Avvocato Militare

Militare ha diritto ai permessi mensili retribuiti anche in presenza di ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza

Nel 2022, un Maggiore dell’Esercito originario di Agrigento ha fatto richiesta al Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito, per ottenere i benefici dell’art. 33, co. 3 della Legge n.104/1992. L’obiettivo era di prendersi cura di un proprio familiare che versava in gravi condizioni di disabilità.

Il Maggiore dell’Esercito ha dimostrato la necessità di assistere il familiare, sottolineando che gli altri familiari erano impossibilitati a occuparsi di lui per ragioni obiettive. Purtroppo, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha ritenuto l’istanza del militare non meritevole di accoglimento, sostenendo che lo status di militare comporta delle specificità e che l’Amministrazione ha la facoltà di valutare le ricadute organizzative sul servizio.

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Il Tar ha accolto il ricorso

I Giudici Amministrativi hanno sottolineato che

– che, ai sensi dell’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

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– che, per giurisprudenza costante, la norma attribuisce al lavoratore un vero e proprio diritto soggettivo ai permessi, che l’Amministrazione – ove sussistano i presupposti indicati dalla norma – non può negare sulla base di esigenze organizzative, non essendo demandata alcuna valutazione su dette opposte ragioni (Cons. Stato, sez. II, 30 marzo 2022 n. 2341; Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 5035/2017; n.3735/2018);

– che, a seguito della modifica disposta dall’art. 24 L. n. 183 del 2010, l’articolo in esame non contempla più, tra i requisiti per la concessione del beneficio, quelli della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, ma è improntato al principio del “referente unico” per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

– che il riconoscimento dei permessi mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. n. 104 del 1992 non presuppone, quindi, l’assenza di altri familiari che potrebbero farsi carico della assistenza alla persona disabile, ma solo la circostanza che gli altri familiari non ne usufruiscano (Cons. Stato sez. II, 19 agosto 2019, n. 5732; Sez. II, 07-07-2022, n. 5664);

– che, come ritenuto dal Consiglio di Stato nel respingere un appello dell’Amministrazione militare, basato su motivi analoghi a quelli su cui si fonda il provvedimento impugnato, “7.7 In ogni caso, anche a voler assegnare rilievo all’interesse della parte datoriale pubblica ad assicurare la corretta organizzazione ed il buon andamento del servizio (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2019 n. 5635), nel caso di specie la motivazione del provvedimento risulta eccessivamente generica.

7.8 L’amministrazione appellante, infatti, invoca esigenze addestrative, ma non chiarisce le ragioni per cui siffatte esigenze sarebbero ex se inconciliabili con la concessione del beneficio, consistente in tre giorni di permesso al mese, anche alla luce dell’effettivo impiego della dipendente nelle ordinarie turnazioni di lavoro e del ripristino del pieno organico del personale a seguito della revoca dell’analogo beneficio a favore dell’altro graduato che ne usufruiva” (Cons. Stato Sez. II, 07-07-2022, n. 5664);

Il TAR ha dunque accolto il ricorso condannando il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500 e rimborso spese generali e contributo unificato.

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