Sindacati Militari

Sindacati Militari: decreto rivoluziona rappresentatività. Ecco come saranno ripartiti distacchi e permessi tra Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri

Il Governo ha sottoposto alle Camere, per la conversione, il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. Il provvedimento, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 10 maggio 2024, contiene disposizioni urgenti volte a garantire la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale alle procedure per il rinnovo del contratto del comparto difesa e sicurezza per il triennio 2022-2024, già avviate lo scorso 24 aprile.

Ripartizione di distacchi e permessi. I numeri suddivisi per Forza Armata

L’articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l’avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, consentendo ai titolari di cariche direttive l’esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto triennale 2022-2024.

L’intervento risulta necessario e urgente poiché la citata legge n. 46 del 2022, come integrata nel codice dell’ordinamento militare, da una parte riconosce distacchi e permessi sindacali ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, e dall’altra prevede che il contingente di distacchi e permessi retribuiti sia stabilito in sede di contrattazione. Tuttavia, non essendo prevista una disciplina transitoria, in attesa della prima contrattazione il sistema non può entrare in funzione.

Al fine di porre rimedio a tale discrasia, la norma determina in via transitoria un contingente di distacchi e permessi, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità. Tale formulazione tiene conto di quanto avvenuto in passato con il personale della Polizia di Stato.

Il comma 2 stabilisce le modalità per la ripartizione dei distacchi e permessi, che viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per singola Forza armata o Forza di polizia, e che abbiamo sintetizzato schematicamente per farvi meglio comprendere l’entità

Il comma 3 precisa che le associazioni possono usufruire delle ore di permesso in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto della disciplina che consente l’utilizzo dei permessi come intera giornata lavorativa, nella misura massima di nove giornate al mese per ciascun rappresentante.

Il comma 4 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alle amministrazioni interessate. Gli oneri sono stati quantificati assumendo che il periodo di applicazione della disposizione in esame previsto dal comma 1 (dalla cessazione della rappresentanza militare fino all’adozione del decreto di ripartizione dei distacchi e dei permessi finanziati con il contratto) sia pari a otto mesi.

Modifiche della Rappresentatività

L’articolo 2 reca modifiche urgenti alla disciplina transitoria in materia di rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali tra militari, allo scopo di allineare il progressivo incremento delle soglie di rappresentatività ai periodi nei quali viene rilevata per le organizzazioni sindacali del comparto difesa e sicurezza, ossia all’inizio del triennio contrattuale.

In particolare, la legge n. 46 del 2022 aveva previsto soglie percentuali di iscritti ridotte transitoriamente di 2 punti per i primi tre anni e di 1 punto per i successivi quattro anni dalla sua entrata in vigore. Tali periodi però risultano disallineati rispetto al triennio contrattuale 2022-2024 in corso.

L’articolo 2 allinea quindi le aliquote transitorie di rappresentatività delle associazioni (dal 2% iniziale al 4% a regime) all’inizio di ciascun triennio negoziale, assumendo carattere d’urgenza per uniformare i termini di verifica delle soglie di rappresentatività prima della fine dell’attuale contratto.

    • La percentuale base del 4% è mostrata per il 2022 (data di entrata in vigore della legge)
    • La riduzione al 2% è indicata per il periodo 2022-2024 (triennio negoziale in corso)
    • L’aumento al 3% è rappresentato per il periodo 2025-2027 (prossimo triennio negoziale)
    • Il ripristino della percentuale base del 4% è mostrato dal 1° gennaio 2028 in poi.

La lentezza burocratica rallenta piena operatività sindacale

L’entrata in vigore del decreto non è stata (ancora) accompagnata da una tempestiva comunicazione degli Stati Maggiori su modifiche e implicazioni pratiche. Un ritardo che in parte crea confusione e mette in luce problemi di farraginosità burocratica e di una comunicazione interna non ottimale tra alti vertici, militari e sigle sindacali. Un passaggio rapido e chiaro delle informazioni dovrebbe essere la regola, dalla quale dovrebbe discendere una pronta assimilazione dei cambiamenti richiesti. Una riflessione si impone su come migliorare i flussi comunicativi interni e le attuazioni all’interno di ogni Forza Armata, per garantire quella tempistica e precisione che devono contraddistinguere una moderna forza armata.

Criticità nell’equilibrio tra diritti sindacali e funzionalità delle Forze armate

Non mancano, quindi, aspetti problematici nel difficile compito di equilibrare esigenze di funzionalità delle Forze armate e diritti sindacali. La modifica delle soglie di rappresentatività, per quanto funzionale all’allineamento dei periodi contrattuali, altera un criterio fissato per legge. Sarebbe stata forse opportuna una soluzione più rispettosa dell’autonomia negoziale delle parti e della distribuzione di competenze legislativo-contrattuale. La delicata materia avrebbe richiesto, infatti, una disciplina più meditata ed approfondita, non affidata ad un decreto-legge, al fine di preservare il delicato equilibrio tra diritti sindacali e specificità del comparto militare.

Forse lo staff del Ministro avrebbe dovuto fornire consigli tempestivi, pianificando in modo organizzato e lungimirante un percorso normativo chiaro, invece di produrre continui interventi estemporanei che cambiano le carte in tavola mese per mese. Questa legislazione d’emergenza, raffazzonata e improvvisata, che procede per piccoli passi senza una visione complessiva, rischia di apparire una mera sopravvivenza politica su un tema delicato che necessiterebbe maggiore approfondimento e valutazione. I diritti sindacali vanno costruiti con ponderazione, non decretati con fretta estemporanea.

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