Sergente della Folgore ferì un commilitone con un colpo di pistola durante esercitazione di tiro. Condannato a risarcire la Difesa
Con atto di citazione la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio un sergente del 186° reggimento Paracadutisti “Folgore” in relazione a un evento lesivo cagionato ad commilitone nel 2015.
La richiesta dell’attore pubblico ha, in particolare, ad oggetto il pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma di euro 15.659,50, oltre agli accessori di legge.
In particolare, sulla base della segnalazione del comandante del reggimento, degli atti trasmessi, e della sentenza che definitivamente chiuso il processo successivamente instaurato per la vicenda, è emerso che il convenuto si era reso responsabile dell’incidente sopra accennato, consistente nel ferimento della vittima tramite un proiettile partito dalla propria pistola di ordinanza.
La Procura ha inoltre esposto che il Tribunale militare di Roma ha condannato il convenuto alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione militare, per la commissione del reato punito dall’articolo 120 del codice penale militare di pace (violata consegna), aggravato ai sensi dell’articolo 47, n. 2, in relazione ai punti 5, lettera b), n. 2, e 6, delle norme per la custodia e la tenuta delle armi e delle munizioni. Infatti, sulla base delle risultanze processuali, e della precedente inchiesta sommaria, era emerso che il convenuto avrebbe tenuto un comportamento violativo delle descritte norme cautelari in materia, che impongono ai militari di mantenere la pistola nella fondina scarica e con il caricatore al seguito e di svolgere, al termine del servizio, le operazioni di scaricamento delle armi nel luogo e con le modalità stabilite.
Il convenuto, invece, rientrando dal proprio servizio, avrebbe conservato l’arma nella fondina (carica e armata) e, cercando di riposizionarla “in sicura”, nell’estrarla dalla fondina avrebbe inavvertitamente esploso un colpo in direzione del pavimento.
In conseguenze dell’impatto, un frammento del proiettile aveva pertanto colpito “di rimbalzo” il commilitone al fianco sinistro, cagionandogli lesioni personali. Tali lesioni, in origine giudicate guaribili in sette giorni, hanno comportato l’assenza del militare leso per un periodo ancora più lungo, fruito a titolo di licenza.
Il petitum riportato nell’atto di citazione si riferisce, infatti, alle retribuzioni erogate al commilitone ferito nel periodo di convalescenza, protrattosi dal 22 novembre 2015 al 9 marzo 2017, in assenza di corrispettiva prestazione lavorativa, per un ammontare pari a euro 15.659,50.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che le richieste attoree siano meritevoli di accoglimento, considerando, tra l’altro, l’incardinamento del convenuto in un corpo militare di notorio prestigio e di elevata specializzazione, destinato al compimento di operazioni militari delicate e pericolose. In considerazione della sopra riferite considerazioni, il danno è attribuibile all’interessato quantomeno sotto il profilo della colpa grave.
La Sezione della Corte dei Conti ha quindi condannato il convenuto al risarcimento del danno, in favore del Ministero della difesa, nella misura di euro 15.659,50, in via equitativa già comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfacimento del credito in favore dell’amministrazione.