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RIFORMA VISITE FISCALI: OBBLIGO DI REPERIBILITA’ ANCHE PER CAUSA DI SERVIZIO?

I controlli medico fiscali per i militari e carabinieri assenti può essere disposto fin dal primo giorno se ci si assenta nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Quest’ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o di licenza concesse. In tutti gli altri casi, invece le visite fiscali per i militari possono essere richieste dal Comandante di Corpo in considerazione anche della condotta complessiva del militare dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della verifica.

Orario di reperibilità militari e Carabinieri:

Le fasce di reperibilità per fare eseguire la visita fiscale militari carabinieri sono stabilite in base al Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0269222, e sono le stesse dei dipendenti pubblici.

Cause di Esclusione dall’obbligo di reperibilità Militari e Carabinieri: sono le stesse del Pubblico Impiego, fermo restando, l’obbligo da parte del dipendente di comunicare preventivamente all’amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:

  • visite mediche;
  • prestazioni specialistiche;
  • accertamenti diagnostici;
  • altri “giustificati motivi”: documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purché quest’ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall’Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il militare dipendente è tenuto a produrre. Il Comandante di Corpo dovrà anche valutare se i motivi stessi siano “giustificabili” in relazione alle circostanze concrete del caso.

In caso di assenza ingiustificata alle visite fiscali, si applica l’articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che commina una specifica sanzione riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di un’eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 17 ottobre 2017, n. 206, che riguarda il Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una novazione che al momento, senza ulteriori chiarimenti, non dovrebbe escludere i militari e le Forze di Polizia.

Il testo del decreto prevede che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita’ delle giornate festive e di riposo settimanale, ribadisce le fasce di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.  L’obbligo di reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Di particolare interesse, soprattutto per i militari è l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.

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