RIORDINO. SARA’ LA CORTE COSTITUZIONALE A STABILIRE SE IL REGIME TRANSITORIO DA M.A. A LGT RISPETTA I CRITERI DI “MERITO E PROFESSIONALITA’”
Come noto nel ridisegnare le progressioni orizzontali il legislatore del riordino ha allungato le cariere con la creazione di nuovi gradi e qualifiche, sostituito le procedure selettive con altre meno selettive e privilegiato in maniera quasi esclusiva il criterio della anzianità.
La circostanza ha creato (e non poteva essere altrimenti) disappunto nei Marescialli Aiutanti con meno di otto anni di anzianità. Molto in breve, i M.A.-8 lamentano la perdita del grado “apicale” del ruolo, una discriminazione rispetto ai M.C.+8 promossi “in massa” M.A. attraverso la procedura transitoria ed una discriminazione rispetto ai M.A.+8 promossi immediatamente Luogotenente sempre attraverso la procedura transitoria.
Il malumore si è tramutato in ricorsi amministrativi ed uno dei quali è sfociato nell’Ordinanza n. 17/2018 (preleva qui l’ordinanza ) del TAR Valle d’Aosta che ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale delle norme che regolano il regime transitorio per il passaggio da M.A. a Lgt. dell’Arma dei Carabinieri.
Il TAR valdostano ha ritenuto non sussistere nessuna reale disparità di trattamento o sperequazione a danno dei M.A.-8, essendo il regime transitorio coerente rispetto al regime ordinario:
“Al riguardo il Collegio ritiene che non sussista alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato; come giustamente rilevato dall’avvocatura dello Stato, l’avanzamento di questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016. Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con memo di 8 anni di anzianità e ex MASUPS con più di otto anni di anzianità, dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell’anzianità occorrente nel “nuovo sistema” per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioè otto anni); in realtà il disegno del legislatore delegato è chiaro; esso nel disciplinare il passaggio dal “vecchio” ordinamento” al “nuovo” ordinamento ha per così dire meccanicamente operato una trasposizione nel nuovo sistema dei gradi previsti dal precedente basandosi esclusivamente sull’anzianità di servizio e in modo tale da evitare che si verificassero “scavalcamenti”; in pratica nell’attribuzione dei nuovi gradi si è voluto realizzare un assetto transitorio che in parte anticipasse l’applicazione delle nuove norme (che prevedono una permanenza minima nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore di otto anni); così si spiega l’attribuzione ai marescialli capo con più di otto anni di anzianità del grado di maresciallo maggiore e l’attribuzione del grado di luogotenente agli ex MASUPS con più di otto anni di anzianità.”
I giudici hanno tuttavia ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla possibile non rispondenza rispetto ai principi direttivi (“merito e professionalità”)della legge delega (legge n. 124 del 2015) del modello utilizzato dal legislatore per disciplinare il passaggio da M.A. a Luogotenente nel regime transitorio, nella parte in cui preclude l’accesso alla procedura straordinaria ai M.A.-8.
“A questo punto, tuttavia, si pone il dubbio se la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, sia o meno conforme ai criteri della legge di delegazione e, in particolare, se la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) sia coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perché una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano). In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti– indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.“.
Le conclusioni del TAR Valle d’Aosta si basano quindi sull’incongruenza tra la norma delegata e la legge delega in ordine al principio di “merito e professionalità”. Un ragionamento che, se condiviso dalla Consulta(cosa tutt’altro che scontata), porterebbe alla sostituzione dell’attuale modalità con un’altra, magari più selettiva ma certamente aperta a tutti i M.A.-8 a prescindere dall’anzianità (esempio: procedura a scelta o scelta per esami aperta a tutti i M.A.-8 ante riordino e non solo a quelli in possesso di 8 anni di anzianità nel grado).
Peraltro questa impostazione, se confermata dalla Consulta, metterebbe in discussione l’intero impianto delle progressioni orizzontali previsto nel riordino ed in particolare la parte transitoria (qualifiche speciali, cariche speciali, accorciamenti di carriera, transitorio per il passaggio da M.C. a M.A., ecc.).
Gianluca Taccalozzi – Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza