UNA TANTUM 2014, PUBBLICATO IL DECRETO CON LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME TRA I COMPARTI: COSTO 100 MILIONI DI EURO
Visto l’art. 8, comma 11-bis,
primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, che
ha istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una
dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2011 e 2012,
destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, interessato dal
blocco dei meccanismi
di adeguamento retributivo definito
dall’art. 9, comma
21, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l’art. 8,
comma 11-bis, secondo
periodo, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, che
prevede che l’individuazione delle misure perequative e la ripartizione delle
risorse del predetto fondo tra i Ministeri dell’interno, della giustizia,
dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa
e delle politiche agricole,
alimentari e forestali,
siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta
dei Ministri competenti;
Visto l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26 marzo
2011, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che ha incrementato la
dotazione del predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011 e 2012 e ha previsto
un’identica dotazione di 115 milioni di euro anche per l’anno 2013,
estendendo la destinazione delle risorse al finanziamento di assegni una
tantum in favore del personale
interessato alla corresponsione delle indennita’ ivi previste, nonche’ all’applicazione
dell’art. 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri 27 ottobre
2011, con il
quale sono state
ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse
disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il regolamento in
materia di proroga del blocco della contrattazione e
degli automatismi stipendiali
per i pubblici dipendenti, con il quale sono state
prorogate fino al
31 dicembre 2014, tra le altre,
le disposizioni di cui all’art. 9, commi 1 e
21, del decreto-legge n. 78 del 2010;
Visto l’art. 1, comma 466, della legge 27
dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita’ 2014), che ha incrementato
di 100 milioni
di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo di cui all’art. 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78
del 2010; Considerata la
necessita’ di ripartire
le menzionate risorse stanziate a valere
sul richiamato fondo
per l’anno 2014
e di individuare conseguentemente
l’entita’ dell’assegno una
tantum da corrispondere al
personale interessato per l’anno 2014;
Considerato che le risorse complessivamente disponibili per l’anno 2014
nel fondo di
cui all’art. 8, comma 11-bis,
del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ammontano a 100 milioni di
euro, e che, ai sensi dell’art. 34,
comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n.
196, il presente
decreto costituisce atto presupposto per
l’assunzione di obbligazioni
a valere sulle predette risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con
il quale al
Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De
Vincenti, e’ stata delegata
la firma di
decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri; Sulla proposta del
Ministro dell’interno, del
Ministro della giustizia, del
Ministro dell’economia e delle finanze,
del Ministro della difesa, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
Decreta:
Art.
1
Oggetto e
ambito applicativo
1. Il presente
decreto determina, per
l’anno 2014, ai
sensi dell’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: la
ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle risorse disponibili del relativo Fondo ivi
previsto; la misura degli assegni
una tantum, determinati
in relazione all’entita’ degli
emolumenti oggetto degli effetti di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del predetto
decreto-legge n. 78 del 2010 (tabella
A allegata al presente
decreto) e delle
risorse conseguentemente attribuibili
a ciascuna amministrazione per il medesimo
anno 2014 (tabella B, allegata al
presente decreto).
Ripartizione
delle risorse
1. Per l’anno 2014, la dotazione
del Fondo di cui all’art. 1 del presente
decreto, come integrata dall’art. 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ ripartita
come segue:
| MINISTERO | ANNO 2014 |
+===============================+=====================+
|Ministero dell’interno: | |
+——————————-+———————+
|Polizia di Stato
| 17.217.655|
+——————————-+———————+
|Corpo nazionale dei Vigili del | |
|fuoco
| 1.677.164|
+——————————-+———————+
|Ministero della difesa:
| |
+——————————-+———————+
|Forze armate
| 44.768.312|
+——————————-+———————+
|Arma
dei carabinieri | 16.775.142|
dei carabinieri | 16.775.142|
+——————————-+———————+
|Ministero delle infrastrutture | |
|e
dei trasporti: | |
dei trasporti: | |
+——————————-+———————+
|Capitanerie di porto | 1.909.041|
+——————————-+———————+
|Ministero della giustizia:
| |
+——————————-+———————+
|Dipartimento amministrazione | |
|penitenziaria – Corpo di
| |
|Polizia penitenziaria
| 5.631.180|
+——————————-+———————+
|Ministero dell’economia e delle|
|
|finanze:
| |
+——————————-+———————+
|Corpo della Guardia di finanza | 10.646.658|
+——————————-+———————+
|Ministero delle politiche
| |
|agricole alimentari e
| |
|forestali:
| |
+——————————-+———————+
|Corpo forestale dello Stato
| 1.322.397|
+——————————-+———————+
|Totale risorse disponibili del | |
|fondo …
| 99.947.549|
+——————————-+———————+
Determinazione degli assegni una tantum
1. Per l’anno 2014, al personale di cui
all’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.
