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PORTO D’ARMI: CERTIFICATO MEDICO PER TUTTI ENTRO IL 4 MAGGIO, NESSUNA CATEGORIA ESENTATA

Il Decreto legislativo
29 settembre 2013, n. 121 recante “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi”, ha previsto, all’art. 6,
comma 2, , nei confronti dei meri “detentori” l’obbligo di presentazione
– una tantum – del certificato medico, attualmente previsto dall’art. 35,
settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro
il 4 maggio 2015
.


Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sia
sempre possibile, per l’interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento
della diffida da parte dell’ufficio di pubblica sicurezza competente.
Dunque, entro
il prossimo 4 maggio 2015
, i soggetti detentori di armi dovranno produrre
il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta
all’acquisto/detenzione di armi, previsto dall’art 35 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, salvo che
non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre
2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d’armi in corso di
validità).

Il certificato medico
in questione è rilasciato dal medico provinciale o dall’ufficiale sanitario
(attualmente ASL) o da un medico militare; dallo stesso deve risultare che il
richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne
diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere.
Il richiedente,
sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato
anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre
mesi. Il medico accertatore
potrà richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite
specialistiche, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
E’ evidente che il
privato detentore di armi potrà spontaneamente presentare il certificato in
questione al competente ufficio di pubblica sicurezza, ovvero senza attendere
il provvedimento di diffida da parte dell’ufficio medesimo.
In relazione, al
dubbio sulla possibilità di acquisire l’attestato di servizio in luogo del
certificato medico di idoneità psicofìsica, si rappresenta che il D.M. Sanità
28 aprile 1998, concernente i requisiti psico-fisici minimi richiesti per il
rilascio /rinnovo delle licenze di porto d’armi (nel caso di specie, ex art. 42
T.U.L.P.S.), non esenta alcuna categoria di soggetti dall’obbligo di
presentazione della prevista certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica,
ai fini del rilascio/rinnovo di tali autorizzazioni.

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