Poliziotto mette «like» ad un post che inneggia a Hitler, punito con deplorazione, perde il ricorso al TAR
Un Ispettore Capo della Polizia di Stato ha chiesto l’annullamento della sanzione disciplinare della “deplorazione” per un like ad un post su Facebook.
COSA E’ LA DEPLORAZIONE
La deplorazione, disciplinata dall’art. 5 del D.P.R. 737/1981, è “una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite: le abituali o gravi negligenze nell’adempimento dei propri doveri; le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità; le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno; le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni; gli atti diretti ad impedire o limitare l’esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato; la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; la negligenza o l’imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull’impiego del personale e dei mezzi o nell’uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti”. Essa determina, quale inevitabile conseguenza, il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione della classe di stipendio superiore, “a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile”.
LA TESI DEL RICORRENTE
Il ricorrente ha riferito che la sanzione disciplinare irrogatagli dal Ministero dell’Interno trae origine mentre stava scorrendo con il dito pollice i messaggi postati sul social network “Facebook” comparsi sul proprio telefono cellulare. In tale contesto egli ha inavvertitamente e per mero errore materiale apposto un “like” su un messaggio postato da un proprio conoscente sulla c.d. “news feed” (sezione notizie) di Facebook che conteneva, in concreto, una frase inequivocabilmente inneggiante a Hitler e ai forni crematori dei campi di concentramento nazisti. Con riferimento a tale messaggio, che era stato postato da una persona che il ricorrente conosceva per motivi di lavoro (gommista delle automobili di servizio della Polizia di Stato operanti in zona) egli, appena accortosi dell’errore commesso, ha provveduto ad eliminare il suddetto “like”, tuttavia riuscendo nell’intento solo nella giornata successiva.
Il comportamento del ricorrente, quindi, sarebbe dovuto ad un mero errore materiale di digitazione sul proprio cellulare, in quanto egli mai avrebbe espresso opinioni o condiviso pensieri inneggianti a Hitler e ai forni crematori.
LA DECISIONE DEL TAR
Il Tribunale ha qualificato il comportamento tenuto dal ricorrente nell’occasione, con specifico riferimento all’utilizzo – tramite il proprio telefono cellulare – del social network “Facebook” quale oggettivamente denotante l’imprudenza, l’imperizia e la negligenza del medesimo nell’apporre il c.d. “like” sul messaggio Facebook postato da un suo conoscente ed avente un inequivocabile contenuto razzista.
Il ricorrente è Ispettore Capo della Polizia di Stato ed è pertanto soggetto alle norme comportamentali predisposte dalla stessa Amministrazione di appartenenza e, tra queste, anche a quelle contenute nella Circolare Ministero dell’Interno con la quale si impartiscono precise disposizioni sull’utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato.
In particolare, la Circolare prescrive che ciascun appartenente alla Polizia di Stato ben possa esprimere opinioni sui social network, ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni.
A sua volta la norma regolamentare citata nella Circolare stabilisce che il personale della Polizia di Stato deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo altresì una condotta irreprensibile ed operando sempre con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività; egli deve in ogni caso astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell’Amministrazione.
Dalla semplice lettura delle suddette disposizioni è pertanto evidente che il comportamento del ricorrente da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare e la gravata sanzione della “deplorazione”, in alcun modo possa essere qualificato quale mero errore materiale, consistendo esso oggettivamente nell’utilizzo superficiale e quindi imprudente del social network Facebook, in palese violazione delle menzionate norme di comportamento, sia generali che specificamente riferite all’uso dei social network, che devono essere tutte rigorosamente rispettate dagli appartenenti alla Polizia di Stato.
Si osserva – precisa il TAR – che il comportamento del dipendente è palesemente connotato da colpa che risulta elemento pienamente sufficiente, in base alla vigente normativa in materia, per applicare la relativa sanzione disciplinare.
Il TAR ha ritenuto inoltre infondanto l’ulteriore mezzo d’impugnazione con il quale il ricorrente ha sostenuto che il fatto in questione non abbia in concreto nuociuto al prestigio della Amministrazione di appartenenza. Il Collegio ha rilevato, al riguardo, che dagli atti di causa risulta che il “like” messo dal ricorrente sul messaggio razzista postato da un suo conoscente abbia avuto una vasta eco nei mezzi di informazione sia a livello di giornali on – line sia nei quotidiani a stampa di livello non solo locale ma anche nazionale. In tali numerosi articoli, il comportamento dell’autore del “like” è stato criticato e stigmatizzato sia in relazione all’appartenenza del medesimo alla Polizia di Stato quale Ispettore Capo sia quale Consigliere Comunale del comune di Ferrara in quota del partito politico “Lega”.
Pertanto – sottolinea il TAR – contrariamente a quanto sostiene l’interessato, il clamore e la propagazione mediatica del fatto in questione attribuita dal medesimo agli avversari politici, non solo non ha deviato il clamore e il conseguente discredito in direzione delle sole funzioni politiche e consiliari dal medesimo svolte, ma risulta avere avuto l’effetto di “cassa di risonanza” ancora di più allargando ed espandendo il clamore per tale fatto anche negli ambienti della Polizia di Stato, addirittura raggiungendo le più alte cariche istituzionali e politiche di detta Amministrazione, quali il Capo della Polizia e il Ministero dell’Interno, a seguito di diverse interpellanze e interrogazioni a vario titolo provenienti da soggetti appartenenti a partiti politici.
Il Collegio, respingendo il ricorso ha infine osservato che la sanzione disciplinare risulta oggettivamente proporzionata al fatto commesso, avendo l’Amministrazione procedente tenuto conto non solo del grave discredito che è derivato al prestigio della Polizia di Stato, ma anche degli elementi favorevoli al ricorrente quali l’eliminazione del “like” entro brevissimo tempo (il giorno successivo), i precedenti di servizio, nonché la partecipazione del medesimo ad attività sociali e sportive anche a favore di soggetti portatori di disabilità.