Avvocato Militare

Tentato furto in un ferramenta, carabiniere punito e congedato. Reintegrato dal TAR “provvedimento contradditorio”

Il ricorrente, un Carabiniere in ferma quadriennale preordinata all’ammissione in servizio permanente, ha adito il TAR per chiedere l’annullamento della determinazione con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla scadenza del periodo di ferma, lo ha collocato in congedo per “non ammissione al servizio permanente”.

Alla base del provvedimento adottato dal Comando Generale dei Carabinieri nei suoi confronti vi sarebbe la denuncia a carico del medesimo (mentre non stava prestando servizio), per tentato furto di articoli di ferramenta del valore di circa Euro 85 in un negozio di Ferrara.

Il relativo procedimento penale che ne è scaturito, si è concluso meno di tre mesi dopo il fatto, con l’archiviazione disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara, che ha tenuto conto della “particolare tenuità dell’offesa”, della “assenza di particolare scaltrezza nella condotta” e dell’incensuratezza del Carabiniere indagato. Sotto il profilo disciplinare, il suddetto fatto è stato sanzionato da parte del Comandante della Legione Carabinieri Emilia – Romagna con la sanzione disciplinare di corpo di “due giorni di consegna di rigore”.

Al completamento del periodo di ferma quadriennale l’Ufficiale diretto superiore del ricorrente, esprimeva parere favorevole all’ammissione, valutando che il militare era in possesso dei requisiti previsti, stante anche il giudizio finale nettamente positivo risultante dalla scheda valutativa finale del periodo di ferma del medesimo.

Il ricorrente è stato comunque collocato in congedo per non ammissione in servizio permanente, essendosi esclusivamente basato, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sulla proposta di proscioglimento del ricorrente dalla ferma volontaria, adottata dal Comando Provinciale CC di Bologna.

LA DECISIONE DEL TAR

Il Collegio ha ritiene innanzitutto che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nel determinarsi a collocare in congedo l’odierno ricorrente, basandosi sulla proposta negativa alla conferma del medesimo quale Carabiniere in servizio permanente redatta dal Comando Provinciale di Bologna in data 24/3/2020, abbia adottato un provvedimento oggettivamente contraddittorio rispetto alle precedenti determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione riguardo alla medesima vicenda oggetto della presente controversia.

Dagli atti di causa risulta che il Comandante della Stazione Carabinieri di Molinella presso cui prestava servizio il ricorrente esprimeva proposta parere favorevole all’ammissione del ricorrente al servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri. Tale provvedimento del superiore diretto del ricorrente risulta debitamente motivato sia con la certificazione di idoneità fisica del Carabiniere, sia con l’allegazione della documentazione caratteristica relativa ai precedenti periodi di servizio prestati dapprima nell’Esercito Italiano e poi nei Carabinieri in servizio di ferma volontaria, dalla quale emerge un rendimento del medesimo valutato “nella media” e “superiore alla media” nei vari periodi di valutazione ed un elogio.

L’Amministrazione avrebbe esercitato – secondo il TAR – con il provvedimento espulsivo, uno jus poenitendi che alla stessa era ormai precluso attivare, tenuto conto che, sotto l’aspetto disciplinare, aveva già adottato la relativa sanzione (due giorni di consegna di rigore), “consumando” in tal modo il relativo potere e senza che residuassero, in ordine ai medesimi fatti in contestazione, margini di riesercizio dell’azione disciplinare.

In ultimo, preme rilevare che la gravata determinazione del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di non ammissione del ricorrente al servizio permanente nell’Arma risulta provvedimento che, per l’oggettiva gravità delle conseguenze dirette che esso produce sulla vita professionale del destinatario e per l’inconsistenza, come più sopra è stato accertato, delle motivazioni che lo sorreggono, risulta ulteriormente viziato per la evidente sproporzione della misura rispetto alla vicenda ad essa sottostante e, soprattutto, rispetto a come detta vicenda è stata valutata dalla stessa amministrazione in sede disciplinare.

Dalla motivazione della lieve sanzione irrogata dal Comando Legione CC “Emilia-Romagna” emerge infatti chiaramente che l’Autorità disciplinare, oltre che la scarsa rilevanza del fatto ai fini disciplinari, ha anche tenuto conto che “…si tratta di un militare con limitata esperienza, ma che tuttavia non ha sin qui dato adito a rilievi, venendo recentemente giudicato “Superiore alla media” e che si è distinto, a detta dei superiori gerarchici, nel comportamento in servizio…”.

In altri termini – secondo il TAR – non può ritenersi proporzionato alla realtà dei fatti un provvedimento comportante, in concreto, l’effetto espulsivo dall’Arma dei Carabinieri, qualora esso – come nel caso di specie – si basi su un unico fatto valutato dalla stessa amministrazione di lieve entità e come tale sanzionato disciplinarmente con n. 2 giorni di consegna di rigore, anche in considerazione delle pregresse positive valutazioni circa il servizio prestato dal militare.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso condannando il Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al pagamento, in favore del ricorrente liquidate in €. 2.000,00.

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