Trasferimenti in Guardia di Finanza, “Illegittimo il diniego fondato solo su carenze di organico”
Il Consiglio di Stato ha stabilito che il diniego di un trasferimento basato solo su carenze di organico è illegittimo. Questa decisione è stata presa in seguito a un caso specifico, in cui un lavoratore aveva richiesto di essere trasferito in un’altra sede, ma la richiesta era stata respinta a causa di una presunta carenza di personale nell’ufficio di destinazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha sostenuto che questo non può costituire un motivo valido per negare il trasferimento, in quanto l’ente pubblico ha l’obbligo di organizzare il proprio personale in modo tale da garantire il corretto funzionamento dei servizi, senza pregiudicare i diritti dei lavoratori. Pertanto, il diniego di trasferimento basato solo su carenze di organico è stato annullato e il lavoratore ha ottenuto il diritto di essere trasferito nella sede richiesta.
Sentenza n.4163/2023: Illegittimo il diniego a trasferimento per assistenza ai figli minori di tre anni
Con la menzionata sentenza l’Organo giurisdizionale di secondo grado ha sancito in particolare:
“l’illegittimità della motivazione del diniego in quanto incentrata sull’esistenza di ordinarie esigenze di servizio, dovute alla sofferenza dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza fare specifico riferimento a esigenze di urgenza, complessità o impossibilità di soluzioni alternative tali da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto dall’interessato e che, pertanto, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento di una provvidenza normativa introdotta dal legislatore a tutela dei minori in tenera età”;
“che l’art. 42- bis – anche dopo la novella operata dall’art. 14,comma 7, della legge n. 124/2015 – non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo ad ottenere l’auspicata assegnazione temporanea, ma un interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della Pubblica Amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge (a maggior ragione allorquando il beneficio de quo venga richiesto da un militare)”;
che “deve ribadirsi che l’Amministrazione è comunque tenuta, nell’apprezzamento delle eccezionali esigenze ostative (che per le ragioni di specificità relative all’ordinamento militare possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti alla struttura di attuale servizio), ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente (in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale), ed a limitare il dissenso a casi o a esigenze eccezionali congruamente illustrate, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante”.
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