Qualifica nella media, ma valutazioni analitiche superiori. Il Maresciallo vince il ricorso, Arma condannata alle spese
La Compagnia di Città della Pieve della Legione Carabinieri “Umbria” emetteva la scheda valutativa con cui esprimeva la valutazione “nella media” delle qualità di un Maresciallo Capo in servizio presso il suddetto Comando.
Il maresciallo, quindi, impugnava la scheda valutativa in via gerarchica e, con distinto atto, ne chiedeva l’annullamento d’ufficio e con ricorso nel 2015 ne ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento della scheda valutativa.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, allegando che con provvedimento è stato disposto l’annullamento della scheda valutativa non essendo le valutazioni in essa espresse in linea, per difetto, con le valutazioni analitiche riportate dal militare. Ma con la nuova la nuova scheda valutativa, gli organi di valutazione riformulavano i propri giudizi esprimendo nuovamente la valutazione “nella media” delle qualità del ricorrente.
Il Tar Umbria ha quindi evidenziato che “Con l’atto di annullamento del documento caratteristico, l’Amministrazione resistente si era così autoimposta un rilevante condizionamento in vista del riesercizio del potere valutativo: il Capo del Reparto Documentazione caratteristica e matricolare della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa, nell’annullare la valutazione già espressa, aveva disposto che in sua sostituzione fosse redatta una nuova scheda nella cui stesura l’organo competente avrebbe dovuto tener conto dei rilievi sopra indicati e, tra questi, quello invero dirimente secondo cui la qualifica finale di “nella media” non era in linea “per difetto” con buona parte delle valutazioni analitiche espresse.
Sennonché – osserva il Collegio – in occasione della riedizione della valutazione, gli organi preposti, anziché dare seguito ai rilievi formulati dal Capo del Reparto Documentazione caratteristica e matricolare, hanno riformulato i giudizi in relazione a profili non interessati dal provvedimento di autotutela per confermare infine la qualifica finale di “nella media”, già ritenuta in sede di annullamento incoerente per difetto con buona parte delle valutazioni analitiche precedentemente espresse.
Il documento caratteristico, che ne è risultato – ha concluso il Tar – è dunque illegittimo perché, fermi restando gli ampi margini di discrezionalità di cui gode l’Amministrazione resistente nella valutazione del rendimento del personale militare, nella sua adozione l’organo valutatore ha violato i limiti autoimposti dalla stessa Amministrazione, in sede di annullamento della precedente scheda, in vista del riesercizio del potere di valutazione, determinandosi così l’eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità e della contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento.
Il ricorso è stato quindi accolto e l’Arma condannata a 2500 euro di risarcimento per le spese legali.