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Trasferimento negato ad un Finanziere, TAR: La Circolare delle 3 Sedi è Illegittima. “Errata gestione del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione non deve ricadere sul militare”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  ha emesso una sentenza di notevole importanza riguardante la richiesta di trasferimento per assistenza a un familiare disabile. La sentenza riguarda il caso di un militare della Guardia di Finanza, che aveva richiesto un trasferimento temporaneo per assistere sua madre affetta da una grave disabilità.

La vicenda risale al settembre 2021, quando il finanziere aveva chiesto di essere trasferito ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992. La richiesta di trasferimento era mirata a permettere al militare di assistere la madre, che risiedeva in un’altra località. Tuttavia, il Comando generale della Guardia di Finanza aveva respinto la sua richiesta nel febbraio 2022, sostenendo che presso la sede richiesta di vi era una carenza di personale inferiore rispetto a quella sussistente nella sede di Milano, mentre nelle altre due sedi indicate dal richiedente non vi erano posizioni scoperte.

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Il militare aveva quindi presentato un ricorso al TAR Lombardia, che aveva accolto la sua domanda cautelare per il riesame. Successivamente, l’Amministrazione aveva confermato il diniego con una nuova determinazione nell’11 luglio 2022, sostenendo che la carenza di personale nella sede di destinazione era preminente rispetto alle esigenze assistenziali del richiedente.

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Il finanziere aveva presentato motivi aggiunti, sostenendo che l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato la sua situazione e le necessità assistenziali della madre.

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LA SENTENZA DEL TAR

Il TAR Lombardia ha recentemente emesso una sentenza che annulla il diniego dell’Amministrazione. Nella decisione, il Tribunale ha affermato che l’istituto del trasferimento temporaneo per assistere un familiare disabile è principalmente a tutela della persona disabile stessa, e non del richiedente. Pertanto, le esigenze di servizio possono essere considerate solo se totalmente incompatibili con le necessità assistenziali della persona non autosufficiente.

Il Tribunale ha anche sottolineato che l’Amministrazione non può semplicemente negare la richiesta basandosi sulla sovralimentazione di personale nelle sedi richieste dal richiedente. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che l’Amministrazione deve fornire una motivazione adeguata se decide di negare il trasferimento, tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative interne.

Tali condizioni di soprannumero, infatti, sono imputabili a un’errata gestione del potere organizzativo da parte dell’Amministrazione, e non è dunque ragionevole farne carico al soggetto che debba prestare assistenza a un familiare non autosufficiente, e ancor meno che dette inefficienze ridondino in termini negativi sulle necessità di cura del parente fragile. Al riguardo, in termini che il Collegio condivide, si è infatti affermato che: «Quanto all’esubero di personale che caratterizza i Comandi della Guardia di Finanza della Provincia di -OMISSIS-, si tratta di una circostanza che non può essere opposta all’appellato poiché tale situazione è il frutto di una censurabile politica del personale. Infatti, o tale esubero dipende dall’esistenza in passato di un elevato numero di situazioni eccezionali che hanno comportato l’assegnazione in quella provincia di militari in esubero, oppure, più credibilmente, l’elevatissimo numero di arruolati provenienti da quella provincia esercita una pressione per il rientro nella zona d’origine che l’Amministrazione non riesce più di tanto ad arginare. Ed allora negare ad un militare che ha documentato esigenze familiari di notevole rilievo, il trasferimento nella zona d’origine perché vi è un esubero di personale, significa far scontare ad un singolo gli effetti di una discutibile gestione del personale in quella provincia» (Consiglio di Stato, II, 26 gennaio 2023, n. 916).

Illegittima la circolare che impone la scelta di 3 sedi

Il TAR ha ritenuto opportuno evidenziare l’illegittimità della Circolare n. 379389/09, invocata dall’Amministrazione, mediante la quale si impone al richiedente il trasferimento ex art. 33 L. 104/1992 di indicare un massimo di tre sedi. In tal modo, viene infatti preclusa all’interessato la possibilità di sottoporre al vaglio dell’Amministrazione un maggior numero di sedi che, a parità di vicinanza con il luogo di residenza del familiare non autosufficiente, ben potrebbero presentare una situazione di organico maggiormente favorevole, consentendo l’accoglimento della richiesta.

Il disposto dell’indicata circolare si pone pertanto in contrasto con l’art. 33 comma 5 L. 104/1992, che non prevede alcun limite numerico delle sedi da indicare, né ne consente la surrettizia introduzione da parte dell’Amministrazione, poiché in tal modo si va a limitare l’ambito di applicazione di un istituto posto a tutela della persona non autosufficiente, le cui condizioni di accesso sono stabilite dalla fonte primaria e non possono essere compresse dalla PA, pena la violazione del principio di legalità.

In conclusione, la sentenza del TAR Lombardia è un importante precedente che sottolinea l’importanza di valutare attentamente le richieste di trasferimento per assistenza a familiari disabili, mettendo al primo posto le necessità della persona disabile stessa. La sentenza rimanda la decisione all’Amministrazione, con l’obbligo di considerare attentamente la situazione e le esigenze del richiedente e della sua famiglia.

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