (tabella 
A allegata  al  presente 
decreto)  e  delle 
risorse  conseguentemente attribuibili
a ciascuna amministrazione per  il  medesimo 
anno  2014 (tabella B, allegata al
presente decreto).

  Ripartizione
delle risorse

1. Per l’anno 2014, la dotazione
del Fondo di cui  all’art.  1  del presente
decreto, come integrata dall’art. 1, comma 466, della  legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ ripartita
come segue:

   

|           MINISTERO           |      ANNO 2014      |
      
+===============================+=====================+
       |Ministero dell’interno:        |                     |
      
+——————————-+———————+
      
|Polizia di Stato              
|           17.217.655|
      
+——————————-+———————+
      
|Corpo nazionale dei Vigili del |                     |
      
|fuoco                         
|            1.677.164|
      
+——————————-+———————+
      
|Ministero della difesa:       
|                     |
      
+——————————-+———————+
      
|Forze armate                  
|           44.768.312|
      
+——————————-+———————+
       |Arma
dei carabinieri           |           16.775.142|
      
+——————————-+———————+
      
|Ministero delle infrastrutture |                     |
       |e
dei trasporti:               |                     |
      
+——————————-+———————+
      
|Capitanerie di porto           |            1.909.041|
      
+——————————-+———————+
      
|Ministero della giustizia:    
|                     |
      
+——————————-+———————+
      
|Dipartimento amministrazione   |                     |
      
|penitenziaria – Corpo di      
|                     |
      
|Polizia penitenziaria         
|            5.631.180|
      
+——————————-+———————+
      
|Ministero dell’economia e delle| 
                   |
      
|finanze:                      
|                     |
      
+——————————-+———————+
      
|Corpo della Guardia di finanza |           10.646.658|
      
+——————————-+———————+
      
|Ministero delle politiche     
|                     |
      
|agricole alimentari e         
|                     |
      
|forestali:                    
|                     |
      
+——————————-+———————+
      
|Corpo forestale dello Stato   
|            1.322.397|
      
+——————————-+———————+
      
|Totale risorse disponibili del |                     |
      
|fondo …                     
|           99.947.549|
      
+——————————-+———————+
Determinazione degli assegni una tantum
  1. Per l’anno 2014, al personale di cui
all’art. 1,  comma  3,  del
decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.
74, sono attribuiti  gli  assegni 
una tantum a titolo di misura perequativa degli emolumenti  previsti 
per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con  modificazioni,  dalla 
legge  n.  122 
del  2010,  e dall’art. 1 
del  decreto-legge  n. 
27  del  2011, 
convertito,  con modificazioni,
dalla legge n. 74 del 2011, secondo gli stessi criteri e le medesime modalita’
di cui ai decreti  ministeriali  adottati 
in attuazione dell’art. 2, comma 
1,  del  decreto 
del  Presidente  del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011,
relativi all’attribuzione  al personale
interessato degli assegni una tantum per l’anno 2013.    
2.
L’entita’ degli assegni  una  tantum 
indicati  al  comma 
1  e’ commisurata all’11,24 per
cento dell’importo dei seguenti emolumenti:    
a)
assegno di funzione, con decorrenza 
giuridica  dal  1° 
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
b)
trattamento  economico  superiore 
correlato  all’anzianita’  di servizio senza demerito, compresa quella
nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2014;
c)
incrementi stipendiali parametrali non 
connessi  a  promozioni, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
d)
indennita’ operative non connesse a 
progressione  in  carriera, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
e)
progressione di carriera  comunque  denominata, 
con  decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
f)
classi e scatti di stipendio previsti 
per  il  personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero  stati 
maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
g) 0,75
per cento del trattamento  economico  in 
godimento  al  1° gennaio 2011 per  il 
personale  dirigente  e  per  quello 
direttivo destinatario    del     trattamento     dirigenziale,     interessato all’applicazione dei meccanismi
di adeguamento  retributivo,  di  cui
all’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
h)
scatti convenzionali disposti ai sensi del 
decreto  legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, con decorrenza dal 1° 
gennaio  2011  al  31 dicembre
2014;
i)
maggiorazioni delle indennita’ di rischio spettanti al personale del Corpo
nazionale dei Vigili del  fuoco,  ai 
sensi  dell’art.  64, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 4  agosto  1990, n. 
335,  e  dell’art.  
45   del   C.C.N.L.  
comparto   aziende   e amministrazioni  autonome 
dello  Stato  del  24  maggio 
2000,   con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
3. Gli
assegni una tantum  rapportati  all’11,24 
per  cento  degli emolumenti  indicati 
nel  comma  2  sono  corrisposti 
al  personale interessato,  con 
riferimento  agli  anni  
2011-2014,   in   misura proporzionale al periodo  dell’anno 
oggetto  degli  effetti 
di  cui all’art. 9,  commi 
1  e  21, 
del  decreto-legge  n. 
78  del  2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010.

Copertura oneri di spesa anno 2014

1. All’onere di cui all’art. 2
del presente decreto, pari  ad  euro 99.947.549, si provvede mediante
l’utilizzo  delle  somme 
conservate nel conto dei residui del capitolo n. 3078 dello stato
di  previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, che sono assegnate  ai 
pertinenti  capitoli  di 
bilancio  degli   stati  
di previsione di ciascuna amministrazione di cui all’art. 2 del presente
decreto, indicati nei decreti ministeriali 
richiamati  dall’art.  3, comma 1.   

2. Il Ministro dell’economia 
e  delle  finanze 
e’  autorizzato  a disporre con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio. Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte  dei 
conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

    Roma, 7 agosto 2015 

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