Editoriale

RIORDINO DELLE CARRIERE: UN ALTRO PARERE NEGATIVO. “NON RISPETTA MERITO E PROFESSIONALITA’”

Dopo il Tar di Aosta pronunciatosi il 5 marzo scorso, ora anche il Tar della Campania ha rilevato la questione di legittimità costituzionale”, dando ragione ai carabinieri che si potrebbero rivolgere al Tar regionale perché discriminati dalla nuova normativa. La gerarchia rivisitata ha soppresso il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” masups”) e imposto un’anzianità di 8 anni per salire di grado, il che si traduce secondo i ricorrenti, in una discriminazione dei Masups con anzianità inferiore agli otto anni, rispetto agli ex pari grido e agli ex marescialli capo.

In pratica – si legge nella sentenza – si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica ad una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente (nel sistema precedente luogotenente era infatti una “qualifica” e non un grado).

L’articolo 1293 del d.lg. n. 66 citato ha inoltre previsto nuovi periodi minimi di permanenza nel grado di maresciallo capo (ai fini dell’avanzamento al grado di maresciallo maggiore) e di maresciallo maggiore (ai fini dell’avanzamento al grado di luogotenente), fissandoli in entrambi i casi in 8 anni.

Secondo Il ricorrente il riordino delle carriere consiste in un complesso di norme ingiustamente penalizzante per gli ex Masups aventi alla data del 1° gennaio 2017 un’anzianità nel grado inferiore a otto anni, dato che tali soggetti:

a) “perdono” la qualifica apicale (da essi conseguita a suo tempo previa selezione “a scelta”);

b) sono “raggiunti” nella qualifica di maresciallo maggiore dagli ex marescialli capo con oltre otto anni di anzianità i quali si vedono ope legis riconosciuto il grado di maresciallo maggiore;

c) sono discriminati rispetto agli ex pari grado aventi anzianità di servizio pari o superiore a otto anni, dato che a questi è attribuito il grado di luogotenente e, alle condizioni previste, anche la qualifica di carica speciale. Inoltre il nuovo articolo 1004 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti e non più ai marescialli aiutanti il diritto a conseguire a domanda, al momento della cessazione dal servizio, la nomina a ufficiale di complemento dell’Arma; analogamente il nuovo testo dell’articolo 1296 d.lg. n. 66 riserva ai luogotenenti la possibilità di ottenere la promozione a sottotenente “per meriti eccezionali e benemerenze d’istituto” prima prevista a favore dei MASUPS.

In buona sostanza la tesi esposta in ricorso è che il riordino non tiene in alcun modo in conto merito e professionalità essendo in realtà basato su automatismi legati essenzialmente all’anzianità di servizio.

Come rilevato nella ordinanza del T.A.R. Valle d’Aosta, secondo il Tar Campania non sussiste alcuna reale discriminazione tra ex MASUPS e marescialli capo che beneficiano dell’avanzamento previsto dall’articolo 2252, comma 2, citato; l’avanzamento di questi soggetti non è in alcun modo in grado di provocare uno “scavalcamento” a danno degli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità, dato che le decorrenze previste per le promozioni sono tali da collocarli in posizione successiva a quelle dei pari grado già promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2016.

Parimenti non sussiste una reale discriminazione tra gli ex MASUPS con meno di otto anni di anzianità e ex MASUPS con più di otto anni di anzianità, dato che la distinzione di trattamento si basa sulla diversa anzianità e, in particolare, sul possesso da parte dei secondi dell’anzianità occorrente nel “nuovo sistema” per poter aspirare al conseguimento del grado di luogotenente (cioè otto anni).

Tuttavia, la distinzione ai fini del nuovo inquadramento degli ex MASUPS esclusivamente sulla base dell’anzianità posseduta alla data del 1° gennaio 2017, come ritenuto dal T.A.R. Valle d’Aosta, non appare conforme ai criteri della legge di delegazione (o meglio il dubbio sulla non conformità ai criteri di delega non appare manifestamente infondato) dato che la istituzionale preclusione agli ex MASUPS con anzianità inferiore a otto anni dell’ottenimento del (o meglio della possibilità di ottenere il) grado apicale di luogotenente in sede transitoria (così mantenendo il grado apicale già raggiunto nel precedente sistema) non appare coerente con il criterio direttivo che imponeva di tener conto di merito e professionalità; il riferimento alla sola anzianità infatti pare obliterare il merito e dà unico rilievo alla professionalità acquisita (peraltro solo in un certo limite perchè una maggiore anzianità di servizio fa solo presumere ma certo non garantisce una maggiore professionalità in capo al più anziano).

In altri termini l’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che ad avviso del Collegio non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi “tenendo conto del merito e delle professionalità” così come stabilito dall’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

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