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MILITARI E FORZE DI POLIZIA: NUOVO REGIME PENSIONISTICO INTRODOTTO DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2015

E’ ben noto come con la riforma Monti-Fornero di
fine 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia stato esteso il sistema
contributivo pro rata anche nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre
1995 avevano almeno 18 anni di contributi, e che fino a quel momento
avevano una pensione calcolata esclusivamente con le regole del sistema
retributivo.

Tuttavia, il cumulo del beneficio del retributivo in
vigore a tutto il 2011, con l’applicazione di 5 volte l’ultimo montante
retributivo e la valorizzazione delle anzianità maturate tra il 1° gennaio 2012
e la data di cessazione, aveva comportato un trattamento pensionistico più
elevato rispetto a quello che sarebbe spettato con l’applicazione delle regole
di calcolo previgenti la riforma, con particolare riguardo a quei lavoratori
che al 2011 potevano vantare anzianità contributive molto elevate.
L’ultima legge di stabilità è intervenuta per
mettere un limite a questo istituto, prevedendo che «in ogni caso, l’importo
complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe
stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima della
riforma.
Infatti, la legge di stabilità 2015, all’articolo 1
comma 707 legge 190/2014, ha previsto che l’importo “complessivo del
trattamento pensionistico liquidato con le regole vigenti dal 1° gennaio 2012
non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle
regole di calcolo vigenti prima della riforma Fornero computando, ai fini della
determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva
necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da
quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la
data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della
prestazione stessa (superamento dell’80% della base contributiva, come
limite massimo dell’anzianità contributiva).
Al riguardo, su nostra sollecitazione, per una
autentica interpretazione della norma, l’Inps, con la circolare 74/2015
pubblicata il 10 aprile 2015, ha esplicitando la portata del comma 707
dell’articolo unico della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
In base alla circolare 74, l’istituto di previdenza
dovrà ora effettuare due conteggi: il primo applicando il sistema contributivo
dal 2012, il secondo applicando interamente il criterio retributivo, per poi
pagare la pensione di importo più basso.
Gli interessati, destinatari della norma, sono i
lavoratori che possono vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 e
che, quindi per effetto della Riforma Fornero, vedono l’assegno determinato con
il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo pro-rata sulle
anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 in poi.
L’Inps stabilisce che, per determinare il tetto,
bisogna effettuare un doppio calcolo:
  • in primo luogo si
    deve determinare l’importo del trattamento che dovrebbe essere corrisposto
    con le regole attuali (cioè retributivo sino al 2011 e contributivo dal
    2012);
  • in secondo luogo,
    poi, bisogna verificare l’importo, per così dire “virtuale”, dell’assegno
    che sarebbe stato conseguito applicando interamente il criterio
    retributivo anche alle quote di anzianità maturate dopo il 2011.
L’importo minore tra il confronto dei due sistemi
sarà quello da mettere in pagamento.
In pratica se il valore dell’assegno, determinato
con le regole attuali, sarà inferiore a quello determinato con le regole
retributive l’assegno non subirà alcuna penalità, in caso contrario dovrà
essere corrisposto il trattamento determinato con il secondo sistema di
calcolo.
Ai fini della determinazione dell’importo
retributivo virtuale il legislatore supera però il concetto di massima
anzianità contributiva valorizzabile. Si garantisce cioè che l’importo del
trattamento possa andare anche oltre quello che sarebbe stato liquidato con
l’applicazione tout court del vecchio sistema retributivo (80%).
L’anzianità contributiva valorizzabile è pari a
quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione che deve
essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il
lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.
Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori
conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi
quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella
di effettiva corresponsione della pensione”
In pratica viene prevista la valorizzazione di tutti
i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a
quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta
dell’interessato, potrebbe essere volutamente posticipata rispetto alla data di
maturazione del diritto a pensione.
E verrà quindi meno il limite massimo dell’80,00%
della Base pensionabile, con il risultato che il periodo necessario alla
riscossione della pensione resterà computando l’1,80% per dirigenti o
dipendenti assunti nella Polizia di Stato dal 25 giugno 1982 o il 2,00% per il
restante personale proveniente dal disciolto corpo di Guardia di PS.
Il doppio calcolo ha effetto retroattivo nel senso
che si applica non solo ai trattamenti pensionistici che hanno decorrenza
successiva al 2014, ma anche a quelli già liquidati in precedenza, con effetto,
tuttavia, dal 2015.

