SOTTUFFICIALE MANCATO PER TELEGRAMMA NON RECAPITATO? POSTE ITALIANE DEVE RISARCIRE SOLO GLI ANNI DELLA “FORMAZIONE”
44mila euro è il risarcimento che Poste
Italiane deve ad un uomo che ha visto sfumare la futura carriera da
sottufficiale per colpa del mancato recapito del telegramma di ammissione alla
relativa scuola di formazione.
Italiane deve ad un uomo che ha visto sfumare la futura carriera da
sottufficiale per colpa del mancato recapito del telegramma di ammissione alla
relativa scuola di formazione.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 6899 depositata ieri 8 aprile
2015, concordando con quanto deciso dalla Corte d’Appello di Firenze, in
parziale riforma della sentenza del tribunale fiorentino che aveva quantificato
il danno in 320mila euro.
Per gli Ermellini, infatti, è vero che il disservizio causato dalla mancata
ricezione del telegramma con cui il ministero della Difesa annunciava al
ricorrente l’ammissione alla scuola sottufficiali della marina
militare (specialità elettricista) lo aveva privato della retribuzione
prevista per la frequenza della scuola stessa, e dunque lo legittimava al
risarcimento del danno derivante dalla perdita dei tre anni e mezzo di
formazione, ma tale risarcimento non poteva certo essere esteso fino a coprire
l’intera carriera militare che ne sarebbe derivata.
Non convince, infatti, la tesi del ricorrente
secondo il quale il 96% degli allievi passava in servizio permanente, per cui
la posta risarcitoria doveva coprire la differenza tra i guadagni ricavati
dall’attuale professione di geometra e quelli che invece avrebbe potuto
percepire quale militare.
secondo il quale il 96% degli allievi passava in servizio permanente, per cui
la posta risarcitoria doveva coprire la differenza tra i guadagni ricavati
dall’attuale professione di geometra e quelli che invece avrebbe potuto
percepire quale militare.
Per i giudici della terza sezione civile, a tal fine, occorrono prove
specifiche e la deduzione che la quasi totalità degli allievi veniva assunta
non è un elemento sufficiente a determinare l’estensione del danno all’intera
carriera militare.
Anche perché, hanno osservato i giudici della S.C., la mancata consegna del
telegramma non ha certo impedito al ricorrente di venire a conoscenza della
convocazione per altre vie, né di iscriversi tardivamente alla scuola o di
partecipare al successivo concorso, limitando così l’entità dei danni.
In sostanza, hanno concluso gli Ermellini, se la mancata consegna da parte di
Poste di una comunicazione (telegramma, raccomandata che sia) è un disservizio
che rappresenta un “illecito grave” legittimando il destinatario a richiedere
il risarcimento del danno, lo stesso va commisurato, secondo la valutazione del
giudice di merito, agli elementi probatori forniti (come, nel caso di specie,
al periodo di frequenza della scuola) non potendo estendersi all’ulteriore
evoluzione della carriera del ricorrente, senza la “deduzione di ulteriori e
più significativi elementi di prova, sufficienti a giustificare la presunzione
che l’intera vita professionale del danneggiato sarebbe stata effettivamente
condizionata da quel disservizio postale”.
Fonte (www.StudioCataldi.it)