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Permessi “per allattamento” al padre poliziotto: Polizia li nega se la madre è casalinga. Consiglio di Stato “tutelare la genitorialità”

Il ricorso di primo grado è stato proposto al TAR per la Sardegna da un assistente della Polizia di Stato, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto della sua istanza di fruizione dei riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151 del 2001, nonché l’accertamento del suo diritto a fruirne sino al compimento di un anno di età della figlia.

Cosa prevedono gli artt 39 e 40 del d.lgs. n. 151 del 2001

ART 39
  1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,
durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quando
l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata
e  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall'azienda.
  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando la
lavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea,
istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelle
immediate vicinanze di essa.

ART 40

 I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al
padre lavoratore:
    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga;
    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
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Il TAR Sardegna ha dichiarato di aderire all’orientamento che ravvisa la spettanza del beneficio e quindi ha accolto il ricorso. Il Ministero dell’interno ha proposto appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il diritto del dipendente-padre alla fruizione dei riposi giornalieri per la cura del proprio figlio, minore di anni uno, la cui madre è ‘casalinga’, poiché:

a) gli articoli 39 e 40 del testo unico n. 151 del 2001 sono rivolti a dare sostegno alla famiglia e alla maternità, in attuazione delle finalità generali di cui all’articolo 31 della Costituzione;

b) entrambi i genitori hanno la cura del minore in maniera paritetica e ad entrambi va data la possibilità di conciliare il ruolo di genitore con quello di lavoratore;

c) non esistono elementi testuali ostativi nelle disposizioni de quibus alla ricostruzione prospettata;

d) la giurisprudenza civile ha affermato più volte il principio della parità nella responsabilità genitoriale, anche in un’ottica di valorizzazione della figura della ‘casalinga’.

L’ordinanza di rimessione ha evidenziato come tutti gli istituti a tutela della genitorialità rappresentino il momento di sintesi tra le esigenze di tutela della salute della donna prima e dopo il parto, quelle puramente fisiologiche, affettive e relazionali del minore, funzionali a realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, e quelle di non discriminazione nei confronti del padre che intenda essere parte attiva e responsabile nella cura del figlio (Cass., sez. lavoro, 28 novembre 2019, n. 31137). Inoltre, concludo i giudici amministrativi, «chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente attribuita alla ‘casalinga’), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge un’attività suscettibile di valutazione economica»

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