Avvocato Militare

Poliziotto punito per relazione con minorenne. TAR: “Comportamenti privi di rilievo penale e nell’ambito vita privata, non sono censurabili”

Il ricorrente, Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, impugna gli atti con cui l’Amministrazione di appartenenza gli ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 3/30 dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo con la seguente motivazione: «intratteneva una relazione sentimentale con una minorenne, cagionando discredito all’immagine della Polizia di Stato».

Il Fatto

A partire dal 2018 il poliziotto avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con una giovane nata nel 2001. A seguito della denuncia del padre della ragazza, è stato avviato il procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 609-bis (violenza sessuale) cod. pen. e 612-bis, co. 1-2-3, cod. pen. (atti persecutori).

Dal procedimento, è stata poi “stralciata” l’imputazione per il reato di violenza sessuale, di cui il pubblico ministero ha infine chiesto l’archiviazione.

Il Procedimento Disciplinare

Il Questore ha quindi inviato al ricorrente una contestazione di addebito, sostenendo che la condotta tenuta, a prescindere dal suo rilevo penale, non fosse conforme alla dignità delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato, infliggendo al ricorrente la pena pecuniaria della decurtazione della retribuzione pari a 3/30 per aver intrattenuto la relazione sentimentale con una minorenne, cagionando discredito all’immagine della Polizia di Stato.

Il Ricorso al TAR

Il Collegio ha osservato che l’addebito contestato al ricorrente consiste nell’«aver avuto rapporti sessuali con una minorenne, pur consenziente, approfittando del rapporto di conoscenza con i genitori della ragazza», comportamento reputato non conforme «alla dignità delle funzioni di un appartenente alla Polizia di Stato».

In particolare, l’Amministrazione ha qualificato la condotta quale mancanza prevista dall’art. 4, n. 18, del DPR n. 737 del 1981 (regolamento sulle sanzioni e sui procedimenti disciplinari per il personale del “comparto sicurezza”), norma che punisce, tra gli altri, qualsiasi comportamento, anche non tipizzato e anche tenuto fuori dal servizio, «comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza».

A tal proposito, la Questura ha richiamato anche l’art. 13 del DPR n. 782 del 1985 (regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), secondo cui il personale della Polizia di Stato, se deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, «anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni».

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso poiché i fatti descritti nella denuncia che ha dato avvio al procedimento penale si sono rivelati insussistenti.

Quanto al reato di “violenza sessuale” di cui all’art. 609-bis cod. pen., come si evince dalla richiesta del pubblico ministero il procedimento è stato archiviato in quanto «in incidente probatorio la persona offesa quanto ai rapporti sessuali riferiva che erano stati del tutto consenzienti, che non vi era stata alcuna violenza né minaccia», nonché in quanto la donna all’epoca dei fatti aveva già compiuto gli anni sedici (che, ai sensi dell’art. 609-quater cod. pen., costituisce il limite al di sotto del quale è penalmente rilevante il compimento di atti sessuali, ancorché consensuale; peraltro, nella specie, sempre ai sensi del medesimo articolo, occorre considerare il meno stringente limite degli anni quattordici, dato che, come ritenuto anche dal p.m., tra il ricorrente e la giovane «non vi era alcuna relazione qualificata»).

Quanto al reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis cod. pen. (rispetto al quale l’avvio del procedimento disciplinare è stato comunque differito sino al termine di quello penale, come attestato dal doc. 5 della difesa erariale), il giudizio, svoltosi con il rito abbreviato, si è concluso con l’assoluzione del ricorrente «perché il fatto non sussiste», formula che, pare opportuno rammentare, «indica la mancanza di uno degli elementi costitutivi di natura oggettiva del reato (la condotta, l’evento o il nesso di causalità), ossia l’esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell’ambito di una fattispecie incriminatrice» e, ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare «quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso».

L’ARMA MODIFICA I PROFILI D’IMPIEGO, ECCO COSA CAMBIA PER MARESCIALLI, BRIGADIERI ED APPUNTATI

Ne deriva quindi che, non essendo penalmente rilevante, la condotta tenuta dal ricorrente può essere considerata ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari solo nella misura in cui sia tale da compromettere la «dignità delle proprie funzioni», cui il personale della Polizia di Stato deve conformare la propria condotta anche fuori servizio.

I doveri di correttezza, lealtà, onore, decoro e disciplina, che trovano fondamento nell’art. 54 co. 2 Cost., richiamano dunque «una condotta conforme al senso morale, alla dignità delle proprie funzioni e ai doveri assunti con il giuramento» al fine di conservare e rafforzare «non solo la necessaria fiducia reciproca tra gli stessi membri della Polizia di Stato ma, altresì, il credito e la stima che il personale medesimo deve godere nel consorzio civile».

Da tempo – hanno precisato i giudici amministrativi – la Corte costituzionale ha incluso la “libertà sessuale” tra i diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 Cost., in quanto rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana». Pertanto, i comportamenti del dipendente pubblico in campo sessuale che, come nella specie, siano privi di rilievo penale e confinati nell’ambito della vita privata, non possono esporsi a censure da parte dell’Amministrazione di appartenenza.

Non conduce a una conclusione differente il “rilievo mediatico” della vicenda, richiamato nel provvedimento impugnato a fondamento della sanzione.

Arrestati per furto e assolti: pm procede contro i carabinieri

A ben vedere, infatti, il clamore non è derivato tanto dall’esistenza della relazione, quanto piuttosto dall’accusa di atti persecutori mossa al ricorrente e poi rivelatasi infondata.

Sotto altro profilo, laddove l’Amministrazione lamenti di aver subito un danno all’immagine, il “clamor fori” è rilevante solo in quanto derivi da una condotta illecita del dipendente e non può di per sé solo giustificare un provvedimento disciplinare; sarebbe al contrario irragionevole e sproporzionato infliggere al dipendente una sanzione per il mero fatto che un’accusa mossa nei suoi confronti sia divenuta di dominio pubblico e riguardi condotte che, laddove accertate, siano tali da suscitare una diffusa riprovazione.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso condannando l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre oneri e accessori di legge.

error: ll Contenuto è protetto