I
pensionati che sono usciti nel periodo 2012-2014 , se il valore dell’assegno
della pensione determinato con le regole attuali sarà inferiore a quello
determinato con le regole retributive l’assegno non subirà alcuna penalità, in
caso contrario dovrà essere messo in pagamento l’importo determinato con il
secondo sistema di calcolo.
I risparmi che potranno derivare da questo nuovo
metodo, dovranno confluire in un apposito fondo gestito dall’Inps finalizzato a
garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di
particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con decreto
In breve, a scopo riassuntivo, si possono formulare
le seguenti considerazioni :
1.    
I destinatari
dell’emendamento sono solo coloro che hanno già maturato i 18 anni al
31/12/1995 e pertanto destinatari del sistema retributivo.
2.   
Questi, con la riforma
Fornero, si sono visti applicare, per le anzianità maturate dopo il 31/12/2011,
il sistema contributivo pro-rata che gli consentiva di incrementare l’assegno
pensionistico, qualora già maturato il massimo della pensione ovvero l’80,00%
della base pensionabile del sistema retributivo.
3.   
Per il suddetto
personale della Polizia di stato, il passaggio al sistema contributivo
dall’1/1/2012 oltre a consentire l’incremento di cui al punto 2 ( parte
contributiva pro-rata) ha visto applicarsi il beneficio di cui all’articolo 3
comma 7 del D.L.vo 165/1997 (c.d. moltiplicatore qualora cessato per limiti di
età).
4.   
L’emendamento riguarda
sia le cessazione dal 2015 sia i trattamenti già in vigore ma con effetto dalla
stessa data (2015). Ciò premesso gi effetti della modifica legislativa ultima
sono i seguenti:
a) La norma prevede che si effettui la comparazione
dei due trattamenti pensionistici:
• il trattamento in vigore con il pro-rata
• il trattamento che si sarebbe determinato (ante Fornero) con il
sistema prima in vigore (retributivo) comprensivo
della valorizzazione di tutti i periodi lavorati
2.   
b)  Il
trattamento di cui al punto 1 non può essere superiore al punto 2
3.   
c)  Nelle ipotesi
in cui al 31/12/2011 non si fosse maturata l’anzianità massima, ovvero
l’80,00%, della base pensionabile la norma consente di maturare l’aliquota fino
alla data di cessazione anche oltre il massimo dell’80,00%.
Esempio se al 31/12/2011 un soggetto ha maturato
l’80,00% della base pensionabile ed è cessato al 31/12/2012, la norma gli
consente di calcolare sul trattamento la parte di aliquota di rendimento per
ogni anno di servizio fino alla cessazione, (1,80% dirigenti o dipendenti
assunti nella Polizia di Stato dal 25 giugno 1982 o del 2,00% per il restante
personale proveniente dal disciolto corpo di Guardia di PS ), e pertanto
l’aliquota di pensionabilità si incrementerà anno per anno sino al momento
della cessazione dal servizio ( 1,80%o 2,00% per ciascun ulteriore anno di
permanenza in servizio).
Alla fine, rispetto al trattamento spettante in base
alla legge Foriero, verrà liquidato il trattamento meno favorevole.

Effetti
particolari per Polizia di Stato
1. La norma comporta che con effetto dal 2015 anche
per i trattamenti in vigore, il c.d. moltiplicatore non avrà effetti laddove il
calcolo retributivo sia inferiore al calcolo pro-rata e pertanto occorrerà
applicare sui trattamenti i benefici della previgente normativa ( del sistema
retributivo):
a) per i Dirigenti Generali si farà il confronto tra
la pensione in godimento con il pro rata compreso il moltiplicatore, con il
trattamento da determinare con il sistema retributivo integrando l’aliquota di
pensionabilità fino alla data di cessazione. Si liquiderà il trattamento meno
favorevole;
b) per Direttivi e Dirigenti già in servizio al
25/6/1982: si farà il confronto tra la pensione in godimento con il pro- rata
compreso il cd moltiplicatore e il coefficiente dei 65 anni, con il trattamento
da determinare con il sistema retributivo ( + 4 scatti ). Si liquiderà il
trattamento meno favorevole;
c) per il restante personale e Dirigenti e Direttivi
assunti dopo 25/6/1982( appartenenti al sistema retributivo) si opererà la
comparazione e si liquiderà il trattamento più basso tra l’eventuale incremento
fino all’aliquota di rendimento fino alla data di cessazione e quello in
godimento con il sistema contributo pro-rata + eventualmente il cd.
moltiplicatore applicato se cessato per limiti di età e si liquiderà il
trattamento meno favorevole.
Lo
stesso sistema verrà applicato per coloro che cesseranno dal 2015
. (Comparazione dei due trattamenti con i due
sistemi e con i relativi benefici applicabili alle qualifiche, anche in questi
casi i liquiderà il trattamento meno favorevole).
Nell’apposita sezione del nostro sito sono
visionabili la circolare del Dipartimento della P.S. n. 333/h/g/55 del
20/04/2015 e la circolare inps n. 74 del 10/aprile/2015. 

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