74, sono attribuiti gli assegni
una tantum a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti
per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 122
del 2010, e dall’art. 1
del decreto-legge n.
27 del 2011,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 74 del 2011, secondo gli stessi criteri e le medesime modalita’
di cui ai decreti ministeriali adottati
in attuazione dell’art. 2, comma
1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011,
relativi all’attribuzione al personale
interessato degli assegni una tantum per l’anno 2013.
all’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.
74, sono attribuiti gli assegni
una tantum a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti
per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 122
del 2010, e dall’art. 1
del decreto-legge n.
27 del 2011,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 74 del 2011, secondo gli stessi criteri e le medesime modalita’
di cui ai decreti ministeriali adottati
in attuazione dell’art. 2, comma
1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011,
relativi all’attribuzione al personale
interessato degli assegni una tantum per l’anno 2013.
2.
L’entita’ degli assegni una tantum
indicati al comma
1 e’ commisurata all’11,24 per
cento dell’importo dei seguenti emolumenti:
L’entita’ degli assegni una tantum
indicati al comma
1 e’ commisurata all’11,24 per
cento dell’importo dei seguenti emolumenti:
a)
assegno di funzione, con decorrenza
giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
assegno di funzione, con decorrenza
giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
b)
trattamento economico superiore
correlato all’anzianita’ di servizio senza demerito, compresa quella
nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2014;
trattamento economico superiore
correlato all’anzianita’ di servizio senza demerito, compresa quella
nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2014;
c)
incrementi stipendiali parametrali non
connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
incrementi stipendiali parametrali non
connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
d)
indennita’ operative non connesse a
progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
indennita’ operative non connesse a
progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
e)
progressione di carriera comunque denominata,
con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
progressione di carriera comunque denominata,
con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
f)
classi e scatti di stipendio previsti
per il personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero stati
maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
classi e scatti di stipendio previsti
per il personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero stati
maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
g) 0,75
per cento del trattamento economico in
godimento al 1° gennaio 2011 per il
personale dirigente e per quello
direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all’applicazione dei meccanismi
di adeguamento retributivo, di cui
all’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
per cento del trattamento economico in
godimento al 1° gennaio 2011 per il
personale dirigente e per quello
direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all’applicazione dei meccanismi
di adeguamento retributivo, di cui
all’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
h)
scatti convenzionali disposti ai sensi del
decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre
2014;
scatti convenzionali disposti ai sensi del
decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre
2014;
i)
maggiorazioni delle indennita’ di rischio spettanti al personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n.
335, e dell’art.
45 del C.C.N.L.
comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio
2000, con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
maggiorazioni delle indennita’ di rischio spettanti al personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n.
335, e dell’art.
45 del C.C.N.L.
comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio
2000, con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
3. Gli
assegni una tantum rapportati all’11,24
per cento degli emolumenti indicati
nel comma 2 sono corrisposti
al personale interessato, con
riferimento agli anni
2011-2014, in misura proporzionale al periodo dell’anno
oggetto degli effetti
di cui all’art. 9, commi
1 e 21,
del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010.
assegni una tantum rapportati all’11,24
per cento degli emolumenti indicati
nel comma 2 sono corrisposti
al personale interessato, con
riferimento agli anni
2011-2014, in misura proporzionale al periodo dell’anno
oggetto degli effetti
di cui all’art. 9, commi
1 e 21,
del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010.