Pensioni

Pensioni militari: mancato riconoscimento dei 6 scatti a chi non ricopre il grado apicale

Le future pensioni del personale delle Forze Armate e Forze di Polizia, è risaputo, avranno importi progressivamente inferiori rispetto alle pensioni già erogate negli ultimi anni. A tale quadro poco confortante va aggiunto che le poche, pochissime, clausole di salvaguardia in favore della pensione dei militari e dei poliziotti, sono a volte disattese o mal interpretate. E’ appena il caso di ricordare l’art.54 che ha recentemente avuto il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti soltanto dopo che il clamore mediatico suscitato da un articolo di Infodifesa.it ha invaso le sedi delle Corti dei Conti regionali.

Purtroppo, però, non è l’unico caso per cui un appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa debba “battersi” nelle aule giudiziarie (talvolta per anni e supportando delle spese) per il riconoscimento di diritti pensionistici sanciti invero dal Legislatore. Una altra questione riguarda il riconoscimento del beneficio pensionistico dei “6 Scatti.”

“COSA PREVEDE LA LEGGE 468/87

Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma  dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio   1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per  età o perché  divenuti  permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita,  sei scatti  calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti  generici,  in   aggiunta  a  qualsiasi  altro beneficio spettante. 

Detto beneficio  si  estende  anche ai  sottufficiali provenienti dagli appuntati  che  cessano dal  servizio   per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del  predetto beneficio non si tiene  conto per il  calcolo dell’indennità di  ausiliaria di cui all’art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212″.

REQUISITI

In forza di tale disposizione i sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell’indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene:

  1.  per il raggiungimento del limite di età;
  2.  per la permanente inabilità al servizio;
  3.  per decesso;
  4.  a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.

AUMENTO DELLA PENSIONE

Tali aumenti periodici della base pen­sionabile incidono in maniera differente sull’am­montare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a se­conda del sistema di calcolo pensionistico applica­bile all’interessato, retributivo, misto e contributivo puro e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante.

Ebbene, nonostante la previsioni normativa accordi a tutti i sottufficiali sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti l’erogazione del suddetto beneficio (in presenza dei menzionati requisiti) di frequente non viene riconosciuto (soprattutto in ambito Marina Militare) a causa di un’interpretazione immotivata e purtroppo restrittiva. Ecco la risposta ricevuta da un nostro lettore congedatosi per inabilità con il grado di Primo Maresciallo della Marina Militare.  

“In relazione all’istanza in riferimento si precisa che, dalla ricostruzione sistematica delle norme succedutesi nel tempo, emerge che i “sei scatti” ai fini della buonuscita possono essere attribuiti ai Sottufficiali appartenenti alle Forze Armate qualora all’atto del collocamento in  congedo per riforma rivestano il grado apicale o siano stati iscritti nei quadri di avanzamento, ovvero siano stati giudicati idonei non promossi.”

Parrebbe, dunque, che al personale militare congedatosi per inabilità che non ricopra il grado apicale non siano riconosciuti i sei scatti previsti dalla Legge. Si tratta di una problematica ormai diffusa, che con ogni probabilità coinvolgerà l’Istituto previdenziale in numerosi procedimenti amministrativi, con particolare riferimento al personale congedatosi dopo l’entrata in vigore del riordino delle carriere del 2017 che ha istituito il grado di Luogotenente (prima semplicemente qualifica) e che quindi si sono congedati non rivestendo il grado apicale.

E’ evidente che la mancata erogazione dei sei scatti comporti un danno evidente sulla (sempre di più) esigua pensione dei sottufficiali che andranno in congedo. Siamo certi che torneremo a parlare di questo argomento in futuro.

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