Riordino delle carriere: La Corte Costituzionale bocca il ricorso dei Marescialli dell’Arma. “Richieste ambigue ed indeterminate”
La Corte Costituzionale con pronuncia 239/2019 ha recentemente esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate da due differenti Tribunali Amministrativi Regionali riguardanti la questione del ruolo Marescialli dell’Arma dei carabinieri e le modifiche intervenute a seguito del riordino delle carriere rigettando i ricorsi.
In particolare, la questione sollevata dal TAR Valle d’Aosta ha ad oggetto la normativa che disciplina l’attribuzione del (nuovo) grado di maresciallo maggiore a coloro che rivestivano quello di MASUPS con anzianità inferiore a otto anni alla data del 1° gennaio 2017, precludendo loro la possibilità di accedere al (nuovo) grado apicale della carriera di ispettore, vale a dire al grado di luogotenente, già in via transitoria, in mancanza di apposito meccanismo all’uopo previsto che tenga conto della professionalità maturata oltre che dell’anzianità.
La seconda questione, sollevata dal TAR Campania, ha ad oggetto la norma che disciplina la promozione al grado di maresciallo maggiore di chi riveste quello di maresciallo capo “anziano” (ossia, con un’anzianità superiore a otto anni), precludendogli, parimenti, la possibilità di ottenere il grado apicale della carriera di ispettore già in sede transitoria, nonostante l’anzianità relativa maturata nel grado precedentemente rivestito.
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Secondo i rimettenti, gli assetti descritti contrasterebbero con il criterio di delega di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che impone di tener conto del merito e delle professionalità, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost.
Il TAR Valle d’Aosta evidenzia la mancata previsione di «un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta (alla quale comunque, per quanto si è detto, nell’ambito del meccanismo prescelto si sarebbe comunque ben potuto attribuire rilievo, anche se non esclusivo) – la possibilità di accedervi [al grado di luogotenente]», mentre il TAR Campania lamenta la mancata previsione di «un diverso trattamento per i marescialli capo con un’anzianità superiore a 8 anni […] per esempio attribuendo anche ad essi il grado apicale di luogotenente o consentendo loro di ottenerlo attraverso un meccanismo selettivo di una qualche natura che tenesse conto degli anni di anzianità maturati nel grado stesso».
In particolare – scrivono i giudici della Corte Costituzionale – non si comprende se i giudici a quibus richiedano un intervento meramente ablativo della normativa censurata oppure manipolativo-additivo della stessa; incertezza che, per costante giurisprudenza costituzionale, preclude l’esame nel merito delle questioni. Peraltro, si può ulteriormente rilevare come una pronuncia meramente caducatoria delle norme censurate risulterebbe comunque incongrua rispetto all’obiettivo perseguito dai rimettenti, ossia quello di consentire alle categorie interessate, già in via transitoria, l’accesso al nuovo grado apicale di luogotenente, mentre una pronuncia manipolativo-additiva sarebbe impedita dal carattere non univocamente determinabile quanto a contenuto e portata dell’intervento.
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Una pronuncia additiva – concludono i giudici della Corte Costituzionale respingendo il ricorso – finirebbe inevitabilmente per attingere lo spazio di discrezionalità del legislatore, a fronte della pluralità di soluzioni prospettabili non potendosi devolvere a questa Corte, in difetto di indicazioni di tipo emendativo, «il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate».