Avvocato Militare

Maresciallo punito dallo stesso Comandante cui era rivolta “l’offesa”. Consiglio di Stato “Violato principio di imparzialità”

Nel contesto lavorativo militare, risultano frequenti situazioni di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di militari che commettono comportamenti in violazione di leggi e regolamenti. Tuttavia è illegittimo che la sanzione sia emessa dalla stessa persona che ha subito diretta offesa causata dal comportamento del militare. Proprio in merito a tale questione, il Consiglio di Stato ha recentemente emesso una sentenza che ribadisce come l’irrogazione di una sanzione disciplinare da parte del Comandante del Reparto, che è anche la persona offesa dai comportamenti contestati, violi il principio di imparzialità. Nel seguente articolo, approfondiremo tale problematica analizzando la sentenza.

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La sentenza del Consiglio di Stato

La recente sentenza del Consiglio di Stato in questione riguarda un ricorso presentato da un maresciallo capo della Guardia di Finanza in forza al Nucleo di Polizia tributaria avverso una sanzione disciplinare di “rimprovero” inflitta dal Comandante Provinciale.

Il comportamento sanzionato

Il comportamento sotteso all’irrogazione della sanzione era consistito nell’avere utilizzato “concetti che ledono la sensibilità e la dignità del citato superiore, non osservando nello specifico il preciso dovere del militare che impone la correttezza nel tratto” nell’ambito della richiesta di conferimento col Comandante Regionale del Lazio formulata ai sensi dell’art. 39 del Regolamento di disciplina militare (R.D.M.) per chiarire le ragioni delle divergenze già esternate sulla modalità operativa seguita dal personale del reparto nella compilazione dei verbali di verifica. In maggior dettaglio, egli ascriveva al proprio superiore gerarchico “[…] una serie di comportamenti che non rientrano tra quelli consoni agli Uomini, tanto più ai Militari ed a maggior ragione se Comandanti, per i quali una delle prime regole dovrebbe essere “assumersi le proprie responsabilità” e non cercare di nasconderle dietro a presunte colpe altrui […]”.

Principio di Terzietà

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso del maresciallo capo, sostenendo che l’irrogazione della sanzione disciplinare da parte dello stesso soggetto “offeso” violava il principio di terzietà e obiettività dell’azione amministrativa. Il Consiglio di Stato conferma questa decisione, richiamando la giurisprudenza consolidata che afferma l’importanza dei principi generali che sovrintendono a ogni procedimento sanzionatorio e disciplinare, compreso il principio di imparzialità sancito dall’articolo 97 della Costituzione italiana.

L’appello

Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedevano la riforma della sentenza di primo grado sostenendo che l’assenza di una norma specifica nel codice disciplinare militare che vieti la coincidenza tra il soggetto che accerta l’illecito e quello che infligge la sanzione rendeva legittima l’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, confermando che l’irrogazione della sanzione disciplinare da parte del Comandante del Reparto, che era anche la persona offesa dai giudizi e dagli apprezzamenti contestati, violava il principio di imparzialità. Il Collegio richiama il principio costituzionale e sottolinea che la competenza attribuita al Comandante del Reparto non può essere considerata tassativa quando egli stesso è la persona offesa dai comportamenti del militare.

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