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Poliziotto salva surfista, Questore propone una promozione straordinaria. Roma boccia la proposta “soccorso non è riconducibile all’Amministrazione”

Nel 2015 il Questore di Napoli segnalò l’opportunità di proporre un assistente capo in forza alla squadra sommozzatori di Napoli ad una promozione per merito straordinario per aver salvato un uomo in mare.

Il poliziotto, libero dal servizio, si trovava in località Capo Miseno per praticare la disciplina del Kitesurf. Mentre era in spiaggia, si avvedeva di un surfista che, sospinto da una raffica di vento, impattava violentemente contro la scogliera. Le condizioni meteo erano avverse, come testimoniano dal bollettino che segnalava mare forza cinque. Il poliziotto raggiunse con non poche difficoltà il malcapitato, ancora agganciato alla attrezzatura velica e con il viso riverso in acqua e con un’ampia ferita al capo (che richiederà 120 punti di sutura), Il poliziotto rianimò, mediante tecniche di primo soccorso, il surfista, che seppur privo di sensi riprese a respirare autonomamente. Il poliziotto, dunque, percorse circa duecento metri a nuoto, trasportando il corpo esanime dell’uomo sino alla spiaggia e giunto a riva, rifiutando i soccorsi per sé, si recò in ospedale assieme al malcapitato.

Tuttavia, in riscontro alla proposta presentata dal Questore di Napoli, la Commissione centrale per le ricompense esprimeva, nella seduta del 22 febbraio 2017, parere contrario alla Promozione per Merito Straordinario in favore del dipendente segnalato, atteso che “l’operazione di soccorso pubblico non appare, neppure indirettamente riconducibile all’Amministrazione d’appartenenza. Ne deriva, pertanto, che il pur meritorio gesto non è suscettibile di alcun premio per merito di servizio.”

Il poliziotto ha dunque proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli esponendo che l’attività svolta, risulta a differenza di quanto affermato, immediatamente riconducibile all’amministrazione. La Commissione non avrebbe considerato – secondo il ricorrente – la qualifica professionale del ricorrente che è quella di assistente capo della polizia di Stato in forza della Questura di Napoli alla squadra sommozzatori, addetto proprio ad attività di servizio di soccorso in mare.

Il TAR ha respinto il ricorso

 

Nell’ordinamento del personale della P.S. il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da un’accentuata discrezionalità, la quale diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità, davanti al giudice amministrativo, solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità.

Il Consiglio di Stato ha più volte rilevato che la promozione per merito straordinario si ricollega alla straordinaria rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché alla dimostrazione, da parte degli interessati, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali.

Ha, inoltre, precisato che, in linea di massima, non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d’istituto.

Il Collegio, quindi, ha ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza secondo cui la promozione per merito straordinario ha carattere eccezionale in quanto costituisce una deroga all’ordinario principio di concorsualità per l’accesso ai pubblici impieghi, principio valido – secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale – anche per le progressioni verticali di carriera.

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