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PENSIONI MILITARI E FORZE DI POLIZIA, ASSEGNO PIU’ RICCO SOLO PER I LAVORATORI ANZIANI

(di Davide Grasso) – Lo
scorso mese l’Inps ha diffuso un dossier secondo il quale il sistema di calcolo
della pensione per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso
pubblico sarebbe piu’ generoso rispetto a quello di molti altri lavoratori del
comparto privato e dei dipendenti pubblici civili.

Il decreto legislativo
165/1997 riconosce infatti una serie di agevolazioni che si estendono anche alle
modalità di calcolo dell’assegno. Ma si tratta di benefici risalenti al passato
che attualmente sono stati ridimensionati dal passaggio al sistema di
calcolo contributivo
 e pertanto, a ben vedere, sono in grado di
produrre “vantaggi” solo per i lavoratori anziani, quelli piu’
prossimi all’età
pensionabile
. Vediamo perchè.
La
pensione per i lavoratori del comparto è in linea di massi­ma composta di tre
quote: quota A determinata con il sistema
retributivo
 sino al 31 dicembre 1992quota
B
 sempre determinata con il sistema
retributivo
 sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31
dicembre 2011 se c’erano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995); quota
C
 calcolata con il sistema
contributivo
 dal 1° gennaio 1996 (o dal 1° gennaio 2012 se c’erano
almeno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).
Sotto
il profilo della misura della pensione, i lavoratori del comparto sicurezza fru­iscono
di un sistema di cal­colo privilegiato della quo­ta di pensione
retributiva 
mutuato in buona parte dalle regole vigenti per il
personale civile dello Stato (dipendenti delle amministrazioni dello Stato,
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
universitarie). Le aliquote di rendimento applicate sono infatti del 2,33% per
i primi 15 anni di anzianità contributiva e dell’1,8% tra il 16° ed
il 20° anno di servizio, le stesse previste per i dipendenti dello stato, ma
poi divergono da questi ultimi per salire al 2,25% dal 21°
anno in poi (3,60% per il personale con grado di ufficiale e di
dirigente). Tali aliquote si applicano però sulle anzianità maturate sino al 31
dicembre 1997
 mentre su quelle successive si applica un ben piu’
modesto 2% per ogni anno di anzianità di servizio, fermo restando sempre un
tetto massimo pari all’80% della base pensionabile.

Il
massimo privilegio si ma­nifesta però nella quota di pen­sione relativa alle
anzia­nità accreditate fino al 31 dicembre 1992 con la retri­buzione
media pensionabile che, non solo coincide con la retribuzione derivante
dall’ultimo cedolino, ma è anche maggiorata del 18% (agli
altri lavoratori dipen­denti è pari alla media degli ultimi cinque anni e senza
alcuna maggiorazione) e senza che vi sia alcun tetto retributivo, che invece è
stato introdotto ed allineato a quello vigente per gli altri lavoratori del
settore privato a partire dal 1° gennaio 1998.

Queste
norme sostanzialmente si traducono (o meglio si traducevano) nella possibilità
di agguantare una pensione elevata con una contribuzione piu’ bassa rispetto
alla generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato. Ma come si
diceva all’inizio, sono i lavoratori piu’ anziani a trarre il maggior beneficio
da queste regole, perchè hanno una porzione piu’ ampia dell’assegno calcolato
con il sistema retributivo e solo una piccola parte calcolata con quello contributivo.
In larga parte poi si tratta di personale già in pensione sul quale sarà molto
difficile – se non impossibile – intervenire. I giovani, cioè coloro che sono
entrati in servizio a partire dal 1° gennaio 1996 e che hanno
l’intero assegno calcolato con il contributivo, sono tagliati fuori da questi
benefici; e si troveranno una pensione piu’ magra, frutto dell’applicazione
delle medesime regole di calcolo previste per i lavoratori dipendenti. Questo
l’Inps non lo dice chiaramente ma è bene comunque tenerlo a mente. 

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