MILITARI E FORZE DI POLIZIA, DDL SUI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI: PROCEDURA SEMPLIFICATA E TRASPARENTE, GRADUATORIE ED ELENCO POSIZIONI APERTE
Il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha, sin dal giorno primo giorno alla guida del dicastero, sottolineato l’importanza di favorire “i ricongiungimenti familiari”. A tal proposito il Movimento Cinque Stelle ha presentato un disegno di legge recante nuove “Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e trasferimento a domanda e d’autorità nelle Forze armate” che di seguito vi illustriamo.
Lo stato giuridico del personale del comparto difesa e sicurezza è articolato in un complesso di doveri e diritti assolutamente singolare, differente, nella sostanza, rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici. Tale «specificità» è sancita dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. In assenza di una specifica disciplina normativa sui trasferimenti, ogni Forza armata ha adottato, in totale autonomia, proprie regole interne, con conseguente disparità di trattamento tra appartenenti alle diverse amministrazioni militari ed enorme potere discrezionale nella decisione sui trasferimenti da parte delle stesse amministrazioni.
Se da un lato è comprensibile che il trasferimento d’autorità, cioè quello esercitato nell’esclusivo interesse dell’amministrazione militare, non possa essere soggetto ad una disciplina particolarmente stringente, non è altrettanto accettabile che i trasferimenti a domanda, cioè quelli richiesti dal personale per proprie esigenze, avvengano in maniera totalmente arbitraria.
In questo quadro normativo, appare evidente la necessità di introdurre delle norme a tutela del comparto difesa e sicurezza, che tendano ad equilibrare la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto alle legittime richieste ed aspettative del dipendente.
L’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, riconosce al coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio, il diritto «ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina», qualora lo stesso sia impiegato presso una delle amministrazioni pubbliche, espressamente indicate dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Questo importante istituto ha il chiaro obiettivo di tutelare la stabilità e la serenità della famiglia, diritto fondamentale sancito dall’articolo 29 della Carta costituzionale, evitando gravi traumi famigliari in relazione a quelle categorie di dipendenti pubblici, maggiormente soggette a trasferimenti di sede. La tutela, peraltro, è reciproca, dato che le conseguenze di uno smembramento famigliare potrebbero incidere negativamente anche sul servizio del militare o appartenente alle Forze di polizia, oltre che sulla sua famiglia. La norma, tuttavia, dispone soltanto in relazione all’ipotesi del trasferimento del «coniuge convivente» che sia impiegato in un’amministrazione dello Stato allorquando il militare o l’appartenente alle Forze dell’ordine sia trasferito d’autorità, escludendo invece il caso in cui sia quest’ultimo a chiedere il trasferimento per congiungersi alla propria famiglia.
L’articolo 1 del disegno di legge presentato da Movimento 5 Stelle prevede che per il personale coniugato o unito civilmente con altro dipendente dell’amministrazione statale, sia riconosciuto il diritto, previa domanda, al congiungimento, che avverrà entro una distanza di 50 chilometri dal comune dove presta servizio il più alto in grado dei due coniugi o conviventi, ovvero, qualora gli stessi abbiano parità di grado, quello con anzianità di grado maggiore. Ai sensi del comma 2, è previsto che qualora non sia disponibile una sede di servizio entro 50 chilometri, anche per motivi di incompatibilità o legati al profilo d’impiego del dipendente, il trasferimento avvenga nella sede più vicina. In ogni caso, in considerazione delle esigenze dell’amministrazione, è consentito disporre il trasferimento in una sede differente, previo consenso dell’interessato. Il disegno di legge propone inoltre una disciplina più chiara e trasparente nell’adozione del trasferimento a domanda e d’autorità da parte delle amministrazioni militari.
L’articolo 2 del disegno di legge dispone impone, con cadenza semestrale, alle amministrazioni mili tari di diramare un avviso contenente l’elenco delle posizioni disponibili, divise per sedi, fino al grado di tenente colonnello, escludendo quelle relative al comando degli enti. In aggiunta, è rimesso alla facoltà delle amministrazioni suddividere tali posizioni per grado, ruolo, categoria, specialità, qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni. È riconosciuto il diritto, ai militari interessati, di concorrere per tutte le posizioni rispetto alle quali siano in possesso dei requisiti, in ordine di preferenza. Le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso.
Inoltre, il medesimo articolo dispone il divieto, per tutti i militari fino al grado di tenente colonnello, di essere trasferiti d’autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, dall’ultimo trasferimento o dal termine dell’aspettativa di cui all’articolo 903, salvo che nei casi dell’assegnazione del comando di un ente, del compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l’avanzamento, di consenso dell’interessato, di incompatibilità ambientale o qualora si verifichi la chiusura della sede dove il militare è assegnato.
Le amministrazioni sono comunque libere, in considerazione delle proprie esigenze di servizio, di procedere a ripianare d’autorità le posizioni vacanti, una volta esperito almeno un tentativo di assegnare quelle posizioni a domanda. In tal modo viene preservata l’autonomia d’impiego dell’amministrazione che può colmare la vacanza ricorrendo al trasferimento d’autorità, previo accerta mento dell’inesistenza di personale interessato ad essere trasferito volontariamente.
Grazie a tale clausola si scongiura il rischio che, in presenza di personale interessato al trasferimento, si debba imporre a qualcun altro il trasferimento d’autorità con conseguente disagio per sé e per i propri famigliari; allo stesso tempo, si riduce al minimo l’erogazione dell’indennità di trasferimento, disciplinata dalla legge n. 86 del 2001 e legata ai trasferimenti d’autorità.
Nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, è prevista l’adozione con decreto di un «regolamento sui trasferimenti a domanda delle Forze armate» al fine di disciplinarne le graduatorie in conformità alle già descritte disposizioni, fissandone altresì i criteri e punteggi in riferimento all’anzianità di servizio, al numero di figli e all’eventuale presenza di gravi patologie all’interno del nucleo famigliare. Ulteriori criteri e punteggi saranno attribuiti a seconda della presenza del coniuge, o unito civilmente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da non meno di quattro anni entro una distanza massima di novanta chilometri dalla sede dell’ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento e in relazione al rendimento lavorativo, all’impiego in sedi disagiate e al numero dei trasferimenti di sede effettuati.