Avvocato Militare

Polizia nega trasferimento per “ordinarie esigenze di servizio”. Consiglio di Stato accoglie ricorso di un poliziotto

L’istituto del trasferimento temporaneo in presenza di figli minori di tre anni, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, è applicabile anche agli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato. È illegittimo il diniego dell’istanza ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, qualora la sua motivazione sia incentrata sull’esistenza di ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, senza fare specifico riferimento a esigenze di urgenza tale da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto dall’interessato e che, pertanto, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori. L’art. 42-bis – anche dopo la novella operata dall’art. 14, comma 7, della L. n. 124/2015 – non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo ad ottenere l’auspicata assegnazione temporanea, ma un interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della Pubblica Amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge, a maggior ragione allorquando il beneficio de quo venga richiesto da un militare. Il dissenso sull’accoglimento della domanda da parte delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante.

IL PARERE DELLA POLIZIA DI STATO

“L’Amministrazione si è limitata a riferire che il Commissariato di PS di – si legge nella sentenza – registra una carenza – peraltro limitata al 4% del totale – nel ruolo di agenti ed assistenti e che la concessione del beneficio all’odierno ricorrente, determinerebbe un’ulteriore vacanza che pregiudicherebbe il regolare funzionamento dei servizi di istituto, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio della sede di appartenenza.

In sostanza, nel motivare il diniego, l’amministrazione fa riferimento ad ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell’organico in caso di trasferimento temporaneo del dipendente, che però, non esprimono esigenze talmente urgenti da giustificare il sacrificio del beneficio temporaneo richiesto dall’interessato e che, pertanto, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori (in termini, Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 26 febbraio 2016 n. 685).

LEGGI ANCHE Mero riferimento a problemi d’organico non giustifica diniego trasferimento. TAR accoglie il ricorso di un carabiniere

Difettano, dunque, nel gravato provvedimento riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità dell’agente … ed alla conseguente sua insostituibilità nel reparto dove presta servizio.

Anzi, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, si rileva non solo l’assoluta genericità delle mansioni da egli svolte, ma anche che, in termini percentuali, la scopertura nel ruolo di agenti ed assistenti del Commissariato di PS di -OMISSIS- risulta inferiore rispetto a quella rilevata nelle sedi di -OMISSIS- e -OMISSIS-, a cui il ricorrente ha chiesto di essere temporaneamente assegnato”.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

L’Amministrazione deve sempre e comunque operare una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che a tal fine deve comunque: a) accertare l’esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva (trattasi di una condizione tassativa, nel senso che in caso contrario il beneficio non può essere concesso); b) verificare che vi sia l’assenso dell’Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione; il consenso può essere negato per esigenze eccezionali.

Queste ultime, per le ragioni di specificità relative all’ordinamento militare, possono anche riguardare motivate esigenze di servizio inerenti alla struttura di provenienza.

L’esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente è correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell’esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale.

Il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell’ufficio o reparto di appartenenza dell’istante. La norma impone all’Amministrazione l’onere di motivare l’eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza

error: ll Contenuto è protetto