UNA TANTUM 2014, PUBBLICATO IL DECRETO CON LA RIPARTIZIONE DELLE SOMME TRA I COMPARTI: COSTO 100 MILIONI DI EURO
Visto l’art. 8, comma 11-bis,
primo periodo, del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla 
legge  30 luglio 2010, n. 122, che
ha istituito, nello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con  una 
dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno  degli 
anni  2011  e  2012,
destinato a finanziare le misure perequative in favore del  personale di Forze armate, Forze di polizia e
Corpo nazionale  dei  vigili 
del fuoco,  interessato  dal 
blocco  dei   meccanismi  
di   adeguamento retributivo  definito  
dall’art.   9,   comma  
21,   del   medesimo decreto-legge n. 78 del 2010;
 
Visto  l’art.  8, 
comma  11-bis,  secondo 
periodo,  del  medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, che
prevede che l’individuazione delle misure perequative e la ripartizione delle
risorse del predetto fondo tra i Ministeri dell’interno, della giustizia,
dell’economia e  delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa 
e  delle politiche  agricole, 
alimentari  e  forestali, 
siano  definite  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta 
dei Ministri competenti; 
Visto l’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 26  marzo 
2011,  n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che ha incrementato la
dotazione del predetto fondo di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni
2011 e 2012 e  ha  previsto 
un’identica dotazione di 115 milioni di euro anche per l’anno 2013,
estendendo la destinazione delle risorse al finanziamento di assegni una
tantum  in favore del personale
interessato alla corresponsione delle indennita’  ivi previste, nonche’ all’applicazione
dell’art. 9, commi 1 e 21, del citato decreto-legge n. 78 del 2010; 
Visto il decreto del 
Presidente  del  Consiglio 
dei  ministri  27 ottobre 
2011,  con  il  
quale   sono   state  
ripartite   tra   le amministrazioni interessate le risorse
disponibili del predetto fondo relative agli anni 2011, 2012 e 2013; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2013, n. 122, recante il regolamento in
materia di proroga del blocco della contrattazione  e 
degli  automatismi  stipendiali 
per  i   pubblici dipendenti, con il quale sono state
prorogate  fino  al 
31  dicembre 2014, tra le altre,
le disposizioni di cui all’art. 9, commi 1 e 
21, del decreto-legge n. 78 del 2010; 
Visto l’art. 1, comma 466, della legge 27 
dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita’ 2014), che ha incrementato 
di  100  milioni 
di euro per l’anno 2014 la dotazione del fondo di cui all’art. 8,  comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78
del 2010;  Considerata  la 
necessita’  di  ripartire 
le  menzionate  risorse stanziate a  valere 
sul  richiamato  fondo 
per  l’anno  2014 
e  di individuare conseguentemente
l’entita’  dell’assegno  una 
tantum  da corrispondere al
personale interessato per l’anno 2014; 
Considerato che le risorse complessivamente disponibili per  l’anno 2014 
nel  fondo  di 
cui  all’art.  8,  comma  11-bis, 
del   citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ammontano a 100 milioni di
euro, e che, ai sensi dell’art. 34, 
comma 2, della  legge  31 
dicembre  2009,  n. 
196,  il  presente 
decreto costituisce atto  presupposto  per 
l’assunzione  di  obbligazioni 
a valere sulle predette risorse; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data 23 aprile 2015,  con 
il  quale  al 
Sottosegretario  di  Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De
Vincenti,  e’ stata  delegata 
la  firma  di 
decreti,  atti e provvedimenti  di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri; Sulla  proposta  del 
Ministro  dell’interno,  del 
Ministro  della giustizia, del
Ministro dell’economia e delle finanze, 
del  Ministro della difesa, del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali; 
                             
