Marescialli Capo delle Forze Armate: equiordinazione con i parigrado dell’Arma dei Carabinieri
L’equiordinazione costituisce un importante principio di diritto all’interno delle Forze Armate poiché permette di garantire ai militari parità, equità e neutralità. Una recente delibera del Cocer Esercito ha evidenziato alcune sperequazioni tra i Marescialli dell’Arma dei carabinieri ed i marescialli delle restanti Forze Armate.
Criteri e decorrenze per la promozione dei Marescialli Capo dell’Arma dei carabinieri
La promozione dei marescialli capo dell’Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 è regolata da alcuni criteri ben definiti, con decorrenze diverse in base a ciascuno. Il primo terzo degli iscritti viene promosso con decorrenza 01/01/2017, il secondo terzo con decorrenza 01/04/2017 e infine il restante terzo con decorrenza 01/07/2017.
Il Cocer Esercito delibera sull’art. 2251 comma 8 del COM
Il Cocer Esercito, prendendo in considerazione l’articolo 2251 comma 8 del COM, ha deliberato che i marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non promossi sono inclusi in una nuova ed straordinaria aliquota creata per il 1° gennaio 2017. Tale decisione prevede che tali sottufficiali siano promossi al grado di primo maresciallo a norma dell’articolo 1277 nell’ordine di ruolo con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza l° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data secondo le previsioni del comma 5;
b) il secondo terzo, con decorrenza V aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
Le differenze con l’Arma dei carabinieri
Il Cocer Esercito sottolinea che per l’Arma dei Carabinieri, il D.lgs. n. 173 del 2019, Art. 9 —septies, sancisce, “Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l’aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall’art. 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni.“. I Marescialli Capi dell’Esercito Italiano, quindi secondo i delegati del Cocer Esercito, sono stati penalizzati, per la mancata uniformità di trattamento per effetto del correttivo al riordino delle carriere (D.lgs. 172 e 173 del 2019), nei confronti dei colleghi pari grado dell’Arma dei Carabinieri nelle seguenti modalità:
a) Arma Carabinieri: “I marescialli capi con anzianità compresa fra il l’ gennaio e il 31 dicembre 2012 – 31 dicembre 2013” (tutti promossi in tre aliquote nello stesso anno) mentre per i Marescialli Capi delle Forze Armate, sono rimaste in vigore i regimi di valutazione e promozione per terzi;
b) Arma Carabinieri: Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l’aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, e’ di 6 anni.
Il Cocer quindi, conclude sottolineando che nelle Forze Armate, l’Art. 1278 del C.O.M “Periodi minimi di permanenza nel grado” Il periodo di permanenza minima nel grado, richiesto per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, e’ stabilito in: a) 7 anni per l’avanzamento al grado di primo maresciallo”.