Pensioni

Pensioni, quando il militare infortunato per causa servizio non è vittima del dovere

Non sempre gli incidenti dei militari in servizio rientrano come vittime del dovere. Ecco cosa dice la Corte di Cassazione.

Si sente spesso parlare di militari e forze dell’ordine rimaste vittime di dovere durante lo svolgimento delle loro attività. Piccoli o grandi incidenti comportano spesso gradi di invalidità permanente che poi lo Stato deve pagare anche con il pensionamento anticipato e l’esonero dal servizio.

L’infermità causa servizio

Però, non tutti gli incidenti che capitano ai militari, agli operatori di polizia, ai vigili del fuoco o altri funzionari pubblici sono rientrano fra i casi di vittime del dovere. La normativa in materia è spesso soggetta a interpretazione e i casi che vengo discussi ogni giorno dalle varie commissioni mediche sono spesso soggetti a ricorsi e procedimenti giudiziari lunghi, costosi ed estenuanti. Così, a fare chiarezza sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con ordinanza numero 12611 del 25 giugno 2020. La decisione dei supremi giudici ha stabilito che “non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti sotto il servizio di leva obbligatoria abbia subito un’infermità permanente. Ciò in quanto l’attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici”. La questione sottoposta al vaglio della Corte riguardava un militare di leva, ma è pacifico che la sentenza riguarda anche tutti coloro che svolgono attività di polizia e mantenimento dell’ordine pubblico.

Vittime del dovere

Come spiega meglio il Ministero dell’Interno, sono considerati vittime del dovere coloro che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.

Il ministero dell’Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere. Apposita attività solidaristica è dedicata agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione, l’infermità permanente del militare, insorta a causa dello svolgimento di compiti ordinari di servizio consistenti in esercitazioni e addestramenti senza individuare alcuna condizione straordinaria nella determinazione dell’evento lesivo non comporta il riconoscimento di vittima del dovere. In altre parole se il militare o il poliziotto si fa male durante il normale e regolare svolgimento del proprio servizio, non può rientrare nella casistica di vittima del dovere. Una decisione che farà sicuramente discutere poiché è difficile definire il confine esatto fra attività ordinaria e straordinaria, soprattutto se questa viene svolta in particolari condizioni ambientali e operative o durante missioni di particolare natura.

Redazione articolo a cura di Investire Oggi

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