Decreta: 
                               Art.
1 
                    Oggetto e
ambito applicativo 
  1. Il  presente 
decreto  determina,  per 
l’anno  2014,  ai 
sensi dell’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: la
ripartizione, tra le amministrazioni interessate, delle  risorse disponibili del relativo Fondo ivi
previsto; la misura  degli  assegni 
una  tantum,  determinati 
in  relazione all’entita’ degli
emolumenti oggetto degli effetti di cui all’art. 9, commi 1 e 21, del predetto
decreto-legge n. 78 del  2010  (tabella 
A allegata  al  presente 
decreto)  e  delle 
risorse  conseguentemente attribuibili
a ciascuna amministrazione per  il  medesimo 
anno  2014 (tabella B, allegata al
presente decreto). 
  Ripartizione
delle risorse
1. Per l’anno 2014, la dotazione
del Fondo di cui  all’art.  1  del presente
decreto, come integrata dall’art. 1, comma 466, della  legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’ ripartita
come segue:
+===============================+=====================+
+——————————-+———————+
|Polizia di Stato
| 17.217.655|
+——————————-+———————+
|Corpo nazionale dei Vigili del | |
|fuoco
| 1.677.164|
+——————————-+———————+
|Ministero della difesa:
| |
+——————————-+———————+
|Forze armate
| 44.768.312|
+——————————-+———————+
dei carabinieri | 16.775.142|
+——————————-+———————+
|Ministero delle infrastrutture | |
dei trasporti: | |
+——————————-+———————+
|Capitanerie di porto | 1.909.041|
+——————————-+———————+
|Ministero della giustizia:
| |
+——————————-+———————+
|Dipartimento amministrazione | |
|penitenziaria – Corpo di
| |
|Polizia penitenziaria
| 5.631.180|
+——————————-+———————+
|Ministero dell’economia e delle|
|
|finanze:
| |
+——————————-+———————+
|Corpo della Guardia di finanza | 10.646.658|
+——————————-+———————+
|Ministero delle politiche
| |
|agricole alimentari e
| |
|forestali:
| |
+——————————-+———————+
|Corpo forestale dello Stato
| 1.322.397|
+——————————-+———————+
|Totale risorse disponibili del | |
|fondo …
| 99.947.549|
+——————————-+———————+
all’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n.
74, sono attribuiti gli assegni
una tantum a titolo di misura perequativa degli emolumenti previsti
per lo stesso personale, dalla vigente normativa, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,
con modificazioni, dalla
legge n. 122
del 2010, e dall’art. 1
del decreto-legge n.
27 del 2011,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 74 del 2011, secondo gli stessi criteri e le medesime modalita’
di cui ai decreti ministeriali adottati
in attuazione dell’art. 2, comma
1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011,
relativi all’attribuzione al personale
interessato degli assegni una tantum per l’anno 2013.
L’entita’ degli assegni una tantum
indicati al comma
1 e’ commisurata all’11,24 per
cento dell’importo dei seguenti emolumenti:
assegno di funzione, con decorrenza
giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
trattamento economico superiore
correlato all’anzianita’ di servizio senza demerito, compresa quella
nella qualifica e nel grado, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2011 al 31
dicembre 2014;
incrementi stipendiali parametrali non
connessi a promozioni, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
indennita’ operative non connesse a
progressione in carriera, con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
progressione di carriera comunque denominata,
con decorrenza giuridica dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
classi e scatti di stipendio previsti
per il personale
delle Forze di polizia e delle Forze armate, che sarebbero stati
maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014;
per cento del trattamento economico in
godimento al 1° gennaio 2011 per il
personale dirigente e per quello
direttivo destinatario del trattamento dirigenziale, interessato all’applicazione dei meccanismi
di adeguamento retributivo, di cui
all’art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
scatti convenzionali disposti ai sensi del
decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre
2014;
maggiorazioni delle indennita’ di rischio spettanti al personale del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, ai
sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1990, n.
335, e dell’art.
45 del C.C.N.L.
comparto aziende e amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio
2000, con decorrenza dal 1°
gennaio 2011 al 31 dicembre 2014.
assegni una tantum rapportati all’11,24
per cento degli emolumenti indicati
nel comma 2 sono corrisposti
al personale interessato, con
riferimento agli anni
2011-2014, in misura proporzionale al periodo dell’anno
oggetto degli effetti
di cui all’art. 9, commi
1 e 21,
del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010.

 
			