SCUOLA DIAZ: “BLITZ DELLA POLIZIA FU TORTURA”. CORTE EUROPEA CONDANNA L’ITALIA
Il blitz della polizia alla scuola Diaz la
notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova, “deve
essere qualificato come tortura”. Lo ha stabilito la Corte europea dei
diritti umani che ha condannato l’Italia non solo per
quanto commesso nei confronti di uno dei manifestanti, ma anche
perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura.
notte del 21 luglio 2001, durante il G8 di Genova, “deve
essere qualificato come tortura”. Lo ha stabilito la Corte europea dei
diritti umani che ha condannato l’Italia non solo per
quanto commesso nei confronti di uno dei manifestanti, ma anche
perché non ha una legislazione adeguata a punire il reato di tortura.
La
Corte ha dichiarato all’unanimità che è stato violato l’articolo 3 della
Convenzione: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti“. Il ricorso è stato presentato da Arnaldo Cestaro,
62enne all’epoca del pestaggio, militante vicentino di Rifondazione comunista
che dalla Diaz uscì con fratture a braccia, gambe e costole che hanno
richiesto numerosi interventi chirurgici negli anni successivi. All’epoca il
referto dei medici genovesi sottolineò “l’indebolimento permanente dell’organo
della prensione e della deambulazione”. Cestaro è poi diventato un attivista
del Comitato
verità e giustizia per Genova che, come tante altre organizzazioni impegnate
sul fonte dei diritti, ha accolto con favore la sentenza. La Corte ha
stabilito che lo Stato dovrà risarcire alla vittima 45mila euro per
danni morali.
Corte ha dichiarato all’unanimità che è stato violato l’articolo 3 della
Convenzione: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o
trattamenti inumani o degradanti“. Il ricorso è stato presentato da Arnaldo Cestaro,
62enne all’epoca del pestaggio, militante vicentino di Rifondazione comunista
che dalla Diaz uscì con fratture a braccia, gambe e costole che hanno
richiesto numerosi interventi chirurgici negli anni successivi. All’epoca il
referto dei medici genovesi sottolineò “l’indebolimento permanente dell’organo
della prensione e della deambulazione”. Cestaro è poi diventato un attivista
del Comitato
verità e giustizia per Genova che, come tante altre organizzazioni impegnate
sul fonte dei diritti, ha accolto con favore la sentenza. La Corte ha
stabilito che lo Stato dovrà risarcire alla vittima 45mila euro per
danni morali.
“IN
ITALIA TORTURATORI IMPUNITI”. “La
Corte – si legge nel documento pubblicato sul sito istituzionale – ha
riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dei
maltrattamenti subiti da Cestaro e di una legislazione penale inadeguata per
quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura e misure dissuasive che
prevengano la loro reiterazione”. La Corte di Strasburgo rileva che il
carattere del problema è “strutturale” e richiama l’Italia a “stabilire un
quadro giuridico adeguato, anche attraverso disposizioni penali efficaci”,
munendosi di strumenti legali in grado di “punire adeguatamente i responsabili
di atti di tortura o di altri maltrattamenti”, impedendo loro di beneficiare di
misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte stessa. Dopo il G8
di Genova il Parlamento discusse dell’introduzione del reato di tortura, ma non
se ne fece nulla soprattutto per l’opposizione della Lega nord.
ITALIA TORTURATORI IMPUNITI”. “La
Corte – si legge nel documento pubblicato sul sito istituzionale – ha
riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Convenzione, a causa dei
maltrattamenti subiti da Cestaro e di una legislazione penale inadeguata per
quanto riguarda sanzioni contro gli atti di tortura e misure dissuasive che
prevengano la loro reiterazione”. La Corte di Strasburgo rileva che il
carattere del problema è “strutturale” e richiama l’Italia a “stabilire un
quadro giuridico adeguato, anche attraverso disposizioni penali efficaci”,
munendosi di strumenti legali in grado di “punire adeguatamente i responsabili
di atti di tortura o di altri maltrattamenti”, impedendo loro di beneficiare di
misure in contraddizione con la giurisprudenza della Corte stessa. Dopo il G8
di Genova il Parlamento discusse dell’introduzione del reato di tortura, ma non
se ne fece nulla soprattutto per l’opposizione della Lega nord.
“Il punto importante di questa sentenza che stato
italiano è stato condannato per tortura e perché questo reato non è previsto
dal nostro ordinamento”, dice a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Nicolò
Paoletti, uno dei legali che ha curato il ricorso. Secondo i giudici,
continua, nei pochi minuti in cui gli uomini del Reparto mobile di Roma e altri
agenti (“Una
macedonia di divise”, la definì Vincenzo Canterini, allora comandante del
Reparto mobile di Roma, poi condannato al processo Diaz) hanno consumato le
violenze, si sono creati quelle condizioni di “sofferenza fisica e psicologica”
tipici della tortura. La sentenza ricorda in particolare, oltre alle violenze
subite dagli ospiti della Diaz colti per lo più nel sonno (il blitz scattò
intorno a mezzanotte), “le posizioni umilianti, l’impossibilità di
contattare avvocati, assenza di cure adeguate in tempo utile, la presenza di
agenti delle forze dell’ordine durante l’esame medico”. L’assenza del
reato di tortura in Italia, nonostante gli obblighi internazionali assunti, in
particolare con la ratifica dellaConvenzione di New York del 1984, “è
assolutamente deplorevole”, commenta ancora l’avvocato Paoletti.
italiano è stato condannato per tortura e perché questo reato non è previsto
dal nostro ordinamento”, dice a ilfattoquotidiano.it l’avvocato Nicolò
Paoletti, uno dei legali che ha curato il ricorso. Secondo i giudici,
continua, nei pochi minuti in cui gli uomini del Reparto mobile di Roma e altri
agenti (“Una
macedonia di divise”, la definì Vincenzo Canterini, allora comandante del
Reparto mobile di Roma, poi condannato al processo Diaz) hanno consumato le
violenze, si sono creati quelle condizioni di “sofferenza fisica e psicologica”
tipici della tortura. La sentenza ricorda in particolare, oltre alle violenze
subite dagli ospiti della Diaz colti per lo più nel sonno (il blitz scattò
intorno a mezzanotte), “le posizioni umilianti, l’impossibilità di
contattare avvocati, assenza di cure adeguate in tempo utile, la presenza di
agenti delle forze dell’ordine durante l’esame medico”. L’assenza del
reato di tortura in Italia, nonostante gli obblighi internazionali assunti, in
particolare con la ratifica dellaConvenzione di New York del 1984, “è
assolutamente deplorevole”, commenta ancora l’avvocato Paoletti.
LA
NOTTE DELLA DIAZ: 93 ARRESTATI, 60 FERITI. La notte del 21 luglio 2001, quando sia il vertice dei “Grandi della
terra” che le manifestazioni di protesta erano terminate, diverse decine
di agenti della Polizia di stato fecero irruzione nel complesse scolastico
Diaz-Pertini, che era diventato un dormitorio per i cosidetti “no global”
radunatisi a Genova per contestare il G8. Su 93 persone arrestate, con l’accusa
di appartenere al “black bloc” protagonista degli scontri più duri delle
due giornate precedenti, oltre 60 rimasero ferite nel
pestaggio seguito all’irruzione, di cui almeno due in modo grave. La posizione
dei 93 fu poi archiviata dalla Procura di Genova nel 2003,
mentre il
processo contro dirigenti e agenti protagonisti dell’irruzione è terminato in
Cassazione nel 2012 con 25 condanne. Il processo ha documentato che la
polizia costruì prove false per incastrare i manifestanti, a cominciare da due bottiglie
molotov portate nella scuola dagli stessi poliziotti e poi esibite
alla stampa tra gli oggetti sequestrati, a riprova della pericolosità degli
arrestati.
NOTTE DELLA DIAZ: 93 ARRESTATI, 60 FERITI. La notte del 21 luglio 2001, quando sia il vertice dei “Grandi della
terra” che le manifestazioni di protesta erano terminate, diverse decine
di agenti della Polizia di stato fecero irruzione nel complesse scolastico
Diaz-Pertini, che era diventato un dormitorio per i cosidetti “no global”
radunatisi a Genova per contestare il G8. Su 93 persone arrestate, con l’accusa
di appartenere al “black bloc” protagonista degli scontri più duri delle
due giornate precedenti, oltre 60 rimasero ferite nel
pestaggio seguito all’irruzione, di cui almeno due in modo grave. La posizione
dei 93 fu poi archiviata dalla Procura di Genova nel 2003,
mentre il
processo contro dirigenti e agenti protagonisti dell’irruzione è terminato in
Cassazione nel 2012 con 25 condanne. Il processo ha documentato che la
polizia costruì prove false per incastrare i manifestanti, a cominciare da due bottiglie
molotov portate nella scuola dagli stessi poliziotti e poi esibite
alla stampa tra gli oggetti sequestrati, a riprova della pericolosità degli
arrestati.
Nel ricorso presentato il 28 gennaio 2011, Cestaro
aveva invocato gli articoli 3,6 e 13 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, sostenendo che i responsabili delle violenze nei suoi confronti non
erano stati sanzionati in maniera adeguata, in particolare per la sopraggiunta prescrizione di
alcuni reati (le lesioni semplici e aggravate), per le
riduzioni di pena di cui alcuni imputati hanno beneficiato (in particolare, l’indulto)
e per l’”assenza di sanzioni disciplinari” verso agenti e dirigenti
coinvolti (che anzi fecero carriera negli anni successivi, fino alla sentenza
di Cassazione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici).
aveva invocato gli articoli 3,6 e 13 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, sostenendo che i responsabili delle violenze nei suoi confronti non
erano stati sanzionati in maniera adeguata, in particolare per la sopraggiunta prescrizione di
alcuni reati (le lesioni semplici e aggravate), per le
riduzioni di pena di cui alcuni imputati hanno beneficiato (in particolare, l’indulto)
e per l’”assenza di sanzioni disciplinari” verso agenti e dirigenti
coinvolti (che anzi fecero carriera negli anni successivi, fino alla sentenza
di Cassazione, con conseguente interdizione dai pubblici uffici).
“NO A
PRESCRIZIONE E INDULTO”. “Tenuto
conto della gravità dei fatti avvenuti alla Diaz la risposta delle autorità
italiane è stata inadeguata”, affermano i giudici della Corte europea, in primo
luogo perché i responsabili materiali delle percosse subite da Arnaldo
Cestaro non sono mai stati identificati, anche perché “la polizia italiana
ha potuto impunemente rifiutare alle autorità competenti la necessaria
collaborazione per identificare gli agenti che potevano essere implicati negli
atti di tortura”. In secondo luogo perché alla fine del procedimento penale
nessuno ha pagato per quanto è accaduto a Cestaro e agli altri
manifestanti picchiati. Al processo, infatti, nessun poliziotto è stato
condannato per specifici episodi di violenza (la maggior parte degli agenti
aveva il volto coperto da caschi e foulard). Hanno “resistito ” alla
prescrizione quasi esclusivamente i reati di falso legati alla redazione dei
verbali di arresto. “Questo risultato – dice la Corte – non
è imputabile agli indugi o alla negligenza della magistratura, ma alla
legislazione penale italiana che non permette di sanzionare gli atti di tortura
e di prevenirne altri”. Secondo i giudici, di fronte al reato di tortura la
legislazione deve essere tale da escludere l’intervento di “prescrizione,
amnistia, grazia”.
PRESCRIZIONE E INDULTO”. “Tenuto
conto della gravità dei fatti avvenuti alla Diaz la risposta delle autorità
italiane è stata inadeguata”, affermano i giudici della Corte europea, in primo
luogo perché i responsabili materiali delle percosse subite da Arnaldo
Cestaro non sono mai stati identificati, anche perché “la polizia italiana
ha potuto impunemente rifiutare alle autorità competenti la necessaria
collaborazione per identificare gli agenti che potevano essere implicati negli
atti di tortura”. In secondo luogo perché alla fine del procedimento penale
nessuno ha pagato per quanto è accaduto a Cestaro e agli altri
manifestanti picchiati. Al processo, infatti, nessun poliziotto è stato
condannato per specifici episodi di violenza (la maggior parte degli agenti
aveva il volto coperto da caschi e foulard). Hanno “resistito ” alla
prescrizione quasi esclusivamente i reati di falso legati alla redazione dei
verbali di arresto. “Questo risultato – dice la Corte – non
è imputabile agli indugi o alla negligenza della magistratura, ma alla
legislazione penale italiana che non permette di sanzionare gli atti di tortura
e di prevenirne altri”. Secondo i giudici, di fronte al reato di tortura la
legislazione deve essere tale da escludere l’intervento di “prescrizione,
amnistia, grazia”.
“Che tristezza, deve essere una ‘entità esterna’
come la Corte di Strasburgo a spiegarci che a #Diaz e #Bolzaneto ci fu
tortura”, ha twittato Daniele Vicari, regista del film ‘Diaz –
Don’t Clean Up This Blood’, ricostruzione cruda ma realistica di quei
fatti. Alla corte di Strasburgo sono pendenti diversi ricorsi riguardanti le
violenze subite dai fermati nel centro di detenzione di Bolzaneto.
In quel caso furono gli stessi pm che condussero l’inchiesta a mettere
nero su bianco che a Bolzaneto ricorsero gli estremi della tortura, secondo le
definizioni del diritto internazionale, ma che in Italia il reato non esisteva.
come la Corte di Strasburgo a spiegarci che a #Diaz e #Bolzaneto ci fu
tortura”, ha twittato Daniele Vicari, regista del film ‘Diaz –
Don’t Clean Up This Blood’, ricostruzione cruda ma realistica di quei
fatti. Alla corte di Strasburgo sono pendenti diversi ricorsi riguardanti le
violenze subite dai fermati nel centro di detenzione di Bolzaneto.
In quel caso furono gli stessi pm che condussero l’inchiesta a mettere
nero su bianco che a Bolzaneto ricorsero gli estremi della tortura, secondo le
definizioni del diritto internazionale, ma che in Italia il reato non esisteva.