Tribunale annulla sanzione ad un Luogotenente condannato per aver provocato incidente stradale. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la rilevanza disciplinare della vicenda
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emesso una sentenza riguardante il ricorso presentato un primo luogotenente dell’Aeronautica militare. Il ricorso era diretto contro il decreto del Ministero della difesa che gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per un mese.
Secondo quanto riportato nella sentenza, il ricorrente era stato condannato in precedenza per un delitto colposo legato a un incidente stradale, ma l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare specificamente la rilevanza disciplinare della vicenda. Nonostante la condanna penale, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione non abbia fornito una motivazione sufficiente a giustificare la sanzione disciplinare.
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Il Collegio ha affermato che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare le circostanze specifiche dell’incidente, come il fatto che si fosse verificato fuori dall’orario di servizio e che il comportamento imprudente del militare si fosse limitato alla violazione delle norme del codice della strada.
La condotta imprudente accertata a carico del militare sarebbe consistita unicamente nella violazione delle norme del codice della strada, e in particolare nel superamento del limite di velocità da 50 a 80 km orari e nel mancato utilizzo dei proiettori di profondità. La vicenda, inoltre, non ha avuto alcuna eco in danno dell’immagine dell’Amministrazione.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato che il militare aveva successivamente tenuto un comportamento corretto, chiamando i soccorsi e collaborando con le Forze dell’ordine.
La decisione del Tribunale
Sulla base di queste considerazioni, il Collegio ha ritenuto che la sanzione disciplinare fosse ingiustificata e ha accolto il ricorso del luogotenente, annullando il provvedimento disciplinare impugnato.
Tuttavia, il Collegio ha respinto la richiesta del ricorrente di ottenere un risarcimento per il danno patrimoniale subito, in quanto non sono state fornite prove concrete di un danno ulteriore rispetto alla riduzione della retribuzione e delle contribuzioni già disposta con la sanzione.
Il Tribunale ha condannato il Ministero della difesa al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente.
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