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PENSIONI MILITARI E FORZE DI POLIZIA: ECCO LA RISPOSTA DELL’INPS ALLA RICHIESTA DI RICALCOLO

Pubblichiamo la risposta dell’INPS al sindacato di polizia SIULP in merito al quesito circa la correttezza del calcolo pensionistico operato a favore di un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri (in quiescenza nell’anno 2013) che lamentava un’erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della quota retributiva della propria pensione, confermando l’aliquota pensionistica dello 0,35600 per una anzianità contributiva pari ad anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, in un sistema di calcolo misto della pensione, così come calcolata dall’applicativo. Un parere che sicuramente lascia l’amaro in bocca a molti militari e che, di fatto, non spiega il motivo per il quale è stato, prima facie, ricalcolato l’importo della pensione del sottufficiale dell’Arma secondo quanto dallo stesso richiesto nel ricorso. Ecco di seguito la risposta dell’INPS alla quale, comunque, conseguiranno nei prossimi mesi le pronunce delle Corte dei Conti territoriali interessate dalla vicenda.

“In esito allo problematica sollevata, si comunica che questo istituto ha provveduto a confermare la correttezza del calcolo pensionistico operato dall’applicativo S7 nel caso rappresentato dell’articolo pubblicato in data 22/12/2016 sul sito web: http:infodifesa.it/pensioni-militari-inps-deve-rifare-i-conti, laddove un sottufficiale dell’Ama dei Carabinieri (in quiescenza nell’anno 2013) lamentava un’erronea applicazione della percentuale necessaria per la formazione della base pensionabile della quota retributiva della propria pensione, confermando l’aliquota pensionistica dello 0,35600 per una anzianità contributiva pari ad anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, in un sistema di calcolo misto della pensione, così come calcolata dall’applicativo.

Da una corretta disamina del caso infatti, il suddetto sottufficiale è risultato non destinatario del disposto di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/2973, atteso che lo stesso non è cessato nell’arco temporale previsto dal suddetto articolo “almeno 15 e non più di 20 anni di servizio utile” bensì con una anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni (servirlo utile) di anni 35 e mesi 3.

Con riferimento, poi, a quanto riportato nell’articolo sopra menzionato, si allega una disamina, si spera esaustiva e definitiva, della problematica posta all’esame di questa Direzione Centrale, con riferimento al personale della Polizia di Stato.

Come noto a seguita delle intervenute riforme pensionistiche, in primis della legge n. 335/1995, che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo, ogni lavoratore risulta destinatario di un diverso sistema di calcolo delle pensione in base alla anzianità contributiva dallo stesso posseduta al 31/12/2995.

Por quanto concerne l’applicazione delle percentuali di pensionabilità nel sistema retributivo, il T.U. (DPR n. 1092/1973) opera una distinzione fra personale civile (art. 44) e personale militare (art. 54), per quanto concerne la misura del trattamento normale.

Con riferimento al personale appartenente alla Polizia di Stato, per l’individuazione delle suddette aliquote è necessario ricordare lo status degli appartenenti alla P.S. prima e dopo l’entrata in vigore della legge n. 121/1981 (c.d. smilitarizzazione). Il personale appartenente al ruolo degli agenti, degli assistenti, del sovrintendenti, e degli ispettori provenienti dai Disciolto Corpo delle Guardie di P.S. sino a 15 anni, matura il 35% (2,333 * 15), per arrivare a 20 anni con il 44%; quindi, dal 21° anno si applica il 3,60% a tutto il 31/12/1997; dal 01/01/1998 al 31/12/2011, il 2%; e dal 01/01/2012, per le anzianità a servizio maturate da tale data, il contributivo pro-rata (no aliquota). A tale personale non si applica il disposto dell’art. 54 DPR n, 1092/1973, dal momento che opera l’art. 7, c. 1 della legge n. 569/1982, che prevede l’applicazione dell’art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

A tale personale si applica il 3,60% dai 21° anno di servizio, come il personale militare. In altri termini, al personale della Polizia di Stato (personale civile ad ordinamento speciale) non sono applicabili le “norme militari”, se non specificatamente previsto.

E’ di tutta evidenza – conclude la nota–  che per il personale assunto dopo il 25/06/1982 – in assenza dl servizi progressi da ricongiungere/computare, destinatario dei sistema misto per ovvie ragioni di servizio, dai 01/01/1996 non troveranno più applicazione le aliquote pensionistiche. Ciò premesso, in un sistema di calcolo misto, (applicabile, come detto, alla quasi totalità dei personale assunto dopo la data del 25/06/1982) qualora intervenisse la cessazione dal servizio con diritto a pensione con una anzianità di servizio di anni 15 e mesi 4 al 31/12/1995, la corretta aliquota pensionistica da applicare è 0,35600, cosi come avviene per il sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri.”

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