Pensioni Militari, stop della Corte dei Conti: Moltiplicatore solo per chi ha raggiunto l’età pensionabile
Ci siamo più volte occupati del cd “moltiplicatore” ovvero dell’opzione per il personale militare personale militare escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria, poichè collocato in quiescenza per riforma prima di aver raggiunto i requisiti di età richiesti per poter usufruire dell’ausiliaria, al quale, secondo alcune sentenze positive delle sezioni giurisdizionali delle Corte dei Conti, spettava comunque diritto al beneficio compensativo di cui all’art. 3,comma 7, del D. Lgs. 165/1997, che prevede: “il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione“.
Ebbene il “moltiplicatore”, unitamente al ricalcolo pensionistico per i militari arruolati 81/83 (sollevato in anteprima da Infodifesa.it), ha nell’ultimo biennio mutato le sorti pensionistiche di molti militari, maturato aspettative e confermato delusioni. Infatti, se da un lato la questione dei militari arruolati 81/83 ha trovato conferme anche in appello, il moltiplicatore ha recentemente avuto lo “stop” dalle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionali della Corte dei Conti, che vi riportiamo, di seguito, in anteprima.
A giudizio della Sezione di Appello, infatti, il c.d. moltiplicatore deve riconoscersi soltanto a coloro i quali, al momento del congedo per riforma, avessero raggiunto l’età pensionabile, in relazione al grado rivestito.
In particolare la Corte ha sottolineato “Le decisioni del Giudice d’Appello hanno concordemente riconosciuto che deve ritenersi che il raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l’accesso alla ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell’interessato ad essere richiamato in servizio, che presuppone, evidentemente, la permanenza dell’idoneità psicofisica all’impiego e ai servizi della ausiliaria. Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio, quindi prima del compimento del limite di età previsto in base al grado rivestito, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso alla ausiliaria. Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall’articolo 995 COM (non accettazione dell’impiego, motivi di salute, motivi professionali) il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria.
Ebbene il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per i grado di appartenenza, non può all’evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile occorrente per l’accesso a tale posizione. All’interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui all’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo numero 165/1997. L’incremento del montante contributivo Ivi previsto in favore del personale militare opera quindi in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza non possono materialmente accedere alla ausiliaria per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitato in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano In tali condizioni potranno quindi optare per il beneficio contributivo in questione, In alternativa al collocamento alla permanenza a seconda dei casi in ausiliaria. Atteso che il cosiddetto moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come alternativo all’ausiliaria, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti di età. L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico oppure in alternativa avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’articolo 3 comma 7 sopracitato.”
Solo chi ha raggiunto l’età pensionabile, pertanto, potrà scegliere se transitare in ausiliaria oppure avvalersi del beneficio in questione, trovandosi rispettivamente assoggettato al trattamento economico di cui gli artt. 1864 e 1865 c.o.m.
Diversamente – vale a dire, qualora si aderisse alla tesi secondo cui il moltiplicatore andrebbe riconosciuto a tutti i militari riformati, prescindendo dai limiti di età di cui all’art. 992 c.o.m. –, l’istituto dell’ausiliaria risulterebbe “svilito”, in quanto – a parere della Corte –, “finirebbe, infatti, col diventare “sostitutivo” – e non già alternativo come per legge – di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici dal servizio attivo. In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l’equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell’ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica”.