Carabinieri

L’ARMA MODIFICA I PROFILI D’IMPIEGO, ECCO COSA CAMBIA PER MARESCIALLI, BRIGADIERI ED APPUNTATI

L’entrata in vigore dei dlgs 66/2010, dlgs 177/2016, dlgs 94/2017 e dlgs 95/2017, ha comportato sostanziali modifiche in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego del personale, rendendo necessario procedere alla revisione e all’aggiornamento del profilo di impiego degli appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri. Ecco cosa cambia per i vari ruoli.

PROFILO DI IMPIEGO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO ISPETTORI

  1. I Marescialli provenienti dal corso triennale:

a. devono prestare un quadriennio di servizio alla Tenenza o Stazione ad eccezione di quelli:

– già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico e riportate nell’appendice 1, che dovranno comunque prestare almeno un anno di servizio alla Tenenza o Stazione e potranno poi essere reimpiegati nell’ambito della particolare specializzazione posseduta, aderendo a specifica interpellanza e previo superamento delle eventuali selezioni;

– che siano stati prescelti, in relazione a dimostrate attitudini e capacità, per incarichi di inquadramento o quali istruttori presso:

. le Scuole Allievi Marescialli e Brigadieri ed Allievi Carabinieri;

. i Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile;

dai quali devono comunque essere trasferiti all’Organizzazione Territoriale dopo 2 anni (3 per i militari destinati alla Scuola Marescialli di Firenze) al fine di:

. effettuare il previsto quadriennio d’impiego presso una Tenenza o Stazione;

. acquisire e consolidare così la necessaria esperienza di base;

b.dopo un periodo minimo di permanenza, non inferiore a 1 anno presso la Tenenza o la Stazione, possono essere impiegati:

 – al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, ovvero al 7° e 13° Reggimento, previo superamento della relativa selezione e del corso propedeutico;

– al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, se in possesso di pregressa esperienza ippica e previo superamento della relativa selezione;

 – a infermerie presidiarie, se in possesso di idoneo titolo di studio.

  1. I Marescialli nominati al termine del corso superiore di qualificazione sono assegnati, salvo particolari comprovati motivi, al Comando di Legione nel cui territorio è dislocato il Reparto di precedente appartenenza, per l’espletamento di un biennio di servizio presso la Tenenza o la Stazione. Gli stessi, laddove già effettivi al Raggruppamento Operativo Speciale, al 1°, 7° e 13° Reggimento, agli Squadroni Eliportati Cacciatori, ai Comandi della Organizzazione Speciale potranno esservi riassegnati, se in possesso della relativa specializzazione, su proposta motivata del Comando di Corpo di appartenenza.
  2. I Marescialli: – provenienti dai corsi formativi specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono impiegati per almeno dieci anni nella specializzazione e assegnati, per il compimento di un quadriennio ovvero biennio minimo di permanenza, rispettivamente per i provenienti dal corso triennale e superiore di qualificazione, presso le minori articolazioni dello speciale comparto; – in possesso della specializzazione di “Capo Fanfara” possono essere assegnati a complessi musicali anche prima del compimento dei 4 anni alla Stazione.
  3. I Marescialli provenienti dal corso triennale sono assegnati dal Comando Generale ai Comandi di Corpo secondo i seguenti criteri:

– ad uno dei Comandi Legione o Reggimento/Battaglione richiesti dal militare, secondo:

. le prioritarie esigenze di organico e di servizio;

. la graduatoria di merito del corso; in particolare, i frequentatori classificatisi nel 1°/10 della citata graduatoria saranno destinati, compatibilmente con i posti disponibili, ad uno dei Comandi richiesti (Legione o Reggimento/Battaglione);

 . l’ordine di preferenza espresso;

– a Legioni maggiormente impegnate sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica che, sebbene non richieste dagli allievi, necessitino di personale preparato.

I Comandi di Corpo, successivamente, provvedono ad assegnare i Marescialli alle dipendenti articolazioni, Comandi Tenenza/Stazione e Squadre, per soddisfare prioritariamente le specifiche esigenze organiche e di servizio, tenendo conto, ove possibile, delle aspettative del personale.

  1. Gli appartenenti al ruolo possono essere:- ammessi ai corsi di specializzazione attinenti all’impiego in Organizzazione diversa, solo dopo il superamento del quadriennio di cui alla precedente numero 1, lettera a., fatta eccezione per quello di “Capo Fanfara”, a cui possono accedere dopo un anno di servizio alla Tenenza o Stazione;
    – destinati ad incarichi di natura esclusivamente burocratico – amministrativa, solo dopo aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni (15 a partire dal 2021) fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss. della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”.

Coloro che abbiano già prestato servizio nell’Arma nei Ruoli Sovrintendenti o Appuntati e Carabinieri non potranno essere assegnati al Reparto di pregressa appartenenza, salvo motivate deroghe eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo (es. riassegnazione di un Maresciallo che già reggeva in sede vacante il Reparto da Brigadiere).

  1. Fermi restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, e l’espletamento del previsto periodo di servizio (2 o 4 anni in relazione al corso di provenienza) alla Tenenza/Stazione:

 – per i Servizi di Informazione e Sicurezza e la Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento sarà determinato a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato, nei confronti del personale ritenuto idoneo per i peculiari impieghi;

– per l’assegnazione al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, oltre all’espletamento del periodo di servizio alla Tenenza/Stazione, è richiesta la valutazione caratteristica non inferiore a “Superiore alla Media”.

  1. I Marescialli in uscita dal corso triennale, comunque dopo almeno un anno di servizio presso una Tenenza o Stazione, possono essere reimpiegati, se in possesso di specifiche competenze certificate da qualifiche professionali e/o idonei titoli di studio (es. conoscenza di idiomi stranieri rari, avanzate conoscenze nel settore informatico, capacità tecniche in particolari settori), presso Reparti ove gli stessi possano essere valorizzati adeguatamente, da verificare caso per caso a cura del Comando Generale.

PROFILO DI IMPIEGO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO SOVRINTENDENTI

  1. I Vice Brigadieri promossi al termine del corso di qualificazione:

– sono, di massima, destinati per l’espletamento di almeno un quadriennio di servizio, a una Tenenza/Stazione, a un Nucleo o Aliquota Radiomobile nell’ambito della regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il precedente Reparto di appartenenza, ad eccezione di quelli:

  • già in possesso di una specializzazione tra quelle con il più alto contenuto tecnico e riportate nell’appendice , che saranno reimpiegati, ove possibile, nell’incarico precedentemente rivestito;
  • che siano stati prescelti, in relazione a dimostrate attitudini e capacità, per incarichi di inquadramento presso i Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile;

 – specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono assegnati per il compimento di un quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto. Motivate deroghe potranno essere eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo di destinazione.

  1. I Vice Brigadieri promossi al termine del corso di formazione professionale, compatibilmente con la disponibilità di utili posizioni d’impiego, sono riassegnati ai Comandi di Corpo di appartenenza per l’impiego in incarichi organicamente attribuiti al ruolo, tenendo conto, per gli specializzati, di quanto previsto della pubblicazione n. N-8 “Norme per i corsi di formazione successiva per il personale dell’Arma dei Carabinieri”. In alternativa sono reimpiegati nell’ambito della Regione amministrativa nel cui territorio è dislocato il precedente Reparto di appartenenza, di massima nell’Organizzazione Territoriale o Addestrativa in ragione delle posizioni di impiego.
  2. Nel reimpiego secondo quanto stabilito nei precedenti paragrafi, i Comandi competenti avranno cura di assegnare il citato personale, valutando:

la possibilità di conferma nei precedenti Reparti di appartenenza, in relazione alle eventuali carenze organiche nel ruolo, evitando comunque il verificarsi di scavalcamenti di altro personale più anziano nel ruolo di provenienza;

– le aspettative eventualmente rappresentate dal personale, fermo restando quanto indicato al precedente alinea.

  1. Gli appartenenti al ruolo possono essere:

– ammessi ai corsi di specializzazione, solo dopo il superamento del quadriennio di cui al precedente paragrafo 1, se promossi al termine del corso di qualificazione;

– destinati ad incarichi di natura esclusivamente burocratico – amministrativa solo dopo aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni (15 a partire dal 2021), fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss. della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”.

  1. Fermi restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, e l’espletamento del quadriennio di servizio alla Tenenza/Stazione, a un Nucleo o Aliquota Radiomobile (solo per i provenienti dal corso di qualificazione):

– per i Servizi di Informazione e Sicurezza e la Direzione Investigativa Antimafia, di massima, il trasferimento sarà determinato a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato, nei confronti del personale ritenuto idoneo per i peculiari impieghi;

– per l’assegnazione al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, è richiesta la valutazione caratteristica non inferiore a “Superiore alla Media”.

 

PROFILO DI IMPIEGO PER GLI APPARTENENTI AL RUOLO APPUNTATI E CARABINIERI

  1. I Carabinieri neo-promossi:
    a.classificatisi nel 1°/10 della graduatoria finale del corso formativo sono assegnati ad uno dei Comandi di Corpo tra quelli indicati, compatibilmente con i posti disponibili;
    b.sono assegnati, in relazione alle esigenze di organico e di servizio:

– ai Comandi Legione specificatamente per l’impiego presso la Tenenza o la Stazione, ove dovranno permanere per almeno quattro anni di servizio;

– al termine del corso di specializzazione in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per il compimento di un quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto.

Motivate deroghe potranno essere eccezionalmente disposte dal Comando Generale, su proposta del Comando di Corpo di destinazione;

c.dopo un periodo minimo di permanenza, non inferiore a 1 anno, presso la Tenenza o la Stazione, possono essere reimpiegati:

– al 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, ovvero al 7° e 13° Reggimento, previo superamento della relativa selezione e del corso propedeutico;

– al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, se in possesso di pregressa esperienza ippica e previo superamento della relativa selezione;

– ai restanti Reggimenti/Battaglioni dell’Organizzazione Mobile;

– al Reggimento Corazzieri, con esclusione del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica, secondo quanto previsto dal n. 29 della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”;

– a fanfare, qualora già in possesso di idoneo titolo di studio e previo superamento di esame tecnico-artistico svolto a cura del Maestro Direttore della Banda dell’Arma;

– a infermerie presidiarie, se in possesso di Laurea di I livello in scienze infermieristiche o titolo equipollente.

  1. Gli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri:

    a.destinati ai Reggimenti/Battaglioni, al termine del periodo svolto nell’Organizzazione Mobile sono, di massima, reimpiegati presso la Tenenza o la Stazione, per completare il quadriennio di servizio;

    b.assegnati a 1°, 7° e 13° Reggimento, al compimento di 4 anni di permanenza al Reparto possono essere trasferiti a “domanda” a Reparti dell’Organizzazione Territoriale, Addestrativa e Mobile dell’Arma dei Carabinieri:

– fatta salva la normativa prevista dalla pubblicazione n. N-8 “Norme per i corsi di formazione successiva per i militari dell’Arma dei Carabinieri”, relativamente al periodo minimo di impiego nelle specializzazioni possedute (8 anni ovvero 10 per quelle ad alto contenuto tecnico);

 – tenendo conto delle esigenze di organico e di servizio dei Reparti di appartenenza e di quelli richiesti e nel rispetto delle disposizioni, annualmente emanate, regolanti l’assegnazione alle regioni di origine;

c.devono aver prestato un periodo minimo di servizio di 10 anni (15 a partire dal 2021), per aspirare all’impiego a incarichi burocratico-amministrativi, fatto salvo quanto previsto per i “Reparti a prenotazione” dai nn. 24 e ss. della “Raccolta di disposizioni riguardanti le assegnazioni e i trasferimenti dei Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri”;

d.specializzati in Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono impiegati per almeno dieci anni nella specializzazione da svolgersi, una volta compiuto il quadriennio minimo di permanenza presso le minori articolazioni dello speciale comparto, in Reparti ove sono ordinativamente previste posizioni d’impiego a loro devolute;

e.dopo almeno un anno di servizio presso una Tenenza o una Stazione, possono essere impiegati, se in possesso di specifiche competenze certificate da qualifiche professionali e/o idonei titoli di studio (es. conoscenza di idiomi stranieri rari, avanzate competenze nel settore informatico, capacità tecniche in particolari settori), presso Reparti ove gli stessi possano essere valorizzati adeguatamente, da verificare caso per caso a cura del Comando Generale.

3. Fermi restando le determinazioni del Comando Generale, anche in relazione a eventuali esigenze di organico e di servizio, e l’espletamento del quadriennio di servizio alla Tenenza/Stazione:

– per i Servizi di Informazione e Sicurezza e la Direzione Investigativa Antimafia, in linea di massima, il trasferimento sarà determinato a seguito di segnalazione a cura dell’organismo interessato, nei confronti del personale ritenuto idoneo per i peculiari impieghi;

– per l’assegnazione al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, è richiesta la valutazione caratteristica non inferiore a “Superiore alla Media”.

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