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Oltraggio a pubblico ufficiale: niente più giustificazioni

(di Paolo Remer) – Più severità contro chi offende le forze dell’ordine: nel decreto sicurezza bis è stato inserito un emendamento che impedisce ai giudici di ritenere “di particolare tenuità” i reati di oltraggio a pubblico ufficiale. Finora, gli autori avevano parecchie possibilità di cavarsela da queste accuse quando il giudice le riteneva lievi ed occasionali; d’ora in poi, invece, niente più giustificazioni di questo genere perché sarà vietato ai giudici applicarle.

La norma è stata inserita su iniziativa del deputato della Lega Gianni Tonelli ed è già stata approvata martedì scorso dalla Commissione Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati. Oggi, il testo dell’intero decreto sicurezza bis arriva alla Camera ed inizia la discussione in aula parlamentare; il voto è atteso in settimana, subito dopo ci sarà il passaggio in Senato per ottenere l’approvazione finale entro luglio.

Il provvedimento in arrivo comprende non solo il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma anche quelli di violenzaminaccia o resistenza[1] nei loro confronti: riguarderà quindi tutti i fenomeni di offese ed aggressioni commesse in danno del personale delle forze di Polizia, sia nelle manifestazioni pubbliche o sportive, dove si registrano gli episodi più eclatanti, sia quando si verificano offese o reazioni violente commesse nell’ambito dei normali controlli di polizia su strada o in occasione di interventi. Il decreto, nella versione iniziale di giugno, prima dell’emendamento, si limitava ad intervenire solo sui reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, mentre ora questa modifica lo ha allargato a tutte le fattispecie di reato di questo genere, senza limitazioni.

«Da ora chi sputa su una divisa ne dovrà rispondere»: l’on. Tonelli spiega con questo esempio il contenuto del provvedimento da lui introdotto, ed aggiunge che la norma intende tutelare l’operato delle forze dell’ordine, mettendole al riparo da offese e aggressioni, ma anche punire i colpevoli più severamente di quanto non sia accaduto fino ad oggi.

Come si arriva a questo risultato? La norma non interviene inasprendo le pene e neppure allargando le ipotesi punibili, ma più semplicemente eliminando un “tappo” che impediva ai processi di arrivare alla condanna per questi casi ed anzi impediva la loro stessa celebrazione. Gli autori di questi reati potevano evitare l’accusa in un modo molto facile: la punibilità era esclusa se il loro comportamento veniva giudicato non grave ed occasionale o, meglio “di particolare tenuità“.

Tecnicamente, la norma interviene su una norma del codice penale [2] finora spesso utilizzata dai giudici per impedire la punibilità in casi del genere: episodi simili, piuttosto frequenti e spesso riportati dalle cronache, venivano infatti ritenuti “di particolare tenuità”, cioè estremamente lievi. Questo giudizio impediva l’esercizio dell’azione penale e quindi la possibilità di instaurare il processo in modo da arrivare alla sentenza di condanna. In sostanza, molti casi di oltraggio denunciati dalle forze dell’ordine non arrivavano neppure a processo perché venivano archiviati in partenza (dal gip su richiesta del pm) applicando questa norma. Ora, questa possibilità viene esclusa, proprio per impedire che gli oltraggi e le altre forme di reazione contro gli appartenenti alle forze dell’ordine in servizio non siano adeguatamente punite.

note

[1] Art. 341 bis Cod. pen. “Oltraggio a pubblico ufficiale”; art. 336 Cod. pen. “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”; art. 337 Cod. pen. “Resistenza a pubblico ufficiale”.

[2] Art. 131 bis Cod. pen. “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

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