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PENSIONI MILITARI, ECCO COSA CAMBIERA’ NEL 2016

Anche il personale appartenente a Esercito,
Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello
Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco dovrà
lavorare 4 mesi in piu’ a partire dal prossimo 1° gennaio.  

Com’è noto i lavoratori nelle forze armate ad
ordinamento militare e civile mantengono requisiti previdenziali diversi da
quelle generali vigenti nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive
dell’assicurazione generale obbligatoria in virtu’ delle specificità del
settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate
dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Ma questi
requisiti devono essere comunque adeguati, in sintonia con quanto accade nei
confronti degli altri lavoratori iscritti alla previdenza pubblica
obbligatoria, alla speranza di vita.
Pertanto, sia per le prestazioni di vecchiaia che
per quelle di anzianita’ bisognerà restare in servizio 4 mesi in più atteso che
il Decreto 16 Dicembre 2014 ha determinato in tale misura lo scatto
per il triennio 2016-2018.
Gli effetti dell’adeguamento sono mostrati nella
tabella.

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Per quando riguarda il trattamento di vecchiaia si ricorda che questo
può essere conseguito al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza
in servizio
 prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione
della qualifica e del grado congiuntamente al requisito contributivo
previsto per la generalità dei lavoratori
, 20 anni di contributi. Resta
inteso che il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza
di vita solo nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età
risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di
anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. In caso contrario
il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia
dovrà essere incrementato di 4 mesi nel triennio 2016-2018.

Anche i requisiti per la pensione di
anzianita’
 subiranno lo slittamento. Dal 2016 si potrà accedere al
trattamento anticipato al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 40
anni e 7 mesi
 indipendentemente dall’età anagrafica oppure al
raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con
un’età di almeno 57 anni e 7 mesi;  
Nei confronti del personale in parola, inoltre,
continuerà a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra
perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del
primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile. Si ricorda però
che per coloro che accedono alla pensione di anzianita’ indipendentemente
dall’età anagrafica il differimento sarà di 15 mesi (cfr: messaggio
inps 545/2013).

[PENSIONI OGGI]

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