RIAVVICINAMENTO TRA PADRE MILITARE E FIGLIO VIETABILE SOLO IN CASI ECCEZIONALI
(di Selene Pascasi) – Si al trasferimento temporaneo del militare nel luogo dove vive il figlio con l’altro genitore. I bimbi, specie nei primi periodi di vita, hanno bisogno di madre e padre, e solo casi eccezionali adeguatamente motivati possono giustificare il diniego del riavvicinamento. Lo precisa il Tar Milano, con ordinanza 591 del 9 maggio 2017.
A ricorrere, è un finanziere. L’uomo, divenuto papà, contesta la decisione del Comando di bocciare la richiesta di assegnazione temporanea a sede vicina alla città di residenza di moglie e figlio. Il rigetto – marca il legale – lede gli interessi del minore. A difettare, poi, una motivazione ben strutturata. È noto, che la normativa a tutela di maternità e paternità è estesa (articolo 1493 del Dlgs 66/10, Codice ordinamento militare) al personale militare (Consiglio di Stato, 6016/13) che, quindi, può invocare l’articolo 42 bis del Testo Unico 151/01. Norma, che consente di assegnare, anche in modo frazionato, i genitori di figli fino a 3 anni – pubblici dipendenti – a sedi ubicate nella provincia o regione di lavoro dell’altro genitore, se vi sia un posto vacante e il consenso delle amministrazioni di appartenenza e destinazione. Ma l’eventuale dissenso, recita la norma novellata dall’articolo 14 della legge 124/15, va motivato e «limitato a casi o esigenze eccezionali», prevalendo il diritto del bimbo a crescere con due genitori. Del resto, le decisioni inerenti i minori, di competenza di istituzioni pubbliche e autorità amministrative, vanno improntate al loro superiore interesse, per volere di Costituzione e Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
Rilievi accolti dal Tar. Nella vicenda, il rigetto si era basato su «esigenze di servizio» legate all’opportunità di non distrarre risorse dal contesto operativo del finanziere. Motivazione generica che, riposando su mere necessità d’ufficio, non aveva vagliato i bisogni del minore, incluso il fatto che, negato il riavvicinamento del papà, avrebbe goduto di rado della sua presenza. In effetti – seppur il trasferimento del genitore non sia un diritto incondizionato, poiché subordinato alla disponibilità di una sede di destinazione, requisito la cui mancanza impone il diniego – le amministrazioni interessate, nel dare l’ok al riavvicinamento, hanno ampia discrezionalità. E se scelgano di negarlo, dovranno farlo con congrua motivazione (Consiglio di Stato, 2426/15), all’esito di attenta analisi della questione e soltanto per casi o esigenze eccezionali (Consiglio di Stato, 1317/16). Non sarà giustificato, allora, un diniego per semplice scopertura organica (Tar Trento, 206/16) o che non spieghi il perché l’istante sia insostituibile (Tar Piemonte, 419/17).
Ebbene, nella vicenda, l’atto aveva sottolineato solo la rilevanza strategica del reparto di appartenenza del ricorrente senza chiarire le ragioni per cui questi sarebbe stato tanto indispensabile da provocare, un suo eventuale distaccamento, una lesione organizzativa più grave del danno arrecabile al figlio dall’assenza paterna. In gioco, dunque, valori di rilievo costituzionale come il diritto della prole alla bigenitorialità, che hanno indotto il Tar – visto il carattere generale delle ragioni ostative indicate in diniego e il pregiudizio grave ed irreparabile per il minore, dedotto dalla sua tenera erà – a disporre l’assegnazione temporanea del militare presso la sede richiesta. (il Sole 24 Ore)