Pensioni

Pensioni militari: 2,44% riconosciuto anche a chi aveva meno di 15 anni di servizio al 1995. Ecco l’orientamento dopo la sentenza delle sezioni riunite

Riportiamo lo stralcio di una recente sentenza della Corte dei Conti della Calabria sull’art.54, molto utile per comprendere qual è l’orientamento della magistratura contabile in seguito al pronunciamento delle Sezioni Riunite.

Il ricorrente ha richiesto alla Corte dei Conti della Regione Calabria l’accertamento del diritto alla corretta applicazione dell’aliquota del 44% ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell’errata applicazione dell’aliquota del 35% ex art. 44, comma 1 dello stesso TU del 1973, con conseguente ordine di ricalcolo e di ogni ulteriore diritto connesso e consequenziale.

Orbene, si tratta di stabilire se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della L. n. 335/1995, in favore dei militari cessati dal servizio con oltre vent’anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente con l’aliquota pari al 44% della base pensionabile di cui all’art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995 con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

La sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite, nello sciogliere il quesito sulla corretta interpretazione e portata applicativa della norma, esclude in maniera ferma che l’art. 54, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 1092/1973 (e la correlativa aliquota del 44%) sia norma applicabile in maniera generale e indifferenziata per tutto il personale militare, ma che occorre procedere dai tre dati letterali del

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio

2) concreta maturazione del diritto a pensione col possesso dei requisiti minimi di anzianità stabiliti nell’art. 52 dello stesso d.P.R.;

3) possesso, al momento della definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un’anzianità di almeno 15 anni e non più di venti.

Questo il campo, occorre individuare la ratio legis della riforma Dini del 1995 che interviene su di esso: essa va individuata – secondo l’organo nomofilattico della Corte dei conti – nel passaggio graduale dal sistema retributivo a quello contributivo e che il legislatore ha collocato nella quota di anni 18 di contributi al 31 dicembre 1995.

Ad avviso delle Sezioni Riunite, infatti, deve essere rimarcato che l’art. 54, comma 1 del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni di servizio e non più di 20 spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile, opera una fictio iuris nel senso che gli viene liquidata una pensione come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettiva. Sennonché, avvertono le Sezioni Riunite, tale finzione opera una sostanziale deroga al principio di cui agli artt. 8 e 40 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973 (secondo cui la pensione va commisurata in via di principio alla durata del servizio prestato), con la conseguenza che quella disciplina non è applicabile fuori dal suo proprio contesto, e dunque ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 12 lett. a) della legge n. 335/1995 – ossia per la determinazione della quota retributiva del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Infine – vero punctum dolens nelle sentenze di merito che si sono occupate della questione – la corretta definizione dell’aliquota di rendimento.

La dirimente pronuncia delle Sezioni Riunite ha così argomentato, sempre movendo dal presupposto della radicale diversità dei due interventi di riforma, del 1973 e del 1995 che – con riferimento al personale militare andato in pensione con oltre 20 anni di servizio utile – hanno dovuto convivere dando luogo a disomogeneità e disallineamenti che hanno poi condotto ai contrasti giurisprudenziali cui la pronuncia n. 1/21 ha posto rimedio.

Deve essere valorizzata la circostanza che i 20 anni di servizio (su cui poggia l’impalcatura del d.P.R. n. 1092 del 1973) non conservano più, nel 1995, uno specifico significato. Infatti, se la riforma del 1973 aveva diviso idealmente il raggiungimento massimo dei 40 anni di anzianità contributiva in due segmenti ventennali, uguali ma disomogenei, attribuendo al primo ventennio un valore maggiore (i.e.: 44%), ciò era dovuto al fatto che in quel sistema i primi 20 anni di servizio erano rilevanti e fungevano da spartiacque. Con la riforma del 1995, per individuare il personale militare assoggettato al sistema misto, lo spartiacque è individuato nell’anzianità di 18 anni.

Ad avviso delle Sezioni Riunite, il rendimento del 2,20% annuo che si ottiene dividendo l’aliquota del 44% per i 20 anni di servizio – nella proiezione operata dal legislatore del 1995 – ha scarso rilievo pratico in quanto quel coefficiente non potrebbe mai essere applicato a chi, al 31.12.1995 vantava un’anzianità compresa tra i 18 e i 20 anni poiché costui – se così fosse – rientrerebbe a pieno titolo nel previgente sistema retributivo. “In altri termini, il coefficiente del 2,20% incorpora l’anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizioDalla disciplina del 1995 va, quindi ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17+364/365esimi, cioè 44/17,997= 2,445 per ogni anno”. ” (Sez. Riun. n. 1/21, pag. 37 penult. cpv. e 38 primo cpv.)

Da cui i seguenti principi di diritto:

La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2, 44%.

Conseguentemente:

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore ai 15 anni”.

Con riguardo alla fattispecie di causa, il sig. S. D., alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità di 14 anni e mesi 0; dunque un’anzianità inferiore ai 18 anni di servizio e di conseguenza il suo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in effetti è avvenuto, in base al sistema misto previsto dal nuovo ordinamento.

Alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2021, la domanda può trovare accoglimento parziale.

Deve infatti essere valorizzata la circostanza secondo cui al ricorrente in ogni caso non può essere riconosciuta l’aliquota del 35% applicata dall’INPS in quanto norma rivolta al personale civile dello Stato.

Deve altresì essere valorizzata l’ulteriore circostanza che il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di una modificatio in peius per coloro che, come il ricorrente, vantavano al 31.12.1995 un’anzianità di servizio inferiore ai 15 anni che devono essere comunque computati ai fini del computo della quota A) secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 54 cit.) ai sensi dell’art. 1, comma 12 lett. a )della legge 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite cit.

Del resto, per quanto criptica sul punto, una lettura costituzionalmente orientata del decisum delle Sezioni Riunite, impone all’interprete di non dare vita a trattamenti differenziati a fronte del medesimo presupposto fattuale.

Avendo il ricorrente chiesto funditus l’applicazione di un coefficiente di rendimento del 2,93% annuo, il riconoscimento in suo favore del diverso coefficiente del 2,44% deve essere considerato ricompreso implicitamente nella domanda (il più comprende il meno), senza che rilevi in senso contrario la circostanza che egli non avesse maturato al 31.12.1995 i 15 anni di servizio utile che deve essere comunque valorizzata ai fini del computo della quota A) di pensione.

In conclusione, al S. D., ai fini del computo della Quota A) di pensione deve essere applicato il coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

La novità della questione trattata, così come interpretata alla luce della recente sentenza n. 1/21 della Sezioni Riunite di questa Corte giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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