Senza categoria

MILITARI, SALVA LA PENSIONE PRIVILEGIATA E L’EQUO INDENNIZZO DEL COMPARTO DIFESA

(di Davide Grasso) – Per i dipendenti statali
e gli altri pubblici funzionari civili non esistono ormai più gli istituti
conosciuti sotto il nome del rimborso
delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della
pensione privilegiata. 
E’ quanto ha previsto la Riforma Fornero del 2011 che ha attribuito da un
lato la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di
servizio all’Inail e, dall’altro, ha abrogato questi istituti.

L’equo
indennizzo e la pensione privilegiata sono comunque rimasti in vigore nei
confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e
Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria)
e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso
pubblico.
In particolare
la pensione di privilegio spetta ai militari che riportino infermità
o lesioni dipendenti da causa di servizio
, ascrivibili ad una delle
categorie previste dalla Tab. A annessa al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra (Dpr 915/78). Il diritto alla pensione di privilegio è
imprescrittibile anche se la legge impone, a pena di decadenza, che gli
interessati presentino domanda, durante il servizio o entro i cinque
anni
 dal congedo o dal collocamento a riposo, per l’accertamento
che l’infermità sia dipesa da causa di servizio
 (art. 169 d.P.R.
1092/73). Se l’invalidità sia derivata da parkinsonismo, il termine èdecennale.
Sul punto si
ricorda che la Consulta, con la recente sentenza 323/08, ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 169 del d.P.R. 1092/73 “nella parte in cui
non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione
dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda
di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai
fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra
dalla manifestazione della malattia stessa”.
Per quanto
riguarda l’equo indennizzo, si tratta di un beneficio economico di
natura risarcitoria, una tantum, che viene corrisposto al
dipendente che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio
ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A e B annesse al d.P.R. 915/78.
L’indennità può essere corrisposta a prescindere dall’eventuale contemporanea o
successiva concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità
menomante. La domanda volta a conseguire il beneficio deve essere presentata
non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di
notifica o di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della
dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio.
La Salvaguardia
per i dipendenti civili.
 Anche se
questi istituti sono stati aboliti dalla legge 214/2011 nei confronti dei
dipendenti civili dello stato c’è una specifica salvaguardia. Se la malattia si
manifesta o si evidenzia entro il 6 dicembre 2016 (6 dicembre
2021 se derivante da parkinsonismo) i lavoratori statali civili possono ancora
beneficiare della normativa antecedente alla riforma Fornero. 
La Circolare Inps 37/2012 ha infatti
consentito ai lavoratori iscritti agli ex istituti di previdenza pubblica (come
i dipendenti degli enti locali, i sanitari, gli insegnanti di asilo, gli
ufficiali giudiziari) e agli iscritti alla Cassa statale, la possibilità di ricorrere
all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata nei casi in cui non siano
scaduti i termini per la domanda di prestazione.  
E al
riguardo tali termini sono: a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque
anni
 dalla cessazione dal servizio; b) per gli iscritti alla CTPS,
cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora
l’infermità sia derivata da parkinsonismo.
Inoltre
nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità,
della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun
termine.

La normativa
previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche con riferimento ai
procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione
privilegiata
 già avviati alla data del 6 dicembre 2011 e nelle ipotesi
di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti
anteriormente al 6 dicembre 2011.

Lascia un commento

error: ll Contenuto è protetto