Editoriale

Manca la legge: il Garante per la Privacy frena SARI Real Time

Il riconoscimento facciale può essere usato per garantire la pubblica sicurezza e per la lotta al terrorismo, ma in Italia manca una legge chiara al riguardo

Il Garante per la protezione dei dati personali è al lavoro dal 2018 sulla questione che riguarda la tecnologia del riconoscimento facciale. In Italia questa viene già utilizzata da tempo per permettere alle forze dell’ordine come la polizia di prevenire i reati e supportare la fase delle indagini.

In particolare, nel nostro Paese è attivo SARI, il Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini, un database di oltre 16 milioni di immagini, spesso relative allo stesso soggetto, che permette un rapido confronto della fisionomia dell’individuo che ha commesso un reato per il suo riconoscimento. Il database riguarda persone note alle forze dell’ordine, quindi “schedate” perché hanno commesso un reato.

Il veto da parte del Garante, però, riguarda un altro sistema di riconoscimento facciale ancora una volta centrato sull’intelligenza artificiale: SARI Real Time. In questo caso, la fonte dei dati a cui attingere per effettuare le comparazioni è più ampia ed è composta dalle stesse telecamere di videosorveglianza che si trovano in contesti specifici.

Cos’è SARI Real Time

A differenza del database che riguarda circa 10.000 individui a cui attingono le forze dell’ordine per confrontare i connotati dei sospetti con quelli dei soggetti già noti, SARI Real Time agisce in maniera più ampia e su un campione di popolazione più allargato. Questo tipo di tecnologia viene già impiegato ampiamente in altri Paesi, la Cina, per esempio, ha il maggior numero di telecamere per abitante (una ogni dieci) che controllano la popolazione a diverso titolo.

D’altra parte, questo tipo di intromissione viene ritenuta altamente invasiva e lesiva delle libertà individuali. Negli Stati Uniti i membri del Congresso hanno già evidenziato la pericolosità insita nel rilevamento di questo tipo di dati sensibili dei cittadini e in alcuni Stati ne è stato vietato l’uso.

Lo stesso è stato chiesto in Italia dal deputato PD Filippo Sensi che ha richiesto la sospensione dell’utilizzo di questo tipo di strumenti altamente lesivi della privacy della persona. Ma va detto che dalla proposta sono esclusi gli impianti di videosorveglianza a supporto delle attività istituzionali, come quelle per la tutela della sicurezza della popolazione.

Perché il Garante ha espresso parere negativo su SARI Real Time

Va detto che questo tipo di strumento sarebbe di esclusiva pertinenza delle forze dell’ordine. Di certo le telecamere non possono essere usate per la profilazione dei clienti, cioè per verificare che un cliente abbia comprato l’acido ialuronico Venus o quello di un’altra marca per proporre offerte commerciali cucite addosso. Ma potrebbero, nel senso che la tecnologia attualmente sviluppata lo consente.

Di fatto, in Italia manca una normativa chiara che permetta alle forze dell’ordine di agire in maniera da garantire diritti e doveri della popolazione. La mancanza di una base giuridica per determinare le modalità del trattamento dei dati biometrici rilevati con questi strumenti è il primo ostacolo al loro utilizzo nella tutela di tutti.

Il nodo della questione è semplice: con l’utilizzo della versione mobile Real Time da usare nei diversi contesti che richiedano l’impiego, il monitoraggio passerebbe dal riguardare solo alcuni individui specifici, a tutti gli individui presenti in un dato momento in un qualche luogo.

Una tecnologia ancora fallace

Va detto poi che il rilevamento biometrico non è ancora infallibile e che è già successo altrove, negli Stati Uniti, che persone innocenti siano state accusate di reati non commessi in seguito all’identificazione con telecamere.

Inoltre, il sistema di riconoscimento dei lineamenti e dei tratti del volto è affidato a un algoritmo la cui efficacia potrebbe essere inficiata da alcuni pregiudizi razziali. Determinate etnie sono statisticamente più numerose nel numero dei soggetti monitorati perché hanno commesso dei reati. In questo modo anche l’algoritmo agisce con una sorta di pregiudizio, cioè alterando la capacità di discernimento dei lineamenti, del colore della pelle, in base al peso statistico dei dati già in possesso. Infatti, il sistema di riconoscimento offre un punteggio tramite il quale determina la maggiore o minore affinità del soggetto identificato con il database in possesso.

È chiaro che questa tecnologia è destinata a perfezionarsi col passare del tempo, dato la notevole incidenza dei processi di machine learning. Nel frattempo, però, è essenziale stabilire le regole all’interno del quale questo tipo di strumenti possano essere applicati nel rispetto dell’individuo e per favorire il benessere della collettività. 

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