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NEOPAPÀ FINANZIERE: «AUMENTATEMI LO STIPENDIO, LO PREVEDE UN REGIO DECRETO DEL ’37»

Per la terza volta
in pochi giorni il Tar ha respinto un ricorso presentato da un gruppo di
militari della Guardia di Finanza assegnati a differenti reparti territoriali
del Veneto.

Al centro del contenzioso, che opponeva 13 finanzieri al ministero
e al comando generale delle Fiamme Gialle, lo scatto dello stipendio
biennale del 2,5% previsto per la nascita di un figlio
. I ricorrenti infatti
domandavano la concessione di questo beneficio, la cui
istituzione è in effetti piuttosto risalente nel tempo: si parla di un regio
decreto del 1937
. I giudici del Tar non hanno ritenuto di potere accogliere
una richiesta del genere.
Si legge nella
sentenza: “Il sistema retributivo del personale militare ove si collocavano i
benefici previsti dall’art. 22 del RDL n. 1542 del 1937 (che stabiliva che “nei
riguardi dei dipendenti delle amministrazioni statali, comprese quelle con
ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile,
secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di
maturazione alla data di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui
avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso
dal 1° del mese successivo”) e dall’art. 16, IV comma del DL n.283 del 1981
(che prevedeva che “ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali
per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si
conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento
della classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione
economica”) ha successivamente subito
una profonda modifica normativa con l’art. 1, III comma del DL n. 379/1987
che
prevede che per il personale militare “il valore per classi e scatti in godimento
al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di
classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione
individuale di anzianità” (c.d. R.I.A.): tale
disposizione ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con
il nuovo istituto della “retribuzione individuale di anzianità”, con la conseguenza
che, alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica, la nuova normativa
appare incompatibile con le previsioni della precedente normativa sullo scatto
anticipato per sopravvenienza di figlio
“.

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