Avvocato Militare

Replica all’ammonimento del Comandante con una lettera di critica. Assolto in appello: “Reclamava il ripristino del corretto esercizio dell’azione di comando”

La Corte Militare di Appello ha recentemente assolto un Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano dal reato di “insubordinazione con ingiuria pluriaggravata”. L’imputazione concerneva l’invio di una lettera al Colonnello Comandante del Reggimento, nella quale erano contenute varie espressioni con cui offendeva il prestigio, l’onore e la dignità del superiore, tra cui “…l’ammonimento odierno appare quanto mai pretestuoso, fuori luogo ed inappropriato in quanto sembrerebbe addirittura travalicare i compiti del Comandante di corpo che in questo caso sembrerebbe quasi voler vincolare la coscienza e la facoltà di giudizio delle autorità che sono intervenute nella formazione del documento caratteristico ( ..) Perciò sembrerebbe quasi un ‘azione ritorsiva ben lontana dai valori di onore lealtà che devono ispirare la vita dei militari italiani ( ..) Il sottoscritto è vivamente rammaricato di essere costantemente sotto pressione nonostante le note vicende familiari personali e quest’ammonimento sembrerebbe essere l’ennesima riprova di comportamenti denigratori e vessatori eseguiti con continuità nei suoi confronti ( ..) Se questi comportamenti denigratori e vessatorie non cesseranno immediatamente ci si riserva di tutelare i propri interessi nelle opportune sedi.”

I FATTI

In occasione di una ordinaria attività di controllo il Colonnello Comandante del Reggimento logistico “Pozzuolo del Friuli” di Remanzacco (UD) – aveva avuto modo di esaminare il rapporto informativo redatto, nei confronti di un Caporal Maggiore, riscontrando che il Tenente Colonnello non solo aveva attribuito al sottoposto un rilievo apicale ma addirittura espresso compiacimento; e ciò nonostante il graduato, nel periodo oggetto di valutazione, avesse tenuto – in occasione di una attività operativa in Sicilia – comportamenti stigmatizzati dai superiori – diversi da quelli della sede di servizio- che lo avevano direttamente impiegato in tale missione; comportamenti per i quali il militare era stato sottoposto a procedimento disciplinare: poi annullato per vizio formale.

Il Colonnello aveva quindi inviato al Tenente Colonnello una lettera di ammonimento in cui lo esortava a prestare maggiore attenzione nello svolgimento del delicato compito di valutazione del personale. Il destinatario della lettera aveva dato riscontro, a tale ammonimento, con una lettera contenente una articolata risposta: nella quale figuravano, appunto, anche le frasi riportate nel capo di imputazione.

Il fatto avveniva nel 2020 ed a maggio 2021 il Tenente colonnello veniva condannato a 4 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali con il beneficio della sospensione condizionale.

L’APPELLO

La Corte Militare di Appello ha assolto il Tenente Colonnello richiamando la scriminante ex art. 51 c.p.. All’esito dell’istruttoria dibattimentale è stato accertato che l’ammonimento ancorché funzionale a riprendere mancanze lavorative, non rientrava tra le forme tipiche previste dalla normativa per sanzionare comportamenti censurabili; come pure che tali provvedimenti – scritti, anche se informali ed atipici – non erano stati preceduti da un previo confronto orale teso a chiarire gli esatti contorni delle vicende stigmatizzate .

Dall’altro, che la disciplina in materia di redazione delle note caratteristiche individuava, quali soggetti competenti a procedervi -con ampia autonomia e discrezionalità – solo il compilatore, il 1° revisore e, ove previsto, il 2° revisore; richiedeva che eventuali giudizi negativi sulle qualità e rendimento del militare in valutazione fossero motivati e convalidati, quando del caso, da specifiche azioni disciplinari.

Se è vero, infatti, che l’ammonimento e la successiva replica furono veicolati attraverso note atipiche è però altrettanto vero che con esse furono trattate questioni non afferenti la sfera privata degli interessati, ma il corretto svolgimento dell’attività di servizio e, quindi, il servizio stesso.

Non può restare priva di rilievo la circostanza che le frasi in imputazione non furono, in realtà, utilizzate per tutelare arbitrariamente interessi meramente privati ma, all’opposto, per reclamare il ripristino del corretto esercizio dell’azione di comando; che tali espressioni, pur se aspre e pungenti, furono strettamente funzionali ad esprimere la critica rivolta ai comportamenti tenuti dal superiore: senza trasmodare, inutilmente, in gratuiti attacchi alla persona; che le stesse si ancorarono a fatti correttamente riportati nelle loro linee essenziali.

E per far ciò, per denunciare la ritenuta ingiustizia delle determinazioni adottate, allegò fatti e circostanze oggettivamente veri. In conclusione, secondo la Corte, se è vero che con il protocollo in questione il prevenuto sicuramente censurò aspramente l’operato del superiore è però altrettanto vero che ciò fece non in un contesto privato ed allo scopo di infangarne gratuitamente la reputazione, di offuscarne il prestigio, ma in una sede istituzionale ed al fine di tutelare interessi, personali e pubblici, suscettibili di essere lesi dal non imparziale esercizio della funzione di comando. Se è vero che utilizzò espressioni oggettivamente idonee a ledere l’altrui reputazione, è però altrettanto vero che le stesse si presentarono come funzionali e proporzionate rispetto alla critica svolta, pienamente conferenti all’oggetto della missiva: costituendo anzi i fatti addebitati l’in sé delle doglianze.

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