Avvocato Militare

Sentenza del Consiglio di Stato: Risarcimento per il Ritardo nell’Assunzione nella Polizia di Stato

Nella sentenza emessa dal Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2023, si affronta il caso di un cittadino che ha richiesto il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nella sua assunzione nella Polizia di Stato. L’appellante aveva presentato domanda per l’arruolamento come agente ausiliario nel 2003 ma era stato inizialmente escluso dal concorso. Dopo una lunga disputa legale, è stato infine ammesso, ma solo dopo un notevole ritardo. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) aveva respinto la richiesta di risarcimento, affermando che il nesso di causalità tra la condotta dell’Amministrazione e il danno subito dall’appellante era stato interrotto. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello, riconoscendo un danno patrimoniale e condannando l’Amministrazione a risarcire l’appellante.

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Contesto Normativo

Per comprendere appieno il caso, è importante ricordare che, in base alla legge n. 343 del 1980, il Ministero dell’Interno era autorizzato a reclutare un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tra i giovani iscritti nelle liste di leva. Il servizio di questi giovani era equiparato al servizio militare di leva. In particolare, l’art. 47, co. 9, della legge n. 121 del 1981 prevede che questo personale, se ne fa richiesta e non ha riportato sanzioni disciplinari gravi, può essere trattenuto come agente ausiliario per un anno, con la possibilità di essere ammesso successivamente nei ruoli degli agenti di polizia.

Sviluppo del Caso

Il caso dell’appellante era stato caratterizzato da una serie di ricorsi e provvedimenti che avevano causato ritardi significativi nel suo processo di assunzione. Dopo l’iniziale esclusione dal concorso per inidoneità, l’appellante aveva fatto ricorso, ottenendo inizialmente un’accettazione condizionata. Tuttavia, i successivi provvedimenti avevano ulteriormente ritardato la sua assunzione. Alla fine, dopo una lunga battaglia legale, era stato ammesso come agente ausiliario a decorrere dal 2004.

Il TAR aveva respinto la richiesta di risarcimento dell’appellante, sostenendo che il nesso di causalità tra la condotta dell’Amministrazione e il danno subito era stato interrotto dalla mancata impugnazione di alcuni provvedimenti.

In seguito, quindi, i suoi legali hanno avviato un nuovo procedimento amministrativo “per ottenere la condanna del ministero dell’Interno al risarcimento dal danno ingiusto conseguente alla ritardata assunzione in servizio, nella misura delle retribuzioni non percepite nella qualità di agente ausiliario di leva per il periodo compreso dal 2005 al 2007 e delle differenze tra la retribuzione spettante come agente di Polizia di Stato e quella effettivamente percepite agente ausiliario di leva dal 2007 al 2009”.  

Decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello dell’interessato. Ha riconosciuto la sussistenza di un danno patrimoniale derivante dai ritardi nel suo processo di assunzione e ha condannato l’Amministrazione a risarcire questo danno. Il Consiglio ha stabilito che la quantità del risarcimento sarà calcolata sulla base delle retribuzioni non percepite durante il periodo di ritardo e della differenza tra le retribuzioni spettanti agli agenti di polizia e quelle effettivamente percepite come agente ausiliario.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di risarcimento per il danno non patrimoniale, in quanto l’appellante non aveva dimostrato in modo sufficiente la lesione dell’immagine e della professionalità. Il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in 4.000 euro.

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