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Poliziotto “riporta” dubbi (infondati) sul suo superiore al Dirigente. Punito dal Questore

Il Questore di Lecco ha irrogato una sanzione pecuniaria disciplinare nella misura di 2/30 per avere un Assistente Capo della Polizia di Stati, presentato al Dirigente della Squadra Mobile una relazione riservata nella quale erano sollevati dubbi sul comportamento del Responsabile della II Sezione della Squadra e superiore diretto del ricorrente.

Tale relazione, a detta del Questore, sarebbe stata redatta senza i necessari approfondimenti, che pur sarebbero stati possibili – oltre che doverosi – il che costituisce un comportamento contrario al decoro delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato.

Nella relazione riservata trasmessa dal ricorrente al Dirigente, l’esponente richiamava un’indagine in corso a lui delegata dall’Ispettore e relativa ad una denuncia presentata da una signora (parte offesa) nei confronti del marito, indagato.

Nella fattispecie la signora avrebbe telefonato in Questura per sapere se il marito fosse a conoscenza della denuncia a suo carico, in quanto il marito aveva chiaramente evidenziato, nel corso di una discussione, di sapere dell’esistenza di tale denuncia.

Orbene, nel rapporto riservato scritto dall’Assistente Capo, si rilevava che vi sarebbero state violazioni del segreto d’ufficio relativo all’indagine di cui sopra e che tali indebite rivelazioni dovevano probabilmente imputarsi all’Ispettore (superiore dell’Assistente), che in un’occasione avrebbe anche avuto un atteggiamento molto aggressivo nei confronti della signora, oltre ad intrattenere un rapporto di amicizia con il difensore del marito.

Il Dirigente della Squadra Mobile, ricevuta tale relazione riservata, avviava a sua volta una serie di accertamenti, interpellando anche la signora, la quale dichiarava di non sapere da chi il marito avrebbe avuto conoscenza della denuncia a suo carico e, inoltre, negava atteggiamenti aggressivi dell’Ispettore nei suoi riguardi.

Inoltre il marito, anch’egli sentito dal Dirigente, riferiva di avere avuto notizia dell’indagine a suo carico a seguito della notificazione di un atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario, essendo stato invitato a rendere interrogatorio in Procura.

Al termine della relazione finale inviata al Questore dal Dirigente quest’ultimo evidenziava la scorrettezza della condotta del Assistente, che aveva formulato accuse infondate nei confronti del proprio diretto superiore, sicché lo stesso Dirigente chiedeva l’adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti dell’esponente.

Gli atti venivano, quindi, trasmessi anche alla Procura della Repubblica di Lecco, che procedeva nei riguardi del medesimo per il reato di cui all’art. 368 del codice penale (calunnia).

L’indagine di cui sopra si concludeva con un decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Lecco; tuttavia nella propria richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero reputava le dichiarazioni rese dall’esponente al Dirigente della Squadra Mobile come “deplorevoli e bisognose di approfondimento sotto il profilo disciplinare, in quanto gravemente lesive dell’immagine e della figura professionale di un superiore”.

Il provvedimento impugnato – sottolinea il TAR Lombardia cui il poliziotto ha ricorso avverso la sanzione – rileva la superficialità e la frettolosità della condotta del ricorrente, il quale – come membro della Polizia di Stato dotato di adeguata esperienza – avrebbe dovuto effettuare alcuni semplici accertamenti prima di adombrare comportamenti scorretti in capo al suo diretto superiore.

Appare poi evidente che la presentazione della suddetta relazione riservata abbia incrinato il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere all’interno di un Ufficio dal ruolo molto delicato quale è la Squadra Mobile della Questura.

L’Amministrazione – evidenzia il TAR – gode di ampia discrezionalità nell’esercizio del proprio potere disciplinare, che può essere censurato dal giudice amministrativo solo in caso di palesi errori o di manifesta illogicità, non ravvisabili nel caso di specie per le ragioni sopra esposte.

In conclusione, il TAR ha rigettato il ricorso dell’Assistente Capo della Polizia conferma la sanzione.

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