Difesa

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI MILITARI CONGEDATI E POI ASSOLTI. ECCO FINALMENTE IL DECRETO

Quella di Francesco Raiola è una storia che vi avevamo raccontato in passato. Francesco Raiola è un militare di 36 anni, nel 2011 viene accusato di traffico e ricettazione di stupefacenti. Raiola viene catturato come trafficante di droga per via di alcune intercettazioni lette con la lente del pregiudizio dai pm di Torre Annunziata. «Io – racconta il militare che è stato in Afghanistan e Kosovo – parlavo di mozzarelle, due chili, ma loro si erano convinti che si trattasse di una partita di stupefacenti. E quando con un collega discutevo della Tv con ingresso Mediaset per le partite, non utilizzavo un linguaggio criptato come loro pensavano, ma effettivamente di un apparecchio da comprare in un centro commerciale». Vive un calvario incredibile: trascorre oltre 4 mesi agli arresti domiciliari, sconta 21 giorni di carcere, di cui quattro in cella di isolamento nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ma è innocente. Viene scagionato da ogni accusa, però non riesce ad essere reintegrato in servizio. Come Francesco Raiola sono tanti ad non essere stati ammessi al servizio permanente poiché vittime di errori giudiziari.

Il Decreto Legislativo sul riordino delle carriere del personale delle Forze Armate ha cercato di colmare questa lacuna con l’introduzione dell’art. 704 comma 1 bis che prevede la riammissione in servizio per i volontari sottoposti a procedimento penale poi archiviato oppure sia intervenuta sentenza di assoluzione.

In particolare l’art. 704 comma 1 bis del codice dell’ordinamento militare,  prevede che con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, siano definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l’archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiari che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, che la domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile e che resta fermo il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio.

Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e che i criteri e le modalità di ammissione alle rafferme siano disciplinati con decreto del Ministro della difesa; il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 12 del 30 aprile 2015, adottato in attuazione dell’articolo 954, comma 3, del codice dell’ordinamento militare.

Dal 15 gennaio 2018 è possibile presentare domanda di riammissione alle procedure concorsuali per il passaggio in servizio permanente ai sensi degli articoli 704, comma 1-bis e 2204-bis del COM. La procedura viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa. Per accedere al portale, l’interessato deve utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) o, in alternativa, deve registrarsi con le modalità descritte nella sezione “istruzioni” del portale.

I volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale che all’atto dell’esclusione dalla procedura per la quale si chiede la riammissione erano già inseriti nella relativa graduatoria:

a) se collocati quali idonei vincitori, sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, previo accertamento del possesso dei requisiti, con decorrenza giuridica dei pari corso e decorrenza amministrativa dalla data di presentazione presso l’ente di assegnazione;

b) se collocati quali idonei non vincitori, sono riammessi a domanda alle procedure di rafferma biennale dei pari corso.

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