Richiamo in servizio per la polizia di stato. Ecco cosa prevede l’emendamento alla legge di bilancio
Un emendamento alla legge di bilancio riguardante le forze di polizia, che nelle ultime ore sta facendo molto discutere, è quello sul cosiddetto “richiamo in servizio” a firma dei senatori (PD) Malpezzi, Manca, Misiani, Ferrari, Biti, Mirabelli, Collina, Cirinnà, Rossomando, Marcucci.
COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO
Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l’efficienza dei servizi dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.
COSA PREVEDE ATTUALMENTE LA NORMA PER IL RICHIAMO IN SERVIZIO IN POLIZIA
Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell’interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell’interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all’art. 15 del citato D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo.
In buona sostanza l’emendamento propone di estendere anche al ruolo ispettori e commissari della Polizia di stato quanto attualmente previsto per gli agenti, assistenti e sovrintendenti con un richiamo in servizio che comunque non può eccedere i 62 anni di età.
IL COMMENTO DEI SINDACATI
“Gli emendamenti che dispongono il richiamo in servizio, per taluni ruoli delle forze di polizia, recentemente presentati in finanziaria, vanno nella direzione opposta rispetto alle necessita’ di garantire un corretto turn over assumendo nuovo personale”. Lo dichiarano i segretari della Federazione Fsp Polizia Valter Mazzetti della Federazione Coisp Mosap Domenico Pianese e del Silp-Cgil Uilpolizia Daniele TISSONE. “Tale scelta – proseguono i sindacalisti – che produce nello specifico ulteriore discriminazione, riguardando solo alcuni dei ruoli e delle qualifiche presenti in seno al comparto, crea, piu’ in generale, un precedente rischioso e non giustificabile per la pubblica amministrazione che in questa fase avrebbe invece bisogno di promuovere nuove figure professionali attraverso l’assunzione di nuovi giovani abbassando cosi’ l’eta’ media del personale che e’ oggi la piu’ alta d’Europa”.
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