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Poliziotta sospesa per video scherzoso su TikTok, reintegrata dal TAR “il regolamento prevede sanzioni meno afflittive”

Con il provvedimento disciplinare impugnato, è stata inflitta all’agente di polizia ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 6.

 IN COSA CONSISTE LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Essa consiste nell’allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell’aumento periodico dello stipendio o nell’attribuzione di una classe superiore di stipendio. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.

Può essere inflitta nei casi specificamente individuati dallo stesso art. 6, tra i quali rileva quello indicato al n. 1: “mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali”

MOTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE

Dalla delibera del Consiglio provinciale di disciplina di Roma risulta che l’interessata, insieme ad altri dipendenti, sarebbe apparsa in alcuni video diffusi sui social network in atteggiamento indecoroso, con espressioni accentuatamente goliardiche, non prive di riferimenti sessuali.

In sede di contestazione degli addebiti, il funzionario istruttore aveva ipotizzato l’irrogazione della sanzione disciplinare in assoluto più grave, la destituzione dal servizio.

Il Consiglio provinciale di disciplina, all’unanimità, ha concluso per la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata massima, corrispondente a mesi 6 e la delibera del Consiglio di disciplina è stata confermata dal Capo della polizia con il provvedimento impugnato.

I FATTI

I fatti che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare risalgono al 4 febbraio 2020 quando l’interessata, mentre frequentava il corso di aggiornamento professionale riservato al personale dei gruppi sportivi della polizia di Stato, si sarebbe fatta riprendere insieme ad altri uomini in uniforme, in un momento di pausa delle lezioni, esibendosi in atteggiamenti indecorosi. Si trattava di 5 registrazioni, tutte riprese all’interno della camera assegnata all’interessata nella scuola, eseguite con l’apparecchio telefonico dell’interessata e pubblicate sulla piattaforma social denominata Tik Tok, visualizzate da un numero imprecisato di utenti della piattaforma. L’interessata aveva ammesso la partecipazione alle riprese, negando ogni responsabilità in ordine alla diffusione dei filmati, sostenendo di aver dato il proprio telefono ad altra collega e di non aver compreso il disvalore e la gravità del proprio comportamento.

I video sarebbero stati oggetto di numerosi commenti pubblici caratterizzati da biasimo, critica e disapprovazione. La ricostruzione dell’inquisita non è risultata credibile per cui, pur riconoscendo l’intento goliardico dell’interessata, si è ritenuto che, agendo con estrema superficialità, ella abbia arrecato, con il proprio comportamento gravemente frivolo, pregiudizio e nocumento all’immagine e al decoro dell’amministrazione della pubblica sicurezza, violando le norme di condotta compendiate nel regolamento di servizio. Nella valutazione disciplinare si è tenuto conto della giovane età dell’inquisita, della scarsa esperienza professionale ma si è considerato che il comportamento tenuto dall’interessata ha influito sul prestigio e sull’immagine della pubblica amministrazione.

Gli altri agenti coinvolti nella vicenda sono stati puniti con la sospensione dal servizio per mesi uno. Il comportamento di questi ultimi è stato ritenuto meno grave in quanto la pubblicazione dei video è stata riconducibile esclusivamente alla ricorrente. Inoltre gli altri agenti non avevano precedenti disciplinari, a differenza della ricorrente.

LA DECISIONE DEL TAR

Gli elementi di prova ravvisati dal Consiglio provinciale di disciplina sono sufficienti ad accertare la responsabilità della ricorrente, trattandosi della proprietaria del telefono cellulare dal quale risulta, in seguito agli accertamenti effettuati dalla polizia postale, eseguita la registrazione dei video e risulta inequivocabilmente il nome associato al nickname dell’utente che ha pubblicato il video.

Neppure è fondata la censura sulla inesistenza del danno d’immagine arrecato all’amministrazione della polizia di Stato, essendo stato dimostrato che la pubblicazione dei video ha determinato, nel breve periodo in cui essi sono stati visibili, reazioni e commenti nocivi dell’immagine della polizia di Stato.

Sono invece fondate le altre censure sulla violazione del principio di proporzione e del principio di gradazione delle sanzioni disciplinari.

Come si è già rilevato, la sanzione non è stata inflitta per un comportamento espressamente previsto dal regolamento disciplinare, bensì per una condotta tenuta al di fuori del servizio ma gravemente indecorosa.

Dall’esame degli illeciti disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, per un periodo compreso da mesi 1 a mesi 6, appare evidente che la condotta tenuta dalla ricorrente, per quanto riprovevole, non presenta gravità tale da giustificare la sospensione dal servizio, oltretutto nella misura massima di mesi 6.

La discrezionalità dell’amministrazione nell’infliggere la sanzione disciplinare ritenuta adeguata alla gravità del comportamento non può spingersi fino al punto da travolgere il limite della ragionevolezza e della proporzionalità.

Il principio di proporzionalità esclude che l’infrazione commessa dalla ricorrente possa essere punita con la stessa sanzione applicabile a condanne penali per gravi reati, ad atti di insubordinazione, alla tolleranza di abusi.

Il regolamento disciplinare applicato prevede altre sanzioni, meno afflittive della sospensione dal servizio, per la punizione della condotta tenuta dalla ricorrente, consistente nella diffusione di un video scherzoso, seppure volgare e offensivo per l’immagine delle forze di polizia.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento disciplinare impugnato.

Il TAR ha, dunque, accolto il ricorso condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1000,00.

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