Polizia

Permanere in Polizia anche se inabili parziali per invalidità non dipendente da causa di servizio. Cosa prevede la circolare

L’art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha introdotto, tra l’altro, modifiche all’art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, prevedendo nella sostanza, l’istituto dell’utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti procedimentali speculari a quelli disciplinati dal citato d.P.R. n. 738/1981.

Una circolare esplicativa della Polizia di stato a firma dell’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli, ha richiamato sull’opportunità di avvalersi quanto più possibile del così stabilito ampliamento di un “utile impiego delle preziose professionalità acquisite dal Personale, tanto più in un contesto, quale quello in corso, che ha visto un rallentamento, per quanto contenuto, delle concrete dinamiche assunzionali, a causa dall’emergenza pandemica da COVID-19.

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Criteri di applicabilità della norma

La nuova procedura, comunque destinata al personale appartenente a tutti i ruoli e carriere della Polizia di Stato, dovrà essere applicata, in considerazione della data di entrata in vigore della disposizione, al personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale allo svolgimento dei servizi d’istituto, a decorrere dal 20 febbraio 2020.

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Modalità di attivazione della procedura e relativi adempimenti

La procedura dovrà essere attivata, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall’Ufficio/Reparto di appartenenza del dipendente, all’atto dell’acquisizione del giudizio definitivo di parziale inidoneità, anche ove risulti ancora in corso la procedura di dipendenza da causa di servizio della malattia che lo ha determinato, considerato che per l’avvio del procedimento non risulta più necessario attendere, ai soli fini della ricollocazione lavorativa, l’esito della procedura di riconoscimento.

Qualora l’interessato dichiari di non volersi avvalere della facoltà di transito o lasci inutilmente decorrere il termine per produrre la domanda, nei suoi confronti verrà emesso il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute, salvo che, entro lo stesso termine, l’Amministrazione ne disponga d’ufficio, per esigenze di servizio, il transito ai ruoli tecnici.

